DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91 Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
Articolo 4 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo 1. Ai sensi del presente decreto i microorganismi modificati geneticamente sono classificati nel modo seguente: a) gruppo I: i microorganismi che soddisfano i criteri dell'allegato II; b) gruppo II: i microorganismi diversi da quelli del gruppo I. 2. Per le operazioni di tipo A taluni dei criteri di cui all'allegato II possono essere applicabili ai fini della classificazione di un particolare microorganismo geneticamente modificato. In tal caso la classificazione e' operata dall'utilizzatore in via provvisoria e il Ministero della sanita' applica criteri appropriati che permettano di ottenere la maggior equivalenza possibile. 3. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, si provvede a determinare e ad aggiornare i criteri di classificazione di cui i commi 1 e 2, in relazione alle determinazioni delle Comunita' europee ovvero sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 4. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee nella parte in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. 5. Copia dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali.
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