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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91
Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.


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1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) microorganismo: ogni entita' microbiologica cellulare o non
cellulare capace di replicarsi e di trasferire materiale genetico;
b) microorganismo geneticamente modificato: un microorganismo il
cui materiale genetico e' stato
modificato in un modo che non avviene in natura mediante incrocio e/o
ricombinazione naturale. Nell'ambito di tale definizione:
1) la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego
delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;
2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono con-
siderate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;
c) impiego confinato: ogni operazione nella quale i
microorganismi sono modificati geneticamente o nella quale tali
microorganismi geneticamente modificati sono messi in coltura,
stoccati, utilizzati, trasportati, distrutti o smaltiti e per la
quale vengono usate barriere fisiche, o una combinazione di barriere
fisiche e barriere chimiche e/o biologiche, al fine di limitare il
contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente;
d) operazione di tipo A: le operazioni che sono eseguite per
l'insegnamento, la ricerca, lo sviluppo o altri scopi non industriali
o non commerciali e che sono operazioni su piccola scala;
e) operazione di tipo B: le operazioni diverse da quelle di tipo
A;
f) incidente: ogni evento imprevisto che comporti una
disseminazione significativa e non intenzionale di microorganismi
geneticamente modificati nel corso del loro impiego confinato e che
possa mettere in pericolo, con effetto immediato o differito, la sa-
lute dell'uomo o dell'ambiente;
g) utilizzatore: qualsiasi persona fisica o giuridica
responsabile dell'impiego confinato di microorganismi modificati
geneticamente;
h) notifica: la presentazione al Ministero della sanita' di
documenti contenenti le prescritte informazioni.


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