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Categoria: Cinema, generici produzione Audio e Video Settore: Poligrafici e Spettacolo Data stipula: 26-9-1996 Data decorrenza: 1-1-1997 Data scadenza: 26-9-2000
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
26 SETTEMBRE 1996
PER I GENERICI DIPENDENTI DA IMPRESE DI PRODUZIONE CINEAUDIOVISIVA
(rinnova il C.C.N.L. 7 maggio 1982)
Addì 26 settembre 1996, in Roma, tra l'UNIONE NAZIONALE Produttori FILM
dell'ANICA in persona del suo Presidente Gianni Massaro; con la
partecipazione di una delegazione composta da: Maurizio Amati, Pietro
Innocenzi e Monica Venturini con l'assistenza dell'Ufficio Sindacale della
ANICA in persona del signor Giovanni Cardoni;
e
la SLC-CGIL, in persona di .. la FIS-CISL in persona di , la UILSIC-UIL,
in persona di
PREMESSO
che le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel
convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di
modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di
trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle aziende di poter
programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per
tutta la durata del contratto;
- che in relazione a ciò' le parti assumono l'impegno di rispettare e far
rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di
azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità;
nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente accordo
per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro che
rinnova il C.C.N.L. 7 maggio 1982, da valere per i generici
cinematografici addetti alla produzione cineaudiovisiva, che costituisce
il rinnovo, con le modifiche convenute, del C.C.N.L. per i generici
cinematografici del 7 maggio 1982, il cui testo rimane in vigore, laddove
non espressamente modificato.
Le parti contraenti dichiarano superati e migliorati nel loro
contenuto, sia per la parte economica che per la parte normativa dai
successivi intervenuti rinnovi e dalla evoluzione economico-sociale
intercorsa nel frattempo, i precedenti contratti collettivi, sia
corporativi che post corporativi per i generici cinematografici, i
capigruppo e le comparse, che pertanto sono da intendersi decaduti e non
più applicabili.
Deve intendersi per generico cinematografico, colui che compare sulla
scena quale elemento numerico complementare della scena senza interpretare
un determinato personaggio o un preciso ruolo, inserito in modo
appropriato nel contesto scenico in modo da consentire inquadrature
ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.
Egli diviene una componente caratterizzante di un quadro d'insieme,
una Parte composita di un'azione scenica che presta la sua attenzione sui
vari elementi diversificanti.
In tale spirito le Organizzazioni stipulanti, tenuto conto
dell'evoluzione verificatasi nelle esigenze della produzione
cinematografica, decidono di comune accordo che nella lavorazione di film
saranno normalmente occupati solo lavoratori generici, fatta eccezione per
il caso di prestazioni tipicamente individualizzate, secondo particolari
esigenze sceniche o artistiche e cioè di figurazioni che vanno regolate
come attori di piccoli ruoli, oppure comparse ove a tali particolari
esigenze si accompagni la occasionalità.
Il presente contratto varrà esclusivamente per le persone ingaggiate
quali generici dalle Produzioni cineaudiovisive, escludendosi a tale fine
le prestazioni occasionali (comparse), casuali o promozionali, o l'impiego
di reparti militari e di polizia o di Personale inerente all'istituzione o
servizio di cui sopra (ospedali, banche, terme, chiese, stazioni, ecc.).
Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.
Art. 1 - Assunzione
I generici dovranno essere regolarmente assunti tramite l'Ufficio di
Collocamento, secondo le norme di legge in vigore per il collocamento
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