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DECRETO del 18/07/2023
Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale depositoatti penali» - Avvio fase di sperimentazione. (23A04155)

Pubblicato su: G.U. n. 166 del 18/07/2023
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 87, comma 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150
, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134
, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari», il quale dispone
«Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine
previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari
e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie,
documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3,
del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di
archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale,
della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale,
della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e
della relativa procura speciale, nonche' della nomina del difensore e
della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice
di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica
presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel
portale del processo penale telematico individuato con provvedimento
del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo
provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita'
stabilite dal provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e'
eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»;
Visto l'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150
, il quale dispone «Con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali e'
consentito il deposito telematico con le modalita' di cui al comma
6-bis»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023,
contenente l'elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori
avviene mediante il portale del processo penale telematico;
Ritenuta la necessita' di assicurare, in sede di prima
applicazione, le verifiche di piena funzionalita' del portale del
processo penale telematico, avviando una fase sperimentale
transitoria anche nella prospettiva di individuare le tipologie di
atti per cui possono essere adottate le modalita' non telematiche di
cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150
;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio
2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei
difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello
stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del
processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3
dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino
alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici
indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023,
e' possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori
degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante
il portale del processo penale telematico con le modalita'
individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia.


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