DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91 Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
Articolo 2 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) microorganismo: ogni entita' microbiologica cellulare o non cellulare capace di replicarsi e di trasferire materiale genetico; b) microorganismo geneticamente modificato: un microorganismo il cui materiale genetico e' stato modificato in un modo che non avviene in natura mediante incrocio e/o ricombinazione naturale. Nell'ambito di tale definizione: 1) la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1; 2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono con- siderate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica; c) impiego confinato: ogni operazione nella quale i microorganismi sono modificati geneticamente o nella quale tali microorganismi geneticamente modificati sono messi in coltura, stoccati, utilizzati, trasportati, distrutti o smaltiti e per la quale vengono usate barriere fisiche, o una combinazione di barriere fisiche e barriere chimiche e/o biologiche, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente; d) operazione di tipo A: le operazioni che sono eseguite per l'insegnamento, la ricerca, lo sviluppo o altri scopi non industriali o non commerciali e che sono operazioni su piccola scala; e) operazione di tipo B: le operazioni diverse da quelle di tipo A; f) incidente: ogni evento imprevisto che comporti una disseminazione significativa e non intenzionale di microorganismi geneticamente modificati nel corso del loro impiego confinato e che possa mettere in pericolo, con effetto immediato o differito, la sa- lute dell'uomo o dell'ambiente; g) utilizzatore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego confinato di microorganismi modificati geneticamente; h) notifica: la presentazione al Ministero della sanita' di documenti contenenti le prescritte informazioni.
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