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Categoria: SIAE Settore: Poligrafici e Spettacolo Data stipula: 21-5-1998
VERBALE
il giorno 21 maggio 1998 presso la Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE) in Roma, viale della Letteratura n. 30, EUR
tra
- Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), rappresentata dal
Vice Direttore generale Angelo Della Valle, dal Capo del Personale Carmelo
Pipino e dal Direttore del Servizio Ispettorato centrale Francesco
Evangelisti
e le organizzazioni sindacali
- SLC-CGIL, nelle persone dei sigg.: Maurizio Di Pietro, Antonella
Pollicita, Gaetano Dimauro;
- UILDEP-SIAE, nella persona del sig. Luigi Guidi;
- Sindacato Nazionale Autonomo Dipendenti SIAE (SAD-SIAE), nella
persona del sig. Stefano Fipaldini;
- Sindacato dei dipendenti della Periferia SIAE (SINDACATO PERIFERIA
SIAE), nelle persone dei sigg.: Paolo Marconi, Antonella Valentini;
- Sindacato Direttivi SIAE (Si.D.-SIAE), nella persona del sig. Vitale
Di Franco;
- Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti SIAE (SNAD-SIAE), nella
persona del sig. Giulio Cesare Rosati;
- Movimento Nazionale Dipendenti Organizzati SIAE (MONDO-SIAE), nella
persona del sig. Giuseppe Maurizio Ferrandino;
- Unione Generale del Lavoro (UGL-SIAE), nella persona del sig. Carlo
Pirredda;
premesso che:
- le stesse convengono sull'opportunità d'introdurre forme di
flessibilità governate in materia di tempi della prestazione lavorativa,
in modo da adattarli alle effettive esigenze funzionali degli uffici,
diversamente articolate;
- l'adozione di modalità flessibili della prestazione lavorativa
consente altresì opportunità di adattamento anche alle esigenze del
personale;
- presso gli uffici si verificano in effetti periodi circoscritti nel
corso dei quali, in connessione con particolari scadenze, si rendono
necessari picchi di lavoro elevati;
considerato che:
- appare opportuno avviare la sperimentazione di soluzioni applicative
atte a conseguire il duplice obiettivo dell'omogenea ripartizione dei
carichi di lavoro e dell'aumento della produttività degli uffici;
- in conformità alla previsione, di cui al punto G) dell'Accordo
14.10.97, entro la fine del corrente anno si darà luogo ad una verifica
dei risultati del 1° periodo di applicazione del nuovo orario di lavoro;
si conviene che:
1) a titolo sperimentale, dall'1.6.98 al 31.12.98, qualora si rendesse
necessario - in presenza di particolari picchi di lavoro - il ricorso a
prestazioni lavorative straordinarie eccedenti quelle massime previste
dall'allegato all'Accordo 14.10.97, punto 16) (9 ore settimanali), dette
prestazioni, per la parte effettivamente eccedente il limite massimo
citato, anziché essere retribuito, saranno riconosciute come orario di
lavoro ordinario maggiorato nella stessa misura del 10% prevista per il
lavoro straordinario, a valere per periodi successivi come di seguito
specificato ai punti 4 - 6.
Gli ambiti di applicazione a titolo sperimentale della disciplina del
presente accordo saranno individuati dall'azienda specificamente con
riguardo al settore di lavoro, alla durata dei periodi di picco e ai
dipendenti interessati;
2) sempre a titolo sperimentale, nello stesso periodo di tempo di cui al
punto precedente e nei medesimi ambiti di applicazione specificamente
individuati dall'azienda (settore di lavoro, durata dei periodi di picco,
dipendenti interessati) è data facoltà ai dipendenti, nei cui confronti
siano state disposte dalla Direzione prestazioni eccedenti il normale
orario di lavoro settimanale, di optare - in luogo della retribuzione del
lavoro straordinario - per il riconoscimento parziale o totale
dell'eccedenza di orario con la medesima maggiorazione del 10% a valere
sull'orario di lavoro ordinario per periodi successivi come di seguito
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