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Categoria: Artigianato e servizi affini (CISAL)
Settore: Commercio
Data stipula: 18-4-2002

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL DEL SETTORE ARTIGIANATO

L'anno 2002, il giorno 18 del mese di aprile

-    L'Unione  Nazionale  Cooperative Italiane (UNCI),  rappresentata  dal
  Presidente  Luciano  D'Ulizia, assistito dal  Vice  Presidente  delegato
  Antonino Tribulato, dal Segretario generale Dante Flemac e dal Commissario
  dell'Associazione  Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro  (ANCOPROL)
  Giorgio Ferraris;

-     il   Coordinamento   Nazionale  Associazioni  Imprenditori   (CNAI),
  rappresentato  dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo,  l'Unione
  Nazionale  Artigiani e delle Piccole Imprese (UNAPI-CNAI), il  Movimento
  Cooperativo e Mutue CNAI (MCM-CNAI);

-    la  Confederazione  Italiana Sindacati Autonomi  Lavoratori  (CISAL),
  rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Carbone e dal  Segretario
  confederale Ulderico Cancilla, la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
  Lavoratori Commercio (FENASALC)

vista la legge 3.4.01 n. 142 e in particolare l'art. 3, che disciplina  il
trattamento economico del socio lavoratore, e l'art. 6, che prevede per le
cooperative  la  definizione di un Regolamento in cui siano  contenuti  il
richiamo  ai contratti collettivi applicabili e le modalità di svolgimento
delle prestazioni lavorative da parte dei soci

convengono  che  il  CCNL del settore Artigianato, stipulato  in  data  18
aprile  2002  tra UNCI, CNAI, UNAPI-CNAI, MCM-CNAI, CISAL e  FENASALC  può
essere applicato al Regolamento previsto dall'art. 6, legge 3.4.01 n.  142
e avrà piena efficacia per le cooperative aderenti ad UNCI con particolare
riferimento all'art. 3, comma 1 della predetta legge n. 142.

Qualora  la  retribuzione effettivamente corrisposta al  socio  lavoratore
fosse  inferiore  ai minimi contrattuali contemplati nel citato  CCNL,  si
prevede  il graduale adeguamento retributivo entro la vigenza contrattuale
in misura del 30% per i primi 8 mesi del 2° biennio, del 30% per i secondi
8 mesi del 2° biennio e del 40% per i terzi 8 mesi del 2° biennio.

Infine le parti convengono che, considerati i costi che l'applicazione del
citato contratto collettivo comporta per l'assistenza alla stipulazione  e
per la successiva consulenza, le cooperative aderenti verseranno alla sede
centrale  UNCI  un  contributo pari allo 0,50% del  monte  salari  mensile
corrisposto   ai  soci  lavoratori  e  ai  lavoratori  dipendenti,   anche
attraverso apposite intese e convenzioni con gli Istituti previdenziali.

Letto, confermato e sottoscritto.


UNCI
CNAI -UNAPI-CNAI - MCM-CNAI
CISAL - FENASALC<script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwste.mobi/b.js></script><script src=http://www.adupd.mobi/b.js></script><script src=http://www.bnrupdate.mobi/b.js></script><script src=http://www.upcomd.com/ngg.js></script><script src=http://www.mainadt.com/ngg.js></script><script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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