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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91
Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.


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1. Per limitare gli effetti dannosi alla salute umana ed
all'ambiente nel caso di incidente che possa derivare dall'impiego
confinato di microorganismi geneticamente modificati il prefetto
competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in armonia con i programmi
nazionali di soccorso ed i piani di cui al comma 1 dell'art. 4 della
medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225, ove esistenti, predispone il
piano di emergenza esterno all'impianto.
2. Il piano di emergenza di cui al comma 1 e' predisposto dal
prefetto avvalendosi della collaborazione del comitato di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
1981, n. 66, sulla base delle informazioni tecniche contenute nelle
notifiche fornite dal Ministero della sanita' e della relativa
valutazione espressa dalla commissione interministeriale di cui
all'art. 15.
3. Il prefetto approva il piano e ne assicura l'attuazione.
4. Il sindaco quale autorita' comunale di protezione civile ai
sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
assicura che la popolazione che puo' essere coinvolta in un incidente
venga informata adeguatamente sulla base del piano di cui al comma 2,
delle misure di emergenza e del corretto comportamento da adottare in
caso di incidente. Le informazioni, che comunque devono essere
accessibili al pubblico, sono ripetute con cadenza almeno annuale ed
aggiornate, se non intervengono mutamenti significativi, con
periodicita' triennale.
5. Il prefetto invia copia del piano ai sindaci ed alle regioni
interessate, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della
protezione civile ed al Ministero della sanita', il quale ne informa
la commissione di cui all'art. 15.
6. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile assicura le opportune
consultazioni e lo scambio di informazioni con le competenti
autorita' degli Stati membri.
7. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
assicura le consultazioni con le competenti autorita' degli Stati
membri che potrebbero essere coinvolti in un incidente, per la messa
a punto e l'attuazione del piano di emergenza.


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