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Categoria: Istituti per il sostentamento del clero Settore: Altro Data stipula: 3-9-2002 Data decorrenza: 1-6-2002 Data scadenza: 31-5-2006
IPOTESI DI ACCORDO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Premesso
- che in data 30.7.02, dopo un approfondito confronto con i lavoratori
interessati, le OOSS nazionali FILCAMS-CGIL e FISASCAT-CISL, trasmettevano
alla Direzione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero la
piattaforma contenente le richieste per il rinnovo del CCNL in scadenza il
31 maggio 2002;
- che le richieste contenute nella sopra citata piattaforma sono state
predisposte e avanzate in coerenza con quanto già definito e praticato
dalle parti firmatarie il CCNL in tema di "modello di Relazioni
sindacali", nonché con quanto previsto dal Protocollo 23.7.93,
sottoscritto dalle Parti sociali e il Governo italiano;
- che in data 3.9.02 veniva formalmente avviata la trattativa sulle
richieste avanzate dalle OOSS nazionali per il rinnovo del CCNL;
- che in pari data, a conclusione del confronto, le parti concordavano
sull'opportunità di addivenire alla stesura della presente Ipotesi di
accordo, la cui efficacia è condizionata dall'esito delle necessarie
consultazioni che le OOSS svolgeranno entro il 30.9.02
tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue
1. Art. 6 - Turni di lavoro.
L'indennità di turno giornaliera, a partire dall'1.6.02, è così
modificata:
liv. importo
2° 5,20
3° 4,92
4° 4,65
5° 4,54
6° 4,37
2. Art. 27 - Trattamento di missione.
L'indennità per ciascuna ora o frazione di ora di missione è elevata, a
decorrere da ottobre 2002 ad E 1,70.
Gli importi previsti a rimborso delle spese di pernottamento pari
attualmente ad E 119, per ciascuno dei pasti giornalieri principali pari
ad E 26,50 e per il singolo pasto giornaliero, attualmente pari ad E
40,00, vengono aggiornati da gennaio 2003 e da gennaio di ciascun anno
successivo sulla base dell'aumento medio del costo della vita per l'anno
precedente, rilevato da ISTAT.
3. Art.. - Servizio di mensa.
Gli Istituti provvederanno a mettere a disposizione dei propri dipendenti
un servizio di mensa presso la propria o altre strutture. Gli Istituti
provvederanno, altresì, a concorrere alla spesa del pasto giornaliero con
un contributo di misura pari al valore del buono pasto di cui al
successivo paragrafo.
Gli Istituti che non sono in grado di garantire un servizio di mensa
provvederanno a riconoscere ai propri dipendenti un'indennità sostitutiva
della mensa attraverso un buono pasto giornaliero avente il seguente
importo:
E 3, a decorrere dal 1.10.02
E 4, a decorrere dal 1.6.03
E 5, a decorrere dal 1.1.05
Il buono pasto è riconosciuto per ogni giorno di presenza effettiva in
servizio non inferiore a ore 5,30.
Nel caso di presenza giornaliera inferiore a ore 5,30 il buono pasto è
comunque riconosciuto quando la prestazione è effettuata sia nell'arco
della mattina che del pomeriggio.
Nei casi d'orario di lavoro a tempo parziale, la presenza minima
giornaliera di ore 5,30 viene riproporzionata.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti in materia
presso ogni singolo Istituto.
4. Art. 18 - Ulteriori permessi.
Il monte ore annuo dei permessi previsto dall'art. 18 (ore 72) è elevato
ad ore 84 a decorrere dall'1.1.03.
Presso ogni singolo Istituto le parti potranno concordare l'utilizzazione
del predetto monte ore annuo ai fini di una diversa articolazione
dell'orario settimanale di lavoro, anche con riferimento a determinati
periodi dell'anno.
5. Art. 13 - Ferie.
L'art. 13 viene integrato dal seguente testo, comprensivo della nota a
verbale.
Le ferie vanno godute entro il 18° mese successivo alla fine dell'anno di
maturazione.
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