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Categoria: SIAE
Settore: Poligrafici e Spettacolo
Data stipula: 21-5-1998

VERBALE


il  giorno  21  maggio  1998 presso la Società Italiana  degli  Autori  ed
Editori (SIAE) in Roma, viale della Letteratura n. 30, EUR

tra

-     Società  Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), rappresentata  dal
  Vice Direttore generale Angelo Della Valle, dal Capo del Personale Carmelo
  Pipino  e  dal  Direttore  del Servizio Ispettorato  centrale  Francesco
  Evangelisti

e le organizzazioni sindacali

-     SLC-CGIL,  nelle  persone dei sigg.: Maurizio Di  Pietro,  Antonella
  Pollicita, Gaetano Dimauro;
-    UILDEP-SIAE, nella persona del sig. Luigi Guidi;
-     Sindacato  Nazionale  Autonomo  Dipendenti  SIAE  (SAD-SIAE),  nella
  persona del sig. Stefano Fipaldini;
-     Sindacato  dei dipendenti della Periferia SIAE (SINDACATO  PERIFERIA
  SIAE), nelle persone dei sigg.: Paolo Marconi, Antonella Valentini;
-     Sindacato Direttivi SIAE (Si.D.-SIAE), nella persona del sig. Vitale
  Di Franco;
-     Sindacato  Nazionale  Autonomo  Dirigenti  SIAE  (SNAD-SIAE),  nella
  persona del sig. Giulio Cesare Rosati;
-     Movimento Nazionale Dipendenti Organizzati SIAE (MONDO-SIAE),  nella
  persona del sig. Giuseppe Maurizio Ferrandino;
-     Unione Generale del Lavoro (UGL-SIAE), nella persona del sig.  Carlo
  Pirredda;

premesso che:

-      le   stesse  convengono  sull'opportunità  d'introdurre  forme   di
  flessibilità governate in materia di tempi della prestazione lavorativa,
  in  modo  da adattarli alle effettive esigenze funzionali degli  uffici,
  diversamente articolate;
-     l'adozione  di  modalità  flessibili  della  prestazione  lavorativa
  consente  altresì  opportunità di adattamento anche  alle  esigenze  del
  personale;
-     presso gli uffici si verificano in effetti periodi circoscritti  nel
  corso  dei  quali, in connessione con particolari scadenze,  si  rendono
  necessari picchi di lavoro elevati;

considerato che:

-     appare opportuno avviare la sperimentazione di soluzioni applicative
  atte  a  conseguire il duplice obiettivo dell'omogenea ripartizione  dei
  carichi di lavoro e dell'aumento della produttività degli uffici;
-     in  conformità  alla  previsione, di cui al  punto  G)  dell'Accordo
  14.10.97, entro la fine del corrente anno si darà luogo ad una  verifica
  dei risultati del 1° periodo di applicazione del nuovo orario di lavoro;

si conviene che:

1)    a  titolo sperimentale, dall'1.6.98 al 31.12.98, qualora si rendesse
  necessario - in presenza di particolari picchi di lavoro - il ricorso  a
  prestazioni  lavorative straordinarie eccedenti quelle massime  previste
  dall'allegato all'Accordo 14.10.97, punto 16) (9 ore settimanali), dette
  prestazioni,  per  la parte effettivamente eccedente il  limite  massimo
  citato,  anziché essere retribuito, saranno riconosciute come orario  di
  lavoro ordinario maggiorato nella stessa misura del 10% prevista per  il
  lavoro  straordinario, a valere per periodi successivi come  di  seguito
  specificato ai punti 4 - 6.
  Gli  ambiti  di applicazione a titolo sperimentale della disciplina  del
  presente  accordo  saranno individuati dall'azienda  specificamente  con
  riguardo  al settore di lavoro, alla durata dei periodi di  picco  e  ai
  dipendenti interessati;

2)   sempre a titolo sperimentale, nello stesso periodo di tempo di cui al
  punto  precedente  e nei medesimi ambiti di applicazione  specificamente
  individuati dall'azienda (settore di lavoro, durata dei periodi di picco,
  dipendenti interessati) è data facoltà ai dipendenti, nei cui  confronti
  siano  state disposte dalla Direzione prestazioni eccedenti  il  normale
  orario di lavoro settimanale, di optare - in luogo della retribuzione del
  lavoro   straordinario  -  per  il  riconoscimento  parziale  o   totale
  dell'eccedenza di orario con la medesima maggiorazione del 10% a  valere
  sull'orario di lavoro ordinario per periodi successivi come  di  seguito
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