Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n.447
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Articolo 4   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



Procedimento mediante conferenza di servizi
1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112
, nonche' nei casi di cui
all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il
richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante
autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio
con la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita
ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti
autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine
non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della
documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale il termine e' di centocinquanta
giorni, fatta salva la facolta' di chiederne, ai sensi della
normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta
giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la
valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della
documentazione trasmessa puo' richiederne, entro trenta giorni,
l'integrazione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla
presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni
di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia e'
trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il
procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro
venti giorni dalla comunicazione, puo' chiedere alla struttura di
convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente
concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento
della pronuncia negativa.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i
successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile
del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di
servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza e' resa pubblica anche ai fini
dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i
soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la
conferenza e' tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto
ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle
autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle
norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresi',
fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso
compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di
servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4,
tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del
procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello
sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui
al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo
17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente
l'amministrazione procedente puo' chiedere che il Consiglio dei
Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del
medesimo articolo 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le
opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il
procedimento si conclude nel termine di undici mesi.



 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso