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Categoria: Giocattoli e affini (industrie)
Settore: Tessili
Data stipula: 15-4-2002
Data decorrenza: 1-1-2002
Data scadenza: 31-12-2003

VERBALE DI ACCORDO

In data 15 aprile 2002, a Roma

tra

-      Associazione  Italiana  Fabbricanti  Giocattoli,  Giochi,  Hobby  e
  Modellismo,  Ornamenti  natalizi  e  Articoli  per  la  prima  infanzia)
  ASSOGIOCATTOLI FEDERLEGNO-ARREDO;
  con l'assistenza di CONFINDUSTRIA nella persona di Raffaele Ponzano

e

-    Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA);
-    Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA);
-    Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA)

con  riferimento  ai  criteri del Protocollo 23.7.93 e  dell'art.  11  del
vigente CCNL

si  è concordato il presente accordo di rinnovo della parte economica  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del

SETTORE DEL GIOCATTOLO

19 giugno 2000

Le  parti, nell'ambito del sistema delle relazioni industriali, concordano
di  costituire,  a  livello  nazionale,  una  sede  di  valutazione  delle
problematiche  del  settore, con riferimento alle situazioni  esistenti  e
alle  possibili evoluzioni, al fine di individuare, nel periodo di vigenza
contrattuale, possibili strumenti e misure idonee a favorire lo sviluppo e
l'occupazione del settore stesso.


TABELLE RETRIBUTIVE

Decorrenze e importi degli aumenti
                                    
liv.  1.5.02 1.10.02  1.4.03  totale
  
7°     33,18  29,36    28,46   91,00
6°     30,63  27,10    26,27   84,00
5°     29,53  26,13    25,34   81,00
4°S    27,35  24,20    23,45   75,00
4°     26,80  23,71    23,49   74,00
3°     25,59  22,65    22,76   71,00
2°     23,70  20,97    20,83   65,50
1°     14,58  12,90    12,52   40,00


UNA TANTUM

Un importo 'una tantum' di E 95 sarà corrisposto ai lavoratori in forza al
15.4.02  ed  erogato  in 2 rate, la prima di E 50 con la  retribuzione  di
maggio 2002 e la seconda di E 45 con la retribuzione di luglio 2002.

Tale  importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo
1.1.02-30.4.02.

L'importo 'una tantum' sarà ridotto proporzionalmente per i casi di:

-    servizio militare;
-    aspettativa;
-    assenza facoltativa 'post-partum';
-    assunzione o risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo
  1.1.02-30.4.02;
-    CIG a zero ore.

Per  i  lavoratori  con contratto a tempo parziale la  'una  tantum'  sarà
proporzionata all'orario concordato; agli apprendisti l'importo della 'una
tantum'  verrà corrisposto in proporzione alla percentuale di retribuzione
prevista dal vigente CCNL, applicabile al 30.4.02.

L'importo  'una  tantum' è stato calcolato comprendendovi  i  riflessi  di
tutti  gli istituti indiretti e differiti contrattuali e legali  e  non  è
utile ai fini del calcolo del TFR.



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