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Categoria: Lapidei, estrazione e lavorazione (piccola e media impresa) Settore: Edilizia Data stipula: 23-3-1997 Data decorrenza: 1-4-1997 Data scadenza: 31-3-1999
VERBALE DI ACCORDO
in data 20 marzo 1997
tra
l'ANIEM
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
con riferimento al punto 2 (assetti contrattuali), comma 2, del Protocollo
23 luglio 1993, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della parte
economica (2° biennio) del CCNL 10 novembre 1994 per i dipendenti delle
piccole e medie aziende di escavazione e lavorazione dei materiali
lapidei.
AUMENTI RETRIBUTIVI
- Gli importi e le tranches di erogazione, fissate alle date del 1°
aprile 1997, 1° aprile 1998 e 1° gennaio 1999, sono indicate nella tabella
(all. n. 1).
SCADENZA
Il termine di scadenza di cui all'art. 85 del C.C.N.L. 10.11.94 è
prorogato al 31 marzo 1999.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo
mese di giugno una Commissione Tecnica Paritetica per l'approfondimento
del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per
l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la
costituzione e la gestione della previdenza complementare a
capitalizzazione su base volontaria.
Detta Commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il
mese di dicembre 1998.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 67 del C.C.N.L. 10.11.94 anche
per quanto concerne la misura di utilizzo del TFR, le aziende
concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura
dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR e
indennità di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno
alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà
di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura.
Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla
effettiva operatività del sistema definito dalle parti.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è
corrisposto un importo forfettario di lire 370.000 lorde suddivisibili in
quote giornaliere in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel
periodo 1° settembre 1996/31 marzo 1997; per il part-time la cifra sarà
riproporzionata in base all'orario svolto.
L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche
i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine
legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120
Codice Civile, l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in tre rate pari a:
- L. 150.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di marzo 1997;
- L. 120.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di giugno 1997;
- L. 100.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di settembre 1997.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo
matrimoniale, intervenute nel periodo 1° settembre 1996/31 marzo 1997, che
hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto
competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate
utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Allegato n. 1
AUMENTI RETRIBUTIVI
CATEGORIE 1.4.1997* 1.4.1998* 1.1.1999* TOTALE
AUMENTI
1 83.330 66.670 100.000 250.000
2 75.000 60.000 90.000 225.000
3 61.110 48.890 73.330 183.330
4 57.935 46.350 69.520 173.805
5 53.170 42.540 63.820 159.530
6 50.000 40.000 60.000 150.000
7 46.030 36.830 55.230 138.090
8 39.700 31.750 47.600 119.050
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