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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n.91
Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.


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1. Il Ministero della sanita', ricevute le notifiche di cui agli
articoli 8, 9, comma 2, e 10, e dopo averne accusata ricevuta, le
sottopone, dopo l'istruttoria preliminare di cui al comma 2, al
parere della commissione interministeriale di cui all'art. 15.
2. Il Ministero della sanita' effettua l'istruttoria preliminare,
in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', esaminando la
conformita' delle notifiche alle disposizioni del presente decreto,
l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite,
l'esattezza della classificazione e, se opportuno, l'adeguatezza
della gestione dei rifiuti e delle misure relative alla sicurezza e
alla situazioni di emergenza.
3. All'istruttoria preliminare di cui al comma 2 partecipano
esperti tecnici designati dal Ministero dell'ambiente.
4. Il Ministero della sanita', acquisito il parere della
commissione interministeriale, puo':
a) chiedere all'utilizzatore di fornire ulteriori informazioni o
di apportare modifiche alle modalita' dell'impiego confinato
proposto. In questo caso l'utilizzatore non puo' procedere
all'impiego confinato proposto fino a quando il Ministero non abbia
comunicato l'assenso sulla base delle ulteriori informazioni ottenute
o delle modifiche apportate alle modalita' di impiego confinato;
b) delimitare il periodo entro il quale l'impiego confinato e'
consentito ovvero e' sottoposto a condizioni specifiche.
5. Nel caso di cui all'art. 8:
a) ove l'impiego confinato riguardi microorganismi geneticamente
modificati del gruppo I, l'utilizzatore puo' iniziare l'attivita',
decorsi novanta giorni dal ricevimento della notifica da parte del
Ministero della sanita' o prima, con il consenso dello stesso, salvo
quanto disposto dal comma 4, lettera a) e b);
b) ove l'impiego confinato riguardi microorganismi geneticamente
modificati del gruppo II, l'utilizzatore non puo' iniziare
l'attivita' senza l'assenso del Ministero della sanita'. Il
provvedimento di assenso o di diniego e' comunicato all'utilizzatore,
per iscritto, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica.
6. L'utilizzatore puo' iniziare le operazioni notificate ai sensi
degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, decorsi sessanta giorni dal
ricevimento della notifica da parte del Ministero della sanita',
salvo quanto disposto dal comma 4, lettere a) e b).
7. L'utilizzatore non puo' iniziare le operazioni notificate ai
sensi dell'art. 10, comma 2, senza l'assenso del Ministero della
sanita'. Il provvedimento di assenso o di diniego e' comunicato per
iscritto all'utilizzatore entro novanta giorni dal ricevimento della
notifica.
8. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene
conto dei periodi in cui il Ministero della sanita' e' in attesa
delle informazioni supplementari che abbia richiesto all'utilizzatore
in conformita' del comma 4, lettera a), ovvero conduce una pubblica
inchiesta o consultazione.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5, lettera b), e
7, il provvedimento di assenso si intende rifiutato.


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