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Categoria: Cinema, generici produzione Audio e Video
Settore: Poligrafici e Spettacolo
Data stipula: 26-9-1996
Data decorrenza: 1-1-1997
Data scadenza: 26-9-2000

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
26 SETTEMBRE 1996
PER I GENERICI DIPENDENTI DA IMPRESE DI PRODUZIONE CINEAUDIOVISIVA
(rinnova il C.C.N.L. 7 maggio 1982)
Addì  26  settembre 1996, in Roma, tra l'UNIONE NAZIONALE Produttori  FILM
dell'ANICA  in  persona  del  suo  Presidente  Gianni  Massaro;   con   la
partecipazione  di  una  delegazione composta da: Maurizio  Amati,  Pietro
Innocenzi e Monica Venturini con l'assistenza dell'Ufficio Sindacale della
ANICA in persona del signor Giovanni Cardoni;

e

la  SLC-CGIL, in persona di .. la FIS-CISL in persona di , la  UILSIC-UIL,
in persona di

PREMESSO

che  le  Organizzazioni  stipulanti il presente contratto  nazionale,  nel
convenire  che  il contratto assorbe ed esaurisce tutte  le  richieste  di
modifiche  agli  istituti  economici  e  normativi  proposti  in  sede  di
trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle aziende di  poter
programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati  per
tutta la durata del contratto;

-  che in relazione a ciò' le parti assumono l'impegno di rispettare e far
rispettare  ai  propri  iscritti, a tutti i livelli,  compreso  quello  di
azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità;
nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente accordo
per  la  stipulazione di un contratto collettivo nazionale di  lavoro  che
rinnova   il   C.C.N.L.  7  maggio  1982,  da  valere   per   i   generici
cinematografici  addetti alla produzione cineaudiovisiva, che  costituisce
il  rinnovo,  con  le  modifiche convenute, del C.C.N.L.  per  i  generici
cinematografici del 7 maggio 1982, il cui testo rimane in vigore,  laddove
non espressamente modificato.

     Le  parti  contraenti  dichiarano  superati  e  migliorati  nel  loro
contenuto,  sia  per  la parte economica che per la  parte  normativa  dai
successivi   intervenuti  rinnovi  e  dalla  evoluzione  economico-sociale
intercorsa   nel   frattempo,  i  precedenti  contratti  collettivi,   sia
corporativi  che  post  corporativi  per  i  generici  cinematografici,  i
capigruppo e le comparse, che pertanto sono da intendersi decaduti  e  non
più applicabili.
    
     Deve intendersi per generico cinematografico, colui che compare sulla
scena quale elemento numerico complementare della scena senza interpretare
un   determinato  personaggio  o  un  preciso  ruolo,  inserito  in   modo
appropriato  nel  contesto  scenico in  modo  da  consentire  inquadrature
ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.

     Egli  diviene una componente caratterizzante di un quadro  d'insieme,
una  Parte composita di un'azione scenica che presta la sua attenzione sui
vari elementi diversificanti.

     In   tale   spirito  le  Organizzazioni  stipulanti,   tenuto   conto
dell'evoluzione    verificatasi   nelle    esigenze    della    produzione
cinematografica, decidono di comune accordo che nella lavorazione di  film
saranno normalmente occupati solo lavoratori generici, fatta eccezione per
il  caso  di prestazioni tipicamente individualizzate, secondo particolari
esigenze  sceniche o artistiche e cioè di figurazioni che  vanno  regolate
come  attori  di  piccoli ruoli, oppure comparse ove  a  tali  particolari
esigenze si accompagni la occasionalità.

     Il  presente contratto varrà esclusivamente per le persone ingaggiate
quali generici dalle Produzioni cineaudiovisive, escludendosi a tale  fine
le prestazioni occasionali (comparse), casuali o promozionali, o l'impiego
di reparti militari e di polizia o di Personale inerente all'istituzione o
servizio di cui sopra (ospedali, banche, terme, chiese, stazioni, ecc.).

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.


Art. 1 - Assunzione

     I  generici dovranno essere regolarmente assunti tramite l'Ufficio di
Collocamento,  secondo  le norme di legge in vigore  per  il  collocamento
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