LEGGE 23 agosto 1988, n.400 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pubblicato su: GU n. 214 del 12-9-1988 - Suppl. Ordinario n.86 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Gli organi del Governo Formula di giuramento) 1. Il Governo della Repubblica e' composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e' da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
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