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LEGGE 23 agosto 1988, n.400
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pubblicato su: GU n. 214 del 12-9-1988 - Suppl. Ordinario n.86
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Gli organi del Governo
Formula di giuramento)
1. Il Governo della Repubblica e' composto del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e'
da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle
dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere
fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le
leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della
nazione".


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