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Errata corrige n. 183 del 01/03/2021
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in GazzettaUfficiale - Serie generale - n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinatocon la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (in questa stessaGazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti inmateria di termini legislativi, di realizzazione di collegamentidigitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 delConsiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso delRegno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per laconclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiestasui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"». (21A01259)

Pubblicato su: G.U. n. 51 del 01/03/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092
, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2021 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.

Art. 1

Proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14
, le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1-bis. All'articolo 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176
, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e'
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo
tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle
parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento
dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al
bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della
Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza
alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni
anche in modalita' telematica e ai componenti il medesimo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o
emolumenti comunque denominati.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata
provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15
, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205
, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2022».
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio
2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere
espletate fino al 31 dicembre 2021.
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020, le
amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2021, le amministrazioni»;
2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»»;
c) al comma 3, le parole: «, nel triennio 2018-2020,» sono
sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021,».
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75
, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del
presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla
data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di servizio gia'
maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.».
9. Gli enti locali gia' autorizzati dalla Commissione per la
Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243,
commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni
a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano
nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento entro
il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono
effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se
in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more
dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
10. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attivita' di
contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i
progetti e i lavori avviati per il programma «Matera 2019» nonche'
per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo la parola «2020» e' sostituita dalla
seguente: «2021»;
b) al secondo periodo, la parola «2020» e' sostituita dalla
seguente: «2021»;
c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2021 il
Comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di
900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal
presente comma per l'anno 2020.».
11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021».
12. All'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo».
14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144
, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155
, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa, le
parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 gennaio 2022».
15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8
, al primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al terzo periodo» e, al terzo periodo, le parole
«entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 aprile 2021».
17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176
, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
aprile 2021«.
17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa
popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti
le firme il cui termine temporale di validita', ai sensi del secondo
periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade
nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato
di emergenza.
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


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