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DECRETO del 23/01/2023
Ripartizione delle risorse relative all'investimento M6-C1-1.2.1.«Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresae resilienza (PNRR). (23A01436)

Pubblicato su: G.U. n. 55 del 06/03/2023
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 1, comma 1043,
prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico
di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Considerato che l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) 2021/241
prevede che «Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono
ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al
presente regolamento.»;
Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e
digitale (c.d. tagging), gli allegati VI e VII al regolamento (UE)
2021/241 del 12 febbraio 2021, il principio di parita' di genere,
l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il
superamento del divario territoriale;
Considerato che il principio di «non arrecare un danno
significativo» (DNSH, «Do no significant harm») e' definito, ai sensi
dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/241, come segue:
«non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un danno
significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente,
dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;
Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del
Consiglio del 18 giugno 2020 che definisce gli obiettivi ambientali,
tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH,
«Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE
2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio "non arrecare un danno significativo" a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato
positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
giugno 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Viste le disposizioni di cui all'art. 47 del citato decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108
, relative alle «Pari opportunita' e inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2008 istitutivo del
Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare
(SIAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 6 del 9 gennaio 2009, e successive modificazioni, che mira a
costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul
singolo paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli
interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti
al Servizio sanitario nazionale (SSN), nell'ambito dell'assistenza
domiciliare;
Considerato che le informazioni rilevate dal SIAD sono le seguenti:
caratteristiche anagrafiche dell'assistito; valutazione ovvero
rivalutazione sociosanitaria dell'assistito e dei relativi bisogni
assistenziali; dati relativi alla fase di erogazione; dati relativi
alla sospensione della presa in carico; dati relativi alla dimissione
dell'assistito;
Rilevato che i dati del SIAD, trasmessi dalle regioni e province
autonome, sono sottoposti a controlli di qualita' e completezza
attraverso funzionalita' e reportistica disponibili nell'ambito del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), in quanto lo stesso
conferimento dei dati e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-regioni il 23 marzo 2005;
Considerato che l'assistenza domiciliare, come definita dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e'
differenziata in livelli di intensita' assistenziale crescente (dalle
cure domiciliari di livello base alle cure domiciliari a elevata
intensita'), cosiddetti «CIA - Coefficienti di intensita'
assistenziale», in relazione al numero di accessi (proxy della
complessita');
Considerata l'implementazione all'interno della dashboard NSIS,
alimentata dal flusso informativo SIAD, dell'indicatore relativo agli
«assistiti over 65 trattati in ADI in rapporto alla popolazione
anziana (per 100)» (5-bis), che aggrega tutti i coefficienti di
intensita' assistenziale (CIA), dal CIA base alle cure palliative
domiciliari;
Tenuto conto dell'evoluzione del flusso SIAD per la rilevazione di
ulteriori informazioni sull'assistenza erogata in ambito domiciliare,
inclusi i differenti livelli di assistenza a domicilio (ADI ordinaria
e cure palliative domiciliari), per il raggiungimento dei target del
PNRR relativi alla Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2 «Casa
come primo luogo di cura e telemedicina», la cui adozione da parte
delle regioni e delle province autonome avverra' con riferimento ai
dati di attivita' a partire dall'anno 2023;
Visto l'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'allegato B al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
prevede la ripartizione annuale delle risorse per il personale
territoriale, indicando a partire dall'anno 2021:
un importo pari a 265.028.624 di euro, destinato alla assistenza
domiciliare, con riferimento al comma 4 dell'art. 1 del sopracitato
decreto;
un importo pari a 480.000.000 di euro, destinato alla componente
infermieristica, con riferimento al comma 5 dell'art. 1 del
sopracitato decreto;
Tenuto conto che, rispetto ai 480.000.000 di euro, di cui all'art.
1, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e' stimata
l'assegnazione di risorse pari a 235.000.000 euro per l'assistenza
domiciliare di base;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di riprese e
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali di rendicontazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante «Procedure relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all' articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.
178
» in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con
riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in
materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi
capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al
fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite
relative al finanziamento specifico, in coerenza con l' art. 20 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23
novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di
assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione;
Vista la «tabella A - PNRR - Italia quadro finanziario per
amministrazioni titolari» allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre
2021, che prevede per il sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo
luogo di cura (ADI)» l'importo complessivo di euro 2.720.000.000;
Visto l'art. 6 dell'accordo di collaborazione firmato digitalmente
in data 31 dicembre 2021 tra il Ministero della salute, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione
digitale e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) che
prevede che l'Agenas debba garantire il supporto tecnico operativo e
il monitoraggio per l'intervento di investimento M6C1 1.2.1 «Casa
come primo luogo di cura (ADI)»;
Visto il comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge del 11 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, il quale stabilisce che «Laddove non diversamente
previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione
delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili
dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate"
previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove
possibile, la modalita' semplificata di cui al primo periodo e'
altresi' estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «le amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR,
almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di
provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le
specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli
eventuali casi di scostamento alla cabina di regia, che adotta le
occorrenti misure correttive e propone eventuali misure
compensative»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «In caso di mancato rispetto da
parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in
qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei
progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR
e su proposta della cabina di regia o del Ministro competente,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate.»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «Gli enti di cui al comma 3
possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle
risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di
riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover
attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione
agli esercizi di esigibilita' ivi previsti.»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in
particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti
individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale
informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie,
fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione
delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo
stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli
interventi;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178
, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, concernente «Definizione delle modalita', tempistiche e
strumenti per la rilevazione dei dati», e, in particolare, l'art. 6,
in cui sono previsti l'obbligo di alimentazione del sistema
informatico ReGiS, di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30
dicembre 2020, n. 178
, con set minimo di dati di attuazione; le
modalita' di rilevazione di tali dati di attuazione finanziaria,
fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere
disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai
costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta,
alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti
attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro
elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto
(CUP);
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica
avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza
tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti
attuatori del PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui
«Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono
state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella
decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante
"Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell'Italia", viene aggiornato sulla base di eventuali
riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla
normativa dell'unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate
annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli
interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata
decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante
"Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la
base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle
amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2022 di
approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «modello
digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24
maggio 2022;
Ritenuto di ripartire le risorse riconducibili al sub-investimento
M6 C1-1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)», per un importo
pari a euro 2.720.000.000 con uno specifico decreto del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Tenuto conto dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 151/CSR),
recante «Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti
ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione
dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 12 gennaio 2022 (rep. atti. n. 1/CSR), che ha
previsto «l'impegno dei Ministeri competenti a ripartire i fondi,
relativi alla Missione 6 component 1 investimento 1.2.1, utilizzando
criteri che attribuiscano le risorse proporzionalmente alla
popolazione residente di eta' superiore ai 65 anni di ciascuna
regione, fermo restando che la quota parte a favore delle regioni del
Mezzogiorno sia almeno pari al 40% del totale della somma disponibile
per l'investimento suddetto, tenuto conto di specifiche difficolta'
regionali nel raggiungimento del target del 10% da parte di ciascuna
regione, per il cui raggiungimento sono utilizzabili sia le risorse
del FSN, trattandosi di prestazioni comprese nei LEA, che quelle
dell'investimento 1.2.1, M6C1»;
Ritenuto di assicurare che tutti i valori regionali riconducibili
alla percentuale delle prese in carico (PIC) degli assistiti in
assistenza domiciliare al 31 dicembre 2025 previsti al di sotto del
9,48 per cento vengano riportati al 9,48 per cento e i valori al di
sopra del 10,98 per cento vengano riportati al 10,98 per cento, per
garantire la convergenza ad un intorno del 10 per cento tra tutte le
regioni e le province autonome;
Considerato che l'investimento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e
telemedicina», relativo alla Componente 1 «Reti di prossimita',
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale»
della Missione 6, e' ripartito a sua volta nei sub-investimenti 1.2.1
«Casa come primo luogo di cura (ADI)» e 1.2.2 «Implementazione delle
Centrali operative territoriali (COT)» e 1.2.3 «Telemedicina per un
migliore supporto ai pazienti cronici»;
Considerato il target comunitario M6C1-6 riferito al
sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)»,
che prevede entro il T2-2026 l'«Aumento delle prestazioni rese in
assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della
popolazione di eta' superiore ai 65 anni. Per raggiungere tale
obiettivo dovra' essere aumentato di almeno 800.000 unita' entro il
2026 il numero di persone di eta' superiore ai 65 anni che ricevono
assistenza domiciliare»;
Ritenuto di ripartire tra le regioni e le province autonome,
prevedendo che tutti i valori regionali riconducibili alla
percentuale delle prese in carico degli assistiti in assistenza
domiciliare al 2025 previsti al di sotto del 9,48 per cento vengano
riportati al 9,48 per cento e i valori al di sopra del 10,98 per
cento vengano riportati al 10,98 per cento, le risorse del PNRR
assegnate per l'intervento di investimento M6C1 1.2.1, pari a
2.720.000.000 euro, che concorrono insieme alle risorse di cui ai
commi 4 e 5 (parziale), dell'art. 1, del decreto-legge n. 34 del
2020, pari a euro 500.028.624, al raggiungimento del target
comunitario M6C1-6 previsto entro il secondo trimestre dell'anno 2026
(T2 2026):
per il 25 per cento secondo la modalita' di riparto basata sul
criterio del fabbisogno («specifiche difficolta' regionali») tenuto
conto della base di partenza del livello di assistenza domiciliare
per la popolazione over sessantacinque a livello regionale e del gap
per il raggiungimento del 10 per cento delle prese in carico in
assistenza domiciliare;
per l'ulteriore 75 per cento secondo la prevalenza della
popolazione residente di eta' superiore ai sessantacinque anni di
ciascuna regione (rapporto tra la popolazione regionale residente
over sessantacinque e la popolazione italiana over sessantacinque);
Ritenuto di utilizzare le «opzioni di costo semplificate» per
l'intervento di investimento dal PNRR M6 C1 1.2.1 «Casa come primo
luogo di cura (ADI)» e, in particolare, il costo unitario standard,
ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento
2021/1060, attraverso un «metodo di calcolo giusto, equo e
verificabile» basato, in particolare, su elaborazioni statistiche e
dati storici, con nota del Ministero della salute trasmessa al
Servizio centrale per l'attuazione del PNRR del Ministero
dell'economia e delle finanze (prot. n. 899-20/05/2022-UMPNRR-MDS-P).
E' stato pertanto stimato un costo medio ponderato per la presa in
carico a domicilio pari a euro 1.977,94 per persona all'anno,
calcolato utilizzando il costo totale previsto all'ultimo anno di
intervento di euro 1.599.809.757 per trattare a domicilio tutti i
pazienti attesi al 2025, pari a 808.827;
Vista la «Metodologia per l'adozione di opzioni di costo
semplificate, per la contabilizzazione e rendicontazione delle
spese», previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021
(comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge del 11 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.
156), adottata nell'ambito dell'investimento M6C1 1.2.1 «Casa come
primo luogo di cura (ADI)»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 maggio 2022, n. 77,
avente ad oggetto il «Regolamento recante la definizione di modelli e
standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio
sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 2022;
Acquisita l'Intesa sancita dalla conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Risorse

1. Le risorse riconducibili al sub-investimento M6 C1 - 1.2.1 «Casa
come primo luogo di cura (ADI)» sono determinate in euro
2.720.000.000.


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