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ORDINANZA del 12/01/2024
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentrodella Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamentodella situazione di criticita' determinatasi in conseguenza deglieccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di BelforteMonferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di CasaleggioBoiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, diLerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, diPonzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvanod'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia diAlessandria. (Ordinanza n. 1054). (24A00290)

Pubblicato su: G.U. n. 18 del 23/01/2024
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni
di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata
d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di
Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di
Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca
Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo
Monferrato, in Provincia di Alessandria;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 846 del 17 gennaio 2022 recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel
territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di
Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio,
di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di
Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di
Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di
Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
citata delibera del 23 dicembre 2021 e' stato integrato di euro
8.596.400,00 per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022
con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di
ulteriori dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1009 del 21 giugno 2023 recante «Disposizioni operative per il
riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati
e dei titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi
dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dall'art. 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio
2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 21
, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni
2019 e 2020»;
Ravvisata la necessita' di adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Disposizioni per garantire il subentro
nel regime ordinario

1. La Regione Piemonte e' individuata quale amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle
funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
846 del 17 gennaio 2022, nel coordinamento degli interventi,
conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati,
approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente del Settore
infrastrutture e pronto intervento della Direzione opere pubbliche,
difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della
Regione Piemonte e' individuato quale soggetto responsabile delle
iniziative finalizzate al completamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 846/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli
stessi, gia' formalmente approvati dal Dipartimento della protezione
civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto
soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento
delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del
definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti
ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile e' autorizzato,
per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei
vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni
derogatorie per la rimodulazione di termini analiticamente
individuati agli articoli 3 e 6 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 846/2022.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al
Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di
cui al comma 2 una relazione sulle attivita' svolte contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo
stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si
avvale delle strutture organizzative della Regione Piemonte, nonche'
della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che
provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle
risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6331, aperta ai sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 846/2022, che viene al medesimo intestata fino al 23
dicembre 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 10.
6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi
non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018
n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della
protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 846/2022.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse,
il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano
degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi
interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in
trattazione.
8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere
corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure
inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione,
della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali
ritardi e criticita' -, dell'avanzamento della relativa erogazione a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla
chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse
residue con le modalita' di cui al comma 10.
10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita'
speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a
interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio
della Regione Piemonte che provvede, anche avvalendosi dei soggetti
di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli
stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti
interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata
contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione
civile una relazione delle attivita' svolte e, a seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei
Piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione
conclusiva.
13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in
trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita' ai fini della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione.
14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: Curcio


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