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Categoria: UIL
Settore: Enti Privati
Data stipula: 16-6-1999
Data decorrenza: 1-1-1999
Data scadenza: 31-12-2002

REGOLAMENTO CONTRATTUALE DELLA UIL
(valido dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002)


16 giugno 1999, in Roma

tra

l'Unione  Italiana  del  Lavoro  (UIL) Confederazione  -  via  Lucullo  6,
rappresentata  dal  Tesoriere Fabio Ortolani e  dal  Procuratore  speciale
Antonio Izzo

e

i  rappresentanti del Personale della Confederazione dai  sigg.  Giancarla
Brizzi,  Vincenzo  Canettieri, Mauro Celli,  Fernando  Mariani,  Giancarlo
Bergamo, Nicola Paoli

è stato stipulato il seguente regolamento contrattuale.



PREMESSA

Il  rapporto  che  lega la UIL ai propri dipendenti  è  anche  politico  e
richiede  un  particolare  impegno nel lavoro  che  tenga  conto  di  tale
specifica caratteristica.

L'iscrizione  alla  UIL e l'adesione alle sue finalità per  gli  operatori
sindacali  dipendenti dalla confederazione, sono condizioni indispensabili
nel rapporto di lavoro o di collaborazione con la Confederazione.

Il rapporto di lavoro nella UIL è stabilito in base ai seguenti criteri:

a)    elezione da parte degli organismi dirigenti statutari a un  incarico
  di direzione politica presso la Confederazione;
b)   assunzione decisa dalla Segreteria confederale;
c)   collaborazione decisa dalla Segreteria confederale.

La  UIL  è  impegnata a promuovere, in accordo con gli operatori sindacali
interessati,  la  formazione  sindacale  e  professionale   ai   fini   di
migliorarne  e  ampliarne  le  esperienze, le  attitudini  e  le  capacità
professionali.

Per   ragioni  di  migliore  funzionalità  dell'attività  confederale   si
richiede,  agli operatori politici e agli operatori tecnici, disponibilità
alla  mobilità nell'ambito dei servizi confederali e nelle  sedi  di  Roma
delle  strutture  collaterali nazionali. Tale mobilità può  comportare  il
cambiamento  di  incarico,  di orario di lavoro,  compatibilmente  con  le
disponibilità espresse.

I  dipendenti  del settore privato in aspettativa sindacale  ex  art.  31,
legge  n.  300/70 sono equiparati ai lavoratori dipendenti UIL nei  limiti
delle normative e delle leggi vigenti in materia.



Art. 1 - Informazione e partecipazione.

Per  garantire l'informazione e la partecipazione sugli indirizzi politici
e organizzativi si stabilisce quanto segue:

a)   i dipendenti e/o i funzionari politico-sindacali che non siano membri
  eletti,  possono  partecipare ai lavori degli organismi direttivi  della
  Confederazione,  purché  tale partecipazione  non  intralci  la  normale
  attività dei servizi. Nel caso in cui le riunioni si svolgano fuori sede,
  il  funzionario che intenda parteciparvi deve richiedere  una  specifica
  autorizzazione al proprio segretario responsabile del servizio;
b)    i  dipendenti e/o i funzionari politico-sindacali - su richiesta del
  segretario  responsabile, e se la Segreteria  ne  ravvisa  l'esigenza  -
  possono partecipare alle riunioni della stessa per portare il loro diretto
  contributo alla discussione sui problemi riguardanti la loro attività;
c)    la  Segreteria confederale, in relazione all'introduzione  di  nuove
  tecnologie,   istituirà   momenti   di   aggiornamento,   formazione   e
  riqualificazione professionale dell'apparato tecnico e politico, sui temi
  tesi a sviluppare le capacità professionali dell'apparato stesso.

I  momenti  di aggiornamento, formazione e riqualificazione di cui  sopra,
saranno  concordati  tra la Segreteria confederale e  la  Commissione  del
Personale  entro  il  30.9.99, anche in relazione alle obiettive  esigenze
operative dell'organizzazione e/o dei servizi confederali.



Art. 2 - Rapporti di lavoro.

ASSUNZIONI

1) Dipendenti con funzioni tecnico/amministrative.

Ferme  restando  le  clausole  di cui alla  premessa,  le  assunzioni  dei
dipendenti   con   funzioni  tecnico/amministrative  sono   decise   dalla
Segreteria  confederale  su  proposta del  Segretario  generale  o  di  un
Segretario confederale.


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