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Categoria: Federcasa Settore: Enti Privati Data stipula: 14-3-2002 Data decorrenza: 1-1-2002 Data scadenza: 31-12-2005
VERBALE DI ACCORDO
A seguito delle intese raggiunte per la stipula del rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE, DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI
ECONOMICI ADERENTI A FEDERCASA-ANIACAP IN QUALITÀ DI SOCI ORDINARI
a completo e definitivo scioglimento di ogni e qualsiasi riserva, le parti
sotto indicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL concernente il periodo
1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa e valido dal 1°
gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
In data 14 marzo 2002
- FEDERCASA-ANIACAP rappresentata da Marco Giardini (Presidente
FEDERCASA-ANIACAP), Luciano Cecchi (Responsabile della delegazione
trattante)
e
- dai componenti della delegazione: Bruno Carli, Graziano Pizzimenti,
Domenico Ippolito, Massimo Paniccia, Maurizio Tiberi, Marco Pietrangelo
(rappresentante CONFSERVIZI);
- FP-CGIL rappresentata da Laimer Armuzzi, Gianni Pagliarini, Patrizia
Di Berto, Gian Guido Santucci;
- FPS-CISL rappresentata da Rino Tarelli, Marco Lombardo, Velio Alia;
- UIL-FPL rappresentata da Carlo Fiordaliso, Mario Comollo, Sauro
Brecciaroli;
in data 4 aprile 2002
- FESICA-CONFSAL rappresentata da Bruno Mariani, Emilio Fatovic,
Gianluigi Pascoletti.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Campo di applicazione.
1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra le aziende, le
società e gli enti pubblici economici, aderenti a FEDERCASA in qualità di
soci ordinari, e i lavoratori di cui alla classificazione prevista dai
successivi articoli.
2. Il contratto si applica con effetto immediato agli ex IACP (comunque
denominati) in precedenza ricompresi nel Comparto di contrattazione
pubblica "Regioni - autonomie locali" che, a seguito di leggi regionali di
riforma, all'atto della stipulazione del presente contratto, hanno già
assunto la natura giuridica di cui al comma 1.
3. Il presente contratto troverà inoltre applicazione nei confronti
degli enti che saranno trasformati successivamente alla sua stipulazione,
nei cui confronti troveranno applicazione le disposizioni del titolo VI e,
se del caso, gli eventuali "Atti aggiuntivi" che si rendesse necessario
stipulare.
4. Le norme del presente contratto e della legge 20.5.70 n. 300, sia
nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative
e inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.
5. È esclusa l'applicazione anche parziale di altri CCNL di categoria.
Dichiarazione congiunta.
Le parti si danno reciprocamente atto che, verificandosi le circostanze di
cui all'art. 1, comma 3, gli eventuali "Atti aggiuntivi" saranno ispirati
agli stessi criteri di progressività adottati in sede contrattuale e
conterranno pertanto opportune norme transitorie, definite in analogia e
in coerenza con quelle previste dal presente contratto e dal CCNL 9.7.98.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31
dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31
dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione s'intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali.
3. Il CCNL alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti mediante apposita
comunicazione almeno 3 mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo CCNL. Con la stessa anticipazione temporale sono
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