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Categoria: Lapidei, estrazione e lavorazione (piccola e media impresa)
Settore: Edilizia
Data stipula: 23-3-1997
Data decorrenza: 1-4-1997
Data scadenza: 31-3-1999

VERBALE DI ACCORDO

in data 20 marzo 1997

tra

l'ANIEM

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

con riferimento al punto 2 (assetti contrattuali), comma 2, del Protocollo
23  luglio  1993, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo  della  parte
economica  (2°  biennio) del CCNL 10 novembre 1994 per i dipendenti  delle
piccole  e  medie  aziende  di  escavazione e  lavorazione  dei  materiali
lapidei.



AUMENTI RETRIBUTIVI

-    Gli  importi e le tranches di erogazione, fissate alle  date  del  1°
aprile 1997, 1° aprile 1998 e 1° gennaio 1999, sono indicate nella tabella
(all. n. 1).



SCADENZA

Il  termine  di  scadenza  di  cui all'art. 85  del  C.C.N.L.  10.11.94  è
prorogato al 31 marzo 1999.



PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le  parti  stipulanti il presente accordo costituiranno entro il  prossimo
mese  di  giugno  una Commissione Tecnica Paritetica per l'approfondimento
del  quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per
l'esame  delle  soluzioni tecniche già adottate in altri  settori  per  la
costituzione   e   la   gestione   della   previdenza   complementare    a
capitalizzazione su base volontaria.

Detta  Commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti  entro  il
mese di dicembre 1998.

Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 67 del C.C.N.L. 10.11.94  anche
per   quanto   concerne  la  misura  di  utilizzo  del  TFR,  le   aziende
concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura
dell'1%  ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza,  EDR  e
indennità  di  funzione quadri di spettanza dei lavoratori che  aderiranno
alla  previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso  volontà
di  adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari  misura.
Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla
effettiva operatività del sistema definito dalle parti.



UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo  è
corrisposto un importo forfettario di lire 370.000 lorde suddivisibili  in
quote  giornaliere  in relazione alla durata del rapporto  di  lavoro  nel
periodo  1°  settembre 1996/31 marzo 1997; per il part-time la cifra  sarà
riproporzionata in base all'orario svolto.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso  anche
i  riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine
legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120
Codice  Civile,  l'Una  Tantum  è  esclusa  dalla  base  di  calcolo   del
trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in tre rate pari a:

- L. 150.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di marzo 1997;
- L. 120.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di giugno 1997;
- L. 100.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di settembre 1997.

Le  giornate  di  assenza dal lavoro per malattia,  infortunio  e  congedo
matrimoniale, intervenute nel periodo 1° settembre 1996/31 marzo 1997, che
hanno  dato  luogo  al  pagamento  di  indennità  a  carico  dell'Istituto
competente  e  di integrazione a carico delle aziende saranno  considerate
utili ai fini dell'importo di cui sopra.



Allegato n. 1

AUMENTI RETRIBUTIVI

CATEGORIE    1.4.1997*  1.4.1998*  1.1.1999*    TOTALE
                                                 AUMENTI
     1         83.330     66.670     100.000     250.000
     2         75.000     60.000       90.000    225.000
     3         61.110     48.890       73.330    183.330
     4         57.935     46.350       69.520    173.805
     5         53.170     42.540       63.820    159.530
     6         50.000     40.000       60.000    150.000
     7         46.030     36.830       55.230    138.090
     8         39.700     31.750       47.600    119.050
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