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Categoria: Giornali e quotidiani - direttori e dirigenti
Settore: Poligrafici e Spettacolo
Data stipula: 26-7-2000
Data decorrenza: 1-1-2000
Data scadenza: 31-12-2003

ACCORDO DI RINNOVO
26 luglio 2000

DIRIGENTI (GIORNALI QUOTIDIANI)


Addì,  26 luglio 2000 in Roma tra la Federazione italiana Editori Giornali
(FIEG)  e  il Sindacato nazionale Direttori amministrativi e dirigenti  di
giornali  quotidiani,  la Federazione nazionale di  dirigenti  di  aziende
industriali.

Viste le Intese confederali intervenute il 23.5.00 per il rinnovo del CCNL
per  i dirigenti industriali e nel convenire sull'esigenza che tali intese
vengano  recepite, fatte salve le specifiche decorrenze  e  tenendo  conto
delle  peculiarità del settore, nella disciplina valida per  la  dirigenza
dell'editoria  quotidiana con la sola esclusione  dell'intesa  relativa  a
PREVINDAI  stante  l'esistenza  nel  settore  delle  forme  d'integrazione
pensionistica   gestita  dal  Fondo  di  previdenza   dirigenti   giornali
quotidiani;  si  è convenuto quanto segue per il rinnovo del  CCNL  per  i
Direttori  amministrativi e i dirigenti di aziende  editrici  di  giornali
quotidiani  14.6.95  (in  Dir.prat.lav., 1995, 44,  2725)  e  dell'Accordo
economico 4.12.97 (in Dir.prat.lav., 1998, 6, 351).

1.    L'accordo  economico (allegato 1) stabilisce i nuovi minimi  mensili
  per  i  Direttori  amministrativi e per  i  dirigenti,  le  modalità  di
  applicazione e le altre condizioni economiche relative all'indennità  di
  carica e all'indennità mensile.

2.    L'allegato 2 stabilisce le modifiche al CCNL 14.6.95 come modificato
  dall'Accordo   4.12.97  relativamente  a:  formazione  e   aggiornamento
  professionale; trattamento d'infortunio e malattie da cause di servizio;
  responsabilità  civile  e/o penale connessa alla  prestazione;  Collegio
  arbitrale.

3.    Per gli anni 2000 e 2001 restano confermati i contributi previsti  a
  carico delle imprese e dei dirigenti previsti dall'Accordo 19.11.97  (in
  Dir.prat.lav., 1998, 13, 768) per il settore industriale inerente il Fondo
  assistenza   sanitaria   integrativa  (FASI)  stante   quanto   previsto
  dall'Accordo 23.5.00 per i dirigenti di tale settore.

4.   Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2000, salvo le particolari
  decorrenze  specificate nei singoli articoli,  e  avrà  scadenza  al  31
  dicembre 2003 ad eccezione della parte relativa al trattamento economico
  che  avrà scadenza al 31 dicembre 2001. In caso di mancata disdetta,  da
  notificarsi con lettera raccomandata almeno 2 mesi prima delle  scadenze
  sopra  indicate, l'Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno  in
  anno.

5.    Previdenza  integrativa. Le parti nel prendere atto delle  modifiche
  intervenute  con  l'Accordo  23.5.00  (allegato  4)  per  la  previdenza
  complementare per i dirigenti di aziende industriali gestite da PREVINDAI
  - Fondo pensione, convengono di trasferire sul Fondo previdenza dirigenti
  giornali quotidiani i relativi oneri aggiuntivi derivati per le aziende (1
  punto  percentuale di incremento dell'aliquota contributiva - una  quota
  dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto di ammontare
  pari all'1% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal
  dirigente  in  servizio a partire dall'1.1.02 e un  ulteriore  1%  della
  predetta retribuzione a decorrere dall'1.1.03) con i criteri e le modalità
  e  gli  effetti  che  verranno  definiti  previa  modifica  dell'attuale
  regolamento del Fondo di settore del quale è in corso di realizzazione il
  passaggio al sistema a capitalizzazione per gli attuali e futuri iscritti.

6.    Restano in vigore nella formulazione già adottata tutti gli articoli
  e  le clausole del CCNL 14.6.95 e dell'Accordo economico 4.12.97 che non
  hanno formato oggetto di revisione, modifica o annullamento da parte del
  presente Accordo.



Allegato 1 all'Accordo 26 luglio 2000

ACCORDO PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
PER I DIRETTORI AMMINISTRATIVI E I DIRIGENTI DI AZIENDE EDITRICI
DI GIORNALI QUOTIDIANI

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