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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n.267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato su: GU n. 227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n.162
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante
delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di
ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.

1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, composto di 275 articoli.
Articolo 1
oggetto

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in
materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione.

3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la
loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che
enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se
non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Avvertenza

Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per
motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 30 ottobre 2000 si procedera' alla
ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.


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