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REGIO DECRETO 16 Marzo 1942, n. 267
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA


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SEZIONE II
Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 51
Divieto di azioni esecutive individuali

Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.


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