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DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994
Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Bormida e del torrente Uzzone, in Cortemilia.

Pubblicato su: GU n. 41 del 18-2-1995 - Suppl. Ordinario n.24
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1994-12-16;nir-4


IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i
consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;
Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la
soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;
Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, e suc-
cessive reiterazioni, concernenti "Disposizioni urgenti in materia di
differimento di termini previsti da disposizioni legislative", che
chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della
sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite agli
esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396
con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria del
Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Bormida e del
torrente Uzzone con sede in Cortemilia (Cuneo) dalla quale si evince,
tra l'altro, che il comune di Cortemilia ha rinunciato espressamente
al proprio diritto di credito, peraltro, da considerare ormai estinto
anche per intervenuto decorso del termine prescrizionale ordinario;
Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n.
1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
Decreta:


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