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Categoria: Metalmeccanica (industrie) Settore: Meccanici Data stipula: 7-5-2003 Data decorrenza: 1-6-2003 Data scadenza: 31-12-2006
IPOTESI DI ACCORDO
per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
8 giugno 1999
PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA
E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Roma, 7 maggio 2003
Da inserire prima della Premessa al contratto
Dichiarazione delle parti stipulanti.
Il presente CCNL sostituisce il precedente CCNL 8.6.99 a tutti gli effetti
e, dunque, anche ai fini del comma 3, art. 36, Disciplina Generale,
Sezione III.
Le parti stipulanti il presente CCNL convengono che di tutti i diritti e
istituti previsti nella Disciplina Generale, Sezioni I e II, nonché di
ogni ulteriore diritto che il presente contratto attribuisce ad esse
parti, saranno destinatari altresì i sindacati stipulanti in data 2.2.94
l'Accordo per la costituzione delle RSU (allegato 4 del presente
contratto).
SALARIO
Le parti convengono che ai minimi tabellari vigenti saranno apportati gli
incrementi economici qui di seguito indicati:
dal dal dal
cat. 1.7.03 1.2.04 1.12.04 totale
1 28,15 15,01 13,14 56,30
2 32,94 17,57 15,37 65,88
3 38,85 20,72 18,13 77,70
4 41,10 21,92 19,18 82,20
5 45,04 24,02 21,02 90,08
5S 49,83 26,58 23,25 99,66
6 53,49 28,53 24,96 106,98
7 59,12 31,53 27,59 118,24
Pertanto i minimi tabellari assumeranno i valori qui di seguito indicati:
fino al dal dal dal
cat. 30.6.03 1.7.03 1.2.04 1.12.04
1 939,30 967,45 982,46 995,60
2 1.014,87 1.047,81 1.065,38 1.080,75
3 1.097,80 1.136,65 1.157,37 1.175,50
4 1.138,60 1.179,70 1.201,62 1.220,80
5 1.207,48 1.252,52 1.276,54 1.297,56
5S 1.275,81 1.325,64 1.352,22 1.375,47
6 1.369,10 1.422,59 1.451,12 1.476,08
7 1.477,65 1.536,77 1.568,30 1.595,89
Le parti si danno reciprocamente atto che, in occasione del rinnovo del
biennio economico 2003-2004, l'eventuale recupero dello scarto tra
inflazione programmata e inflazione registrata a consuntivo nel periodo,
calcolato secondo i criteri previsti dal Protocollo 23.7.93, terrà conto
degli incrementi economici corrisposti a decorrere da dicembre 2004.
Pertanto, le parti convengono fin d'ora che: qualora il differenziale tra
inflazione effettiva e inflazione programmata fosse uguale all'1,3%, non
si darà luogo a recuperi e/o conguagli, mentre, qualora detto
differenziale risultasse superiore o inferiore all'1,3%, si procederà a
calcolare il conguaglio positivo ovvero negativo da effettuare
sull'incremento dei minimi per il biennio 2005-2006.
* * * * * * * * *
Le parti s'incontreranno per riproporzionare, così come avvenuto in
occasione delle precedenti modifiche dei minimi tabellari, le percentuali
del concottimo e dell'utile minimo di cottimo di cui agli artt. 8 e 11,
Disciplina Speciale, Parte I.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza all'1.6.03, è corrisposto un importo forfettario
lordo di E 220 suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata
del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.03-30.6.03. La frazione di mese
superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
L'importo della 'una tantum' è stato quantificato considerando in esso
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di
origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la
'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:
- E 115 lordi nel corso di giugno 2003
- E 105 lordi nel corso di gennaio 2004
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il suddetto importo verrà
corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
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